Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 V 292



113 V 292

48. Estratto della sentenza del 5 novembre 1987 nella causa A. contro
Cassa pensioni dei dipendenti dello stato e Tribunale delle assicurazioni
del Canton Ticino Regeste

    Art. 73 BVG: Zuständigkeit der BVG-Rechtspflegeinstanzen. Die
mit Art. 73 BVG eingeführten Rechtspflegeinstanzen sind zuständig für
die Beurteilung von Streitigkeiten über Ansprüche oder Forderungen aus
Versicherungsfällen, die unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1985 in
Kraft befindlichen neuen Rechts über die berufliche Vorsorge eingetreten
sind, und zwar auch insoweit, als diese Ansprüche oder Forderungen
in Umständen begründet sind, die zum Teil vor diesem Datum liegen und
gegebenenfalls die Anwendung des alten materiellen Rechts erfordern.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Estratto dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- a) Giusta l'art. 128 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni
giudica in ultima istanza i ricorsi di diritto amministrativo contro
le decisioni nel senso degli art. 97 e 98 lett. b ad h in materia di
assicurazioni sociali. Sino al 31 dicembre 1984 le vertenze opponenti
un istituto di previdenza professionale ad un assicurato esulavano
dalla competenza del giudice delle assicurazioni sociali e dunque, in
particolare, da quella del Tribunale federale delle assicurazioni.

    Questa situazione è stata modificata con l'entrata in vigore della
LPP il 1o gennaio 1985 (art. 1 cpv. 1 dell'Ordinanza 29 giugno 1983
concernente l'entrata in vigore e l'introduzione della legge federale sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità,
in relazione con l'art. 98 cpv. 2 LPP). L'art. 73 cpv. 1 LPP dispone
che ogni Cantone designa il tribunale che, in ultima istanza cantonale,
decide le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e
aventi diritto. Questo disposto si applica, da un lato, agli istituti
di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico -
sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per
quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49
cpv. 2 LPP) - e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore
del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il
minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CC). Giusta l'art. 73 cpv. 4 LPP,
poi, le decisioni dei tribunali cantonali designati dal cpv. 1 di questo
disposto possono essere impugnate davanti al Tribunale federale delle
assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo.

    b) Nel caso in esame la lite oppone un istituto di previdenza ad un
assicurato. Oggetto della vertenza è la questione di sapere come verrà
calcolata la pensione di vecchiaia dell'assicurato al momento probabile del
pensionamento, nell'anno 2003, tenuto conto di un periodo di contribuenza
decorrente dal 1963. Si pone quindi il tema se, e in quale misura al
caso, il giudice delle assicurazioni sociali sia competente a statuire
al riguardo.

    Questa Corte, in una sentenza pubblicata in DTF 112 V 356, ha posto
i criteri basilari circa la competenza delle autorità giurisdizionali in
tema di LPP. Essa ha così affermato che con il rinvio fatto dagli art. 49
cpv. 2 LPP e 89bis cpv. 6 CC all'art. 73 LPP il legislatore intendeva
solo estendere l'ambito d'applicazione di quest'ultimo disposto a nuovi
settori della previdenza professionale; con ciò non si voleva istituire
una nuova competenza ai fini di decidere circa i diritti o gli obblighi
insorti esclusivamente prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto
o che hanno come origine un evento assicurato verificatosi nell'ambito
del vecchio diritto. Il giudice previsto all'art. 73, ha concluso la
Corte, è quindi competente a statuire soltanto se l'evento assicurato è
subingredito dopo il 31 dicembre 1984. Il Tribunale ha poi osservato che
si approdava allo stesso risultato richiamando considerazioni di diritto
transitorio. Esso ha rilevato che non si giustifica in questo campo di
attenersi alla giurisprudenza secondo cui le nuove norme di procedura sono
applicabili di regola sin dal giorno della loro entrata in vigore. Questo
principio non è in effetti applicabile senza restrizioni nell'ambito del
diritto amministrativo. Esso non è in particolare richiamabile qualora
non sussista una continuità nel sistema di procedura e si creino delle
regolamentazioni del tutto nuove. Ora in concreto la LPP ha introdotto
strutture giuridiche completamente diverse. Essa ha segnatamente modificato
la procedura creando un sistema fondamentalmente nuovo, che si caratterizza
essenzialmente con il passaggio dalla procedura civile alla procedura
delle assicurazioni sociali. L'applicazione immediata e generale della
nuova procedura condurrebbe ad esempio il giudice delle assicurazioni ad
essere confrontato con problemi risalenti ad epoche remote ed estranei alla
LPP, o a rivedere convenzioni concluse dalle parti secondo il precedente
diritto e non più valide nel nuovo, oppure a porsi questioni di transizione
particolari in caso di litispendenza di processi civili non ancora conclusi
con l'entrata in vigore della nuova legge. Ne deve essere dedotto, ha
infine affermato il Tribunale, che il nuovo ordinamento, trattandosi di
statuire circa diritti e crediti che hanno origine esclusivamente in un
periodo situato nell'ambito di vigenza del vecchio disciplinamento, trova
applicazione soltanto se questa possibilità è chiaramente prevista dalla
nuova normativa o se ciò è reso necessario da circostanze particolari.

    Da quanto precede si deduce che il giudice delle assicurazioni sociali
è competente a statuire nelle controversie in cui l'evento assicurato si
è verificato dopo il 31 dicembre 1984, viceversa che essa competenza non
è di massima data quando le pretese litigiose hanno origine esclusivamente
in epoca precedente l'entrata in vigore della LPP.

    La Corte non si è esplicitamente espressa sul tema della competenza
delle autorità giurisdizionali a statuire nei casi, come il presente,
in cui l'evento assicurato si è verificato dopo il 31 dicembre 1984
quando però il diritto si fondi su circostanze in parte antecedenti a
questa data. Non ha in particolare accennato al tema della competenza
giudiziaria trattandosi di accertare l'esistenza di eventuali diritti
acquisiti dagli assicurati prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto
garantiti dall'art. 91 LPP.

    In una successiva sentenza 9 settembre 1987 pubblicata in DTF 113 V
198, il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque implicitamente
ritenuto applicabile il nuovo diritto di procedura in un caso in cui
l'evento assicurato era subingredito dopo il 31 dicembre 1984, affermando
che irrilevante ai fini dell'applicazione di esso nuovo diritto era al
riguardo la circostanza che fatti di rilievo si erano verificati prima
di questa data.

    Orbene, non si vede motivo di non attenersi alla soluzione adottata in
quest'ultima sentenza. In essa si deve ravvisare una logica conseguenza
dei principi posti nella giurisprudenza DTF 112 V 356. In effetti, ci
si trova in un'ipotesi in cui, da un lato, l'evento assicurato non si
è avverato prima del 1o gennaio 1985, e ove, d'altro lato, le pretese
litigiose non hanno origine esclusivamente in epoca antecedente a questa
data. Dal che discende che, ai sensi dei principi ricordati, il nuovo
diritto di procedura può pacificamente trovare applicazione.

    Ci si potrebbe certo chiedere se in simili casi in cui in lite sono
diritti che hanno origine in circostanze risalenti ad epoche situate,
in parte sotto l'imperio della precedente legge, in parte sotto quello
della nuova, non dovrebbe essere riconosciuta per la prima suddetta
categoria di diritti la competenza delle autorità giudiziarie competenti
anteriormente all'entrata in vigore della LPP. In effetti non possono
essere disattese alcune delle considerazioni cui si allude in DTF 112 V
361 consid. 4b circa le difficoltà suscettibili di porsi trattandosi per
il Tribunale federale delle assicurazioni e le autorità giurisdizionali
di prima istanza designate all'art. 73 cpv. 1 LPP di applicare il
vecchio diritto di merito. Orbene, simili considerazioni non sono di
rilievo decisivo da questo profilo. Esse infatti devono cedere il passo
all'impellenza di non istituire una duplice via giudiziaria per lo stesso
rapporto giuridico. Una situazione assicurativa costituisce un complesso
i cui elementi sono in linea di massima strettamente interdipendenti, il
quale quindi difficilmente può essere scisso al fine di un accertamento
giudiziario. Simile soluzione è conforme agli intenti del legislatore, il
quale voleva istaurare una procedura "semplice" e "spedita" (cfr. Messaggio
del Consiglio federale, FF 1976 I 183).