Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 V 186



113 V 186

30. Estratto della sentenza del 5 ottobre 1987 nella causa B. e G. contro
Cassa cantonale di compensazione e Tribunale delle assicurazioni del
Canton Ticino Regeste

    Art. 52 AHVG, Art. 6, 82 Abs. 3, 83 Abs. 1 lit. f und
88 Abs. 2 AVIG: Haftung für Schäden. Die Nichtbezahlung von
Arbeitslosenversicherungsbeiträgen durch Arbeitgeber stellt einen Schaden
im Sinne des Art. 52 AHVG dar, weshalb die AHV-Ausgleichskassen befugt
sind, das Schadenersatzverfahren einzuleiten. Die Vorschriften des AVIG
über die Haftung der Arbeitgeber, welche die Befugnis, Schadenersatz zu
verlangen, der Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung übertragen,
betreffen nicht die Nichtbezahlung von Beiträgen.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Estratto dai considerandi:

Erwägung 4

    4.- Nel caso di specie deve essere esaminata anzitutto la
legittimazione della Cassa a chiedere il risarcimento dei danni per il
non avvenuto versamento dei contributi ... dell'assicurazione contro
la disoccupazione.
   a) ...

    b) Circa la questione del potere della Cassa di compensazione di
chiedere il risarcimento dei danni per il mancato pagamento di contributi
dell'assicurazione contro la disoccupazione, il diritto vigente sino al
31 dicembre 1983 predisponeva essere in materia di contributi applicabili
per analogia le prescrizioni della legislazione AVS segnatamente sul
punto della "responsabilità per danni" (art. 5 DAD; RU 1977, 208) e
prevedeva inoltre trovare applicazione la normativa AVS in quest'ambito
"per l'esecuzione e il contenzioso" (art. 33 cpv. 1 DAD). Da queste
disposizioni si evince che il datore di lavoro era responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS anche del danno determinato dal mancato pagamento dei
contributi dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. sentenza 15
gennaio 1986 in re F., inedita su questo punto).

    È lecito ora chiedersi se a ciò possa mutare l'entrata in vigore con il
1o gennaio 1984 della LADI (cfr. FRÉSARD, La responsabilité de l'employeur
pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52
LAVS, Revue suisse d'assurances, 55/1987, pag. 8). Il nuovo disciplinamento
della LADI, pur predisponendo all'art. 6 che "salvo disposizione contraria
della presente legge, in materia di contributi è applicabile per analogia
la legislazione AVS", all'art. 88 cpv. 2 afferma in effetti che "i
datori di lavoro rispondono verso la Confederazione di tutti i danni
che cagionano intenzionalmente o per grave negligenza" e precisa che
"è applicabile per analogia l'articolo 82 capoversi 3 e 4". L'art. 82,
relativo alla responsabilità dei titolari delle casse di compensazione,
al cpv. 3 prevede così che "l'ufficio di compensazione, mediante decisione,
stabilisce l'importo del risarcimento". Infine all'art. 83 cpv. 1 lett. f
la nuova legge dispone che l'ufficio di compensazione dell'assicurazione
contro la disoccupazione "decide le pretese di risarcimento verso
il titolare o il datore di lavoro per danni provocati dalla cassa,
rispettivamente dal datore di lavoro (art. 82 cpv. 3, 88 cpv. 2)".

    La Corte, prescindendo dall'applicabilità del nuovo diritto nel caso di
specie, ha affrontato il tema nell'ambito della presente procedura. Essa
ha ritenuto, quand'anche la lettera della legge possa lasciare intendere
che il mancato versamento di contributi dell'assicurazione contro la
disoccupazione non sia costitutivo di un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS
per cui è data la competenza della cassa di compensazione di chiedere il
risarcimento, che il legislatore non aveva la volontà di modificare il
sistema legale precedentemente in vigore.

    Infatti, nel Messaggio 2 luglio 1980 concernente una nuova legge
federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
e l'indennità per insolvenza, il Consiglio federale relativamente
all'art. 88 LADI (art. 87 nel progetto di legge contenuto nel Messaggio)
rileva quanto segue:

    "I doveri dei datori di lavoro, menzionati in questi articoli, non
   costituiscono per essi obblighi supplementari, dacché tali doveri
   giuridici risultano già da altre disposizioni. L'elenco persegue solo
   lo scopo di conferire ai datori di lavoro una visione generale dei loro
   compiti. Per contro, il discorso è diverso riguardo alla responsabilità
   del datore di lavoro sancita nel capoverso 2 del disposto.

    Tale norma è infatti nuova e si impone soprattutto poiché, d'ora
in poi,
   il diritto all'indennità per lavoro ridotto e all'indennità per
   intemperie non dovrà più essere fatto valere dagli assicurati, bensì dai
   datori di lavoro. Inoltre, un falso attestato del datore di lavoro può,
   segnatamente per quanto concerne l'indennità in caso di insolvenza,
   far nascere una responsabilità. Conseguentemente, il datore di lavoro
   risponde, come il titolare della cassa e per gli stessi motivi,
   non verso l'organo di compensazione, ma verso la Confederazione,
   dei danni che avrà cagionato intenzionalmente o per grave negligenza
   (FF 1980 III 551)."

    L'autorità esecutiva federale d'altra parte, dopo aver nella parte
generale del Messaggio osservato che "il settore dei contributi è stato di
principio ripreso immutato dall'ordinamento transitorio" (FF 1980 III 490),
così si esprime intorno all'art. 6 LADI (art. 5 nel progetto di legge):

    "Quanto alla materia, questo articolo riprende la disposizione
   corrispondente del sistema transitorio. Si è rinunciato a elencare
   ancora singolarmente le disposizioni dell'AVS applicabili in materia,
   per motivi di tecnica legislativa. Infatti, sia per la riscossione
   dei contributi, sia per la procedura e l'esecuzione in tale settore,
   le disposizioni dell'AVS nel loro complesso devono essere applicate
   per analogia.

    L'espressione "per analogia" è stata scelta intenzionalmente, poiché
   numerose locuzioni indicano l'AVS come tale e possono dunque applicarsi
   ai contributi dell'assicurazione-disoccupazione soltanto analogicamente
   (FF

    1980 III 509)."

    Ora nel Messaggio 11 agosto 1976 sull'istituzione dell'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione (ordinamento transitorio), il
Consiglio federale circa l'art. 33 DAD affermava:

    "Per quanto concerne l'esecuzione e la giurisdizione amministrativa,
   le disposizioni della legislazione AVS saranno applicabili al settore
   dei contributi. È questa una necessità poiché, per esempio, le
   decisioni in materia di contributi, i ricorsi contro tali decisioni
   o le fattispecie penali (p.es. la destinazione ad altro scopo,
   da parte del datore di lavoro, dei contributi dedotti dal salario
   dei lavoratori) verteranno di regola sia sui contributi AVS sia su
   quelli per l'assicurazione contro la disoccupazione, ragion per cui
   sarà indispensabile l'applicazione di prescrizioni uniformi (FF 1976
   II 1599)."

    In quanto precede si osserva, da un lato, che nel commento relativo
all'art. 88 LADI non si allude minimamente alla responsabilità dei
datori di lavoro per il mancato versamento di contributi, lo stesso
limitandosi a far riferimento a responsabilità in relazione con le norme
relative alle indennità per lavoro ridotto, per intemperie o in caso di
insolvenza. D'altro lato, nelle osservazioni circa l'art. 6 LADI si insiste
sulla necessità, in materia di riscossione dei contributi, di applicare
di massima la regolamentazione precedentemente in vigore. Ne deve essere
dedotto, quando si ricordi che le istituzioni dell'indennità per lavoro
ridotto, per intemperie e in caso di insolvenza sono state introdotte
nell'ordinamento legale per la prima volta con la LADI, che il disposto
dell'art. 88 cpv. 2 di questa legge è stato essenzialmente previsto ai
fini di definire gli organi competenti a chiedere il risarcimento di
danni rilevanti da esse nuove istituzioni. Il silenzio del Messaggio
2 luglio 1980 nelle note riguardanti l'art. 88 LADI circa i danni
cagionati dal mancato pagamento di contributi dell'assicurazione contro
la disoccupazione, da un canto, e le esplicite affermazioni in merito
all'art. 6 LADI secondo cui doveva essere mantenuto lo "statu quo ante"
in materia di percezione dei contributi, d'altro canto, indicano che per
l'autore della legge pacificamente, in virtù di quest'ultima norma, doveva
pure in tema di risarcimento dei danni imputabili al mancato pagamento
di essi contributi continuare a trovare applicazione il disciplinamento
della LAVS.

    Né comunque si vedono validi motivi di sottoporre il risarcimento
dei danni per il non avvenuto pagamento di contributi dell'assicurazione
contro la disoccupazione a una procedura diversa da quella applicabile in
materia di contributi dell'AVS, incaricando l'ufficio di compensazione
dell'assicurazione contro la disoccupazione di agire, quando identiche
sono le condizioni della responsabilità nei due rami assicurativi. Non
può d'altra parte essere disatteso che competente a statuire sui
ricorsi dell'ufficio di compensazione è il Dipartimento federale
dell'economia pubblica (art. 101 lett. c LADI), mentre le vertenze
relative all'art. 52 LAVS rientrano nella competenza delle autorità
cantonali di ricorso (art. 81 cpv. 3 OAVS), il che, prescindendo dalle
complicazioni amministrative, potrebbe condurre a decisioni contraddittorie
(cfr. FRÉSARD, op.cit., pag. 9).