Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 V 98



113 V 98

16. Sentenza del 15 aprile 1987 nella causa C. contro Cassa svizzera di
compensazione e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per
le persone residenti all'estero Regeste

    Art. 21 Abs. 1 lit. a und 22 Abs. 1 AHVG, Art. 23 Ziff. 5 des
schweizerisch-italienischen Abkommens über Soziale Sicherheit (in Kraft
seit 1. September 1964) und Art. 1 der Zusatzvereinbarung zum genannten
Abkommen.

    - Zusammenfassung der Abkommensvorschriften zur Überweisung von
Beiträgen von der Schweiz nach Italien (Erw. 2a).

    - Altersrente des verheirateten italienischen Staatsangehörigen,
wenn die Ehefrau ihre eigenen AHV-Beiträge von der schweizerischen
Sozialversicherung an die italienische überwiesen hat. I.c. Anspruch des
Ehemanns auf eine Ehepaarrente verneint, weil die Überweisung der Beiträge
der Ehefrau vor dem Versicherungsfall erfolgte (Erw. 2b).

Sachverhalt

    A.- Il cittadino italiano Italo C., nato il 23 giugno 1920, dopo aver
lavorato in Svizzera dal 1948 al 1985 versando regolarmente i contributi
all'assicurazione sociale di questo Stato, ha chiesto, il 25 ottobre
1985, l'assegnazione di una rendita di vecchiaia. La moglie dell'istante,
cittadina italiana, nata nel 1922, aveva pure lavorato in Svizzera nel
1948 e nel 1949 ed aveva ottenuto in data 5 marzo 1953 il trasferimento
dei propri contributi dall'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)
svizzera alle corrispondenti assicurazioni sociali italiane per l'importo
di fr. 60.--. In seguito, su sua richiesta del 22 luglio 1969 era stato
trasferito l'importo rimanente dei contributi accreditati in suo favore
nell'assicurazione sociale svizzera di fr. 49.--.

    Mediante decisione del 20 novembre 1985 la Cassa svizzera di
compensazione ha erogato a Italo C. una rendita semplice di vecchiaia.

    B.- Contro la decisione amministrativa Italo C. è insorto con ricorso
alla Commissione di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero. L'insorgente ha postulato l'assegnazione di una rendita
di vecchiaia per coniugi, argomentando che quando il trasferimento dei
contributi della moglie si era verificato, ancora non erano in vigore le
disposizioni richiamate dalla Cassa svizzera di compensazione per denegare
il diritto a una rendita di vecchiaia per coniugi.

    Con giudizio del 14 luglio 1986 la Commissione di ricorso ha respinto
il gravame. Richiamato l'art. 1 cpv. 1, parte finale, dell'Accordo
aggiuntivo alla Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale
(detta appresso Convenzione) del 14 dicembre 1962 (Accordo del 4 luglio
1969, entrato in vigore il 1o luglio 1973), la Commissione ha negato il
diritto alla prestazione applicando anche le disposizioni della cifra 12
del Protocollo finale della Convenzione del 1962.

    C.- Italo C. produce ricorso di diritto amministrativo. Argomenta
che la disposizione dell'art. 1 cpv. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla
Convenzione del 1962 era entrata in vigore solo il 1o luglio 1973, mentre
il trasferimento dei contributi della moglie era avvenuto prima. Il
riferimento del primo giudice alla cifra 12 del Protocollo finale della
Convenzione del 1962 nemmeno accennava al tema della retroattività,
da valutare secondo i principi della buona fede e necessitante di una
chiara base legale. Per il ricorrente l'esclusione di prestazioni
assicurative alla moglie potrebbe quindi avere effetto solo per i
casi di trasferimento di contributi in Italia a partire dal 1962. Per
il ricorrente del resto, anche ammessa la retroattività, il diritto
alla rendita per coniugi gli spetta in una retta interpretazione delle
disposizioni convenzionali. Infatti, se in esse si esclude la rendita
complementare per la moglie, non si accenna però all'esclusione della
rendita per coniugi. Ne deduce che l'interpretazione delle disposizioni
convenzionali è possibile solamente nel senso che l'esclusione non è
valida per la rendita per coniugi e il trasferimento dei contributi della
moglie alle assicurazioni sociali italiane non può pertanto influire sul
suo diritto alla chiesta rendita di vecchiaia per coniugi. Concludendo il
ricorrente chiede l'accoglimento del gravame nel senso che in sostituzione
della rendita semplice di vecchiaia gli venga erogata una rendita di
vecchiaia per coniugi.

    Cassa svizzera di compensazione e Ufficio federale delle assicurazioni
sociali propongono la disattenzione del gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- a) Giusta l'art. 2 della Convenzione del 1962, in vigore dal 1o
settembre 1964, con riserva delle disposizioni della Convenzione medesima
e del suo Protocollo finale, i cittadini svizzeri ed italiani godono
della parità di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi
derivanti dalle disposizioni delle legislazioni elencate all'art. 1
Convenzione. Tra le legislazioni elencate figura quella sull'AVS. La
normativa di cui all'art. 2 Convenzione significa in sostanza che deroghe
al principio di parità di trattamento devono trovare fondamento nella
disciplina pattuita dal diritto convenzionale.

    b) Secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. a e b LAVS hanno diritto alla rendita
semplice di vecchiaia, sempre che non sussista un diritto alla rendita di
vecchiaia per coniugi, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne
che ne hanno compiuto i 62. Per l'art. 22 cpv. 1 LAVS hanno diritto a una
rendita per coniugi gli uomini sposati che hanno compiuto i 65 anni e la
cui moglie abbia compiuto i 62 anni.

    Alla luce delle disposizioni legali sopra menzionate è pacifico che
in concreto, secondo il diritto svizzero, sarebbero dati i presupposti
per l'assegnazione di una rendita di vecchiaia per coniugi, da calcolare
secondo quanto disposto dall'art. 32 LAVS. Resta da esaminare tuttavia
se il diritto convenzionale non disponga altrimenti.

Erwägung 2

    2.- a) Il tema del trasferimento dei contributi del cittadino italiano
dall'assicurazione sociale svizzera alla patria assicurazione sociale
era già stato trattato nella Convenzione del 4 aprile 1949 in vigore
dal 1o gennaio 1948, all'art. 3 cpv. 1 e 4 e all'art. 9. In sostanza
secondo queste disposizioni convenzionali i contributi potevano essere
trasferiti dal cittadino italiano in Italia con possibilità di successivo
trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione sociale svizzera,
ove particolari presupposti fossero stati riconoscibili, in particolare
quando il cittadino italiano al compimento del 65.mo anno d'età non avesse
chiesto e ottenuto la pensione italiana.

    Nella successiva Convenzione, entrata in vigore il 1o gennaio 1951,
la materia era stata regolata dall'art. 5 cifre 4 e 5, disposizioni cui
era stato dato effetto retroattivo dal 1o gennaio 1948 (art. 13 cifra 2
della Convenzione). Per queste disposizioni in sostanza il trasferimento
dei contributi era possibile solo se il cittadino italiano non avesse
potuto pretendere prestazioni in Svizzera e una volta il trasferimento
all'assicurazione sociale italiana avvenuto non potesse far valere alcun
diritto nei confronti dell'AVS svizzera in base a detti contributi a meno
che un ulteriore diritto a rendita fosse sorto per il periodo posteriore
al trasferimento degli stessi.

    Nella vigente Convenzione, in vigore dal 1o settembre 1964, il
trasferimento è disciplinato dall'art. 23 cifra 5, giusta il quale,
per un periodo di 5 anni a partire dalla data dell'entrata in vigore
della Convenzione stessa, il cittadino italiano ha la facoltà, in deroga
all'art. 7 della Convenzione, di chiedere, al verificarsi dell'evento
assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana,
il trasferimento all'assicurazione sociale italiana dei contributi da
lui versati e dai suoi datori di lavoro all'AVS svizzera, a condizione
tuttavia che abbia lasciato la Svizzera per stabilirsi in Italia o in
un terzo paese prima della fine dell'anno in cui detto evento si sia
verificato. Per quanto riguarda l'utilizzazione dei contributi trasferiti,
l'eventuale rimborso all'interessato e gli effetti del trasferimento,
applicabile è l'art. 5 cifre 4 e 5 della Convenzione del 17 ottobre 1951
(cifre non abrogate, come disposto dall'art. 26 cpv. 3 della vigente
Convenzione). Il Protocollo finale della stessa, alla cifra 12, precisa
inoltre che i contributi versati nell'AVS svizzera e che sono stati
trasferiti all'assicurazione sociale italiana in applicazione delle
Convenzioni del 4 aprile 1949 e del 17 ottobre 1951 non possono più essere
ritrasferiti all'assicurazione sociale svizzera. Nessun diritto può più
derivare dai suddetti contributi nei confronti di questa assicurazione.

    Dalle disposizioni sopra richiamate deve essere dedotto che la
vigente Convenzione ha in particolare soppresso la facoltà del cittadino
italiano, ove particolari presupposti fossero stati dati, di ritrasferire
i contributi all'assicurazione sociale svizzera, privandolo nel contempo,
dopo il trasferimento degli stessi, di ogni ulteriore diritto. Inoltre
deve essere precisato che le disposizioni non facevano nessuna distinzione
tra il trasferimento dei contributi del marito o di quelli della moglie.

    Nell'Accordo aggiuntivo alla vigente Convenzione, accordo in vigore dal
1o luglio 1973 (salvo la normativa dell'art. 1, cui l'art. 6 cpv. 2 del
medesimo Accordo conferisce effetto retroattivo dal 1o settembre 1969),
il tema del trasferimento dei contributi è stato trattato nell'art. 1
cpv. 1-3. Secondo questa disposizione il cittadino italiano ha la facoltà,
in deroga alle disposizioni dell'art. 7 della vigente Convenzione, di
chiedere al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia
secondo la legislazione italiana il trasferimento all'assicurazione
italiana dei contributi versati da lui stesso e dai suoi datori di lavoro
all'AVS svizzera in base ai quali non abbia ancora beneficiato di alcuna
prestazione, a condizione tuttavia che egli abbia lasciato la Svizzera
per stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo paese entro un anno
dalla data in cui detto evento si è verificato. Quando entrambi i coniugi
abbiano versato contributi all'AVS svizzera, ciascuno di essi può chiedere
individualmente il trasferimento dei propri contributi. Tuttavia, quando
sia stato effettuato il trasferimento dei soli contributi della moglie,
il marito ha diritto soltanto ad una rendita semplice dell'AVS/AI con
esclusione della rendita complementare per la moglie. Inoltre, il cittadino
italiano i cui contributi sono stati trasferiti all'assicurazione sociale
italiana ai sensi del primo capoverso, così come i suoi superstiti, non
può più far valere alcun diritto nei confronti dell'AVS/AI svizzera. I
contributi eventualmente versati a detta assicurazione successivamente
al trasferimento non fanno del pari sorgere alcun diritto a prestazione;
tuttavia i contributi versati all'AVS possono, a domanda, formare soggetto
di trasferimento all'assicurazione italiana al verificarsi di uno degli
eventi assicurati secondo la legislazione svizzera. L'assicurazione
sociale italiana utilizza a favore dell'assicurato o dei suoi superstiti i
contributi trasferiti al fine di far loro conseguire i vantaggi derivanti
dalla legislazione italiana citata dall'art. 1 della Convenzione secondo
le disposizioni particolari emanate dalle autorità italiane. Se in base
alle disposizioni della legislazione italiana non derivi all'assicurato
o ai suoi superstiti, dal trasferimento dei contributi, alcun vantaggio
nel regime delle pensioni, l'assicurazione sociale italiana rimborsa agli
interessati i contributi trasferiti.

    Per l'art. 2 dell'Accordo aggiuntivo sopra menzionato il cittadino
italiano i cui contributi all'AVS svizzera, per la parte da lui stesso
versata, sono stati trasferiti all'assicurazione italiana, in applicazione
delle disposizioni della Convenzione del 4 aprile 1949, può chiedere
il trasferimento dei contributi dei datori di lavoro, dedotti gli
interessi già corrisposti, quando ne derivi un diritto a prestazioni
nell'assicurazione pensioni italiana o ad una maggiorazione della
prestazione da erogare o già erogata o quando i contributi stessi possono
essere rimborsati all'interessato. Lo stesso diritto è riconosciuto ai
superstiti del cittadino italiano quando possono aver titolo a prestazioni.

    b) Per costante giurisprudenza l'interpretazione di un accordo
internazionale deve procedere anzitutto dal testo convenzionale. Se il
testo è chiaro e se il significato, come risulta dal generale uso della
lingua come pure dall'oggetto e dallo scopo della disposizione, non appare
privo di senso, non è data interpretazione estensiva o limitativa, a meno
che dal contesto o dai materiali si possa con sicurezza dedurre che il
testo non corrisponde alla volontà delle parti (DTF 111 V 8, 110 V 106).

    Per quanto concerne il diritto vigente, nella sentenza in re Stonda
(DTF 111 V 3, vedi in particolare pag. 8 consid. 2b) il Tribunale federale
delle assicurazioni ha precisato che da una interpretazione letterale
dell'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione (la cui retroattività
al 1o settembre 1969 aveva reso inoperante la limitazione quinquennale
dell'istituto del trasferimento dei contributi stabilito dall'art. 23
cpv. 5 Convenzione) risulta che il trasferimento dei contributi della
moglie alla patria assicurazione sociale esclude il diritto del marito,
al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia, alla rendita
complementare della moglie e alla rendita di vecchiaia per coniugi (cpv. 1)
e che, mentre la pretesa a rendita per coniugi era espressamente esclusa
in regime convenzionale, non altrettanto avveniva per la rendita vedovile
(DTF 111 V 9 consid. 2c).

    A torto il ricorrente revoca in dubbio l'esattezza di detta
conclusione. Infatti l'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione
non consente altra interpretazione nella misura in cui afferma che
il trasferimento dei contributi della moglie conferisce al marito il
diritto "soltanto ad una rendita semplice dell'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità, con esclusione della rendita complementare per
la moglie". Il che significa letteralmente che al marito potrà spettare
soltanto una rendita semplice e non già una rendita per coniugi dell'AVS
e che inoltre prima del sopravvenire del diritto a rendita di vecchiaia
per coniugi nemmeno era versata la rendita complementare della moglie come
disposto dall'art. 22bis LAVS. Questa soluzione discrimina il marito la cui
moglie non ha mai contribuito da quello la cui moglie ha contribuito e in
seguito chiesto il trasferimento dei suoi contributi: il primo avrà diritto
a rendita per coniugi nell'AVS e il secondo ne sarà privato. Non è tuttavia
nel potere del giudice di controllare la conformità costituzionale delle
leggi federali e dei trattati internazionali (DTF 109 V 132 consid. 1c,
105 V 2) quando si ritenga che per l'art. 113 cpv. 3 Cost. il Tribunale
federale prende a norma le leggi emanate dall'Assemblea Federale e le
risoluzioni della medesima di carattere obbligatorio generale come pure
i trattati da lei ratificati. Ne deve essere dedotto che in concreto il
Tribunale federale delle assicurazioni non ha il potere di dipartirsi
dall'interpretazione letterale della norma e può soltanto limitarsi a
segnalare l'incongruenza della soluzione adottata.

    Resta da esaminare, come afferma il ricorrente, se le disposizioni
in questione siano applicabili solo per trasferimenti di contributi da
parte di mogli di assicurati italiani operati dopo l'entrata in vigore
delle stesse, in sostanza dopo il 1969, o se si debbano - se del caso -
salvaguardare diritti derivati dalle convenzioni precedenti. Anzitutto
non può essere affermato che il diritto precedente abbia esplicitamente
riconosciuto a un marito la cui moglie avesse trasferito i contributi
personali nell'assicurazione sociale italiana il diritto a rendita
per coniugi. Il tema può comunque rimanere aperto dal momento che, per
principio generale, nel settore delle assicurazioni sociali si applica il
diritto vigente nel momento in cui si verifica l'evento assicurato. In
concreto quindi il momento in cui il ricorrente ha compiuto il 65.mo
anno e sua moglie il 62.mo. Ora, per le disposizioni sopra richiamate è
pacifico che nel 1984, avendo la moglie del ricorrente trasferito i propri
contributi all'assicurazione sociale italiana, essa non poteva pretendere
prestazioni individuali dall'assicurazione. Nel 1985 per il ricorrente le
disposizioni convenzionali sopra richiamate non consentivano l'erogazione
della controversa prestazione. In sostanza infatti le nuove disposizioni
convenzionali hanno determinato una retroattività impropria. Per esse
il nuovo diritto esercita i suoi effetti "ex nunc et pro futuro", vale a
dire su uno stato di fatto che ha preso origine nel passato e prolunga i
suoi effetti oltre il momento in cui l'ordine giuridico è stato modificato
(GRISEL, Traité de droit administratif, pag. 151). Ora, tale retroattività
impropria è legittima nella misura in cui non vi osti il rispetto di
diritti acquisiti (DTF 108 V 119), principio questo che se è valido per
una prestazione in corso a maggior ragione è richiamabile quando, come
in concreto, si tratti di una prestazione futura.

Entscheid:

    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
                          pronuncia:

    Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.