Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 II 522



113 II 522

90. Estratto della sentenza 17 febbraio 1987 della I Corte civile nella
causa X contro Y e Z (ricorso per riforma) Regeste

    Vorbehaltlose Annahme einer Anweisung durch konkludentes Verhalten
(Art. 468 Abs. 1 OR).

    Der vom Liegenschaftsverkäufer angewiesene Notar erklärt dem
Anweisungsempfänger konkludent die vorbehaltlose Annahme, wenn er diesem
den vom Erwerber bezahlten Kaufpreis ganz oder teilweise zukommen lässt;
Ausschluss der Verrechnung mit Ansprüchen des Angewiesenen gegenüber
dem Anweisenden.

Sachverhalt

    A.- La società anonima A, di cui azionista unico era il dott.  B,
acquistò nei primi anni settanta la particella n. 253 RFD di Brissago
per edificarvi una grande struttura condominiale. A questo scopo ottenne
ingenti mutui dalle società anonime Y e Z. L'operazione fu assicurata con
la rimessa alle due ditte finanziatrici di cartelle ipotecarie, una di
Fr. 6'000'000.-- e un'altra di Fr. 3'000'000.--, gravanti le proprietà
per piani. La società anonima A e le due ditte finanziatrici convennero
che il notaio X avrebbe rogato le vendite degli appartamenti, riscosso
il prezzo relativo e liberato dall'onere ipotecario le quote alienate;
l'introito sarebbe stato trasmesso per il 94% alla società Y e per il 6%
alla società A.

    Il notaio X procette secondo le istruzioni ricevute dal 1976 al 1980,
quando il dott. B affidò tale compito a una persona diversa. Il 12 agosto
1980, dopo avere consegnato al suo successore le note cartelle ipotecarie,
X invio alle società Y e Z la propria nota d'onorario (Fr. 29'715.--
complessivi) per le operazioni di incasso e di trasferimento. La pretesa
fu subito contestata, al che il notaio X trattenne un importo uguale dal
prezzo di vendita percepito in occasione del suo ultimo contratto.

    B.- Il 13 ottobre 1983 le società Y e Z promossero un'azione per
costringere il notaio X a versar loro Fr. 29'715.-- con interessi. Il
Pretore di Locarno-Città, statuendo il 18 marzo 1986, accolse la petizione
e obbligo il notaio a corrispondere la somma litigiosa più interessi al 5%
dal 24 novembre 1980. La II Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino, cui il soccombente insorse, rigetto ogni censura il 24
luglio 1986.

    C.- Adito il Tribunale federale con un ricorso per riforma del 12
settembre 1986, il notaio X chiede di annullare la sentenza citata,
di accogliere l'appello e di respingere la petizione; subordinatamente
postula il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio. Le
società attrici propongono il rigetto del gravame in quanto ammissibile.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- La corte di appello è pervenuta al convincimento che l'incarico
di versare alla società Y il 94% della somma riscossa con la vendita
degli appartamenti è stato conferito al notaio dalla società A; tale
mandato implicava un rapporto di assegno (art. 466 CO). Se si pensa che la
società A doveva restituire alle attrici capitali ingenti, "è concepibile"
ch'essa abbia fatto uso dell'assegno come mezzo per il rimborso dei mutui
e incaricato il mandatario di percepire i prezzi di vendita trasmettendone
il 94% alle ditte finanziatrici. Il notaio, operando in tal senso per più
di quattro anni, ha dimostrato per atti concludenti di accettare l'assegno
e si è obbligato verso le attrici a trasferir loro gli importi pattuiti
(art. 468 cpv. 1 CO). Ora, l'assegnato può opporre all'assegnatario solo le
eccezioni che derivano dai suoi rapporti con il medesimo, non quelle che
derivano dai suoi rapporti con l'assegnante; la compensazione invocata
dal notaio era pertanto ingiustificata. Egli avrebbe potuto, semmai,
valersi dell'art. 468 cpv. 2 CO, ma in tal caso avrebbe dovuto reagire
subito e non impegnarsi per atti concludenti a pagare senza riserve.

    Davanti alla giurisdizione per riforma il ricorrente non contesta
l'esistenza di un mandato con la società A. Non nega nemmeno che lo
stesso implica un rapporto di assegno in forza del quale egli doveva
trasmettere alle società attrici il 94% degli introiti consecutivi alle
vendite delle proprietà per piani. Fa valere nondimeno che simile obbligo
non sussiste unicamente in virtù dell'assegno, ma anche in ragione di
un mandato d'incasso autonomo sorto con le due ditte (art. 394 CO). Ciò
legittimerebbe la compensazione del suo onorario con l'importo residuo
a favore delle creditrici (art. 120 CO).

Erwägung 4

    4.- Secondo la corte di appello "le risultanze processuali portano
inequivocabilmente alla conclusione che nessun mandato fu mai conferito"
dalle società attrici al notaio in causa. I giudici hanno aggiunto che
le modalità per il rimborso dei mutui sono state stabilite direttamente
dal dott. B con le due ditte. Come risulta da una lettera del 13 aprile
1976, l'incarico di far pervenire il 94% dei prezzi di vendita alla
società Y è stato affidato al notaio dalla società A. Solo quest'ultima,
per altro, avrebbe potuto disporre degli incassi ed essa sola ha revocato
il compito al ricorrente nel 1980; la società Y si è limitata a indicare,
con lettera del 12 maggio 1980, chi dovesse ricevere le due note cartelle
ipotecarie. Certo, una dichiarazione firmata dal dott. B il 3 aprile 1984
e la testimonianza rilasciata in giudizio dal precedente amministratore
unico della società A deponevano nel senso di un mandato d'incasso
istauratosi tra le ditte finanziatrici e il ricorrente. La lettera del
13 aprile 1976 si imponeva però su tali mezzi di prova, dovuti a ricordi
più o meno lucidi e interessati.

    a) Il ricorrente afferma anzitutto che la sentenza impugnata non
risponde ai requisiti minimi dell'art. 51 cpv. 1 lett. c prima frase
OG poiché non contiene - a suo avviso - una motivazione sufficiente. La
censura è votata all'insuccesso. Il ricorrente non asserisce difatti che
la corte cantonale avrebbe omesso di precisare in base a quali mezzi di
prova è stata emanata la decisione: egli assume che i giudici avrebbero
apprezzato manchevolmente la fattispecie dal lato giuridico (art. 43
cpv. 3 OG). Tale critica non concerne la forma, bensì il merito della lite.

    b) Il ricorrente propone che il Tribunale federale abbia a tener
conto, in deroga all'art. 63 cpv. 2 OG, di circostanze non considerate
o tralasciate dalla corte di appello. La richiesta è temeraria. Nel
giudizio su un ricorso per riforma possono essere accertati tutt'al
più punti accessori (art. 64 cpv. 2 OG). Il convenuto si rifà a una
citazione di dottrina (BIRCHMEIER, Handbuch des Bundesgesetzes über die
Organisation der Bundesrechtspflege, Zurigo 1950, pag. 118 n. 7 lett. a):
questa riguarda però l'interpretazione giuridica, non l'accertamento dei
fatti (art. 63 cpv. 3 OG). Egli rimprovera inoltre all'autorità cantonale
di essere incorsa in una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 seconda frase
OG) per avere ignorato la lettera del 12 maggio 1980 con cui la società Y
ha comunicato al ricorrente chi dovesse ricevere le cartelle ipotecarie;
anche tale censura è priva di consistenza: i giudici non hanno trascurato
la lettera, hanno ritenuto ch'essa non bastava a confortare gli estremi
di un mandato d'incasso supplementare, congiunto a quello affidato al
ricorrente dalla società A. Simile apprezzamento di diritto non è in
alcun rapporto con una svista manifesta.

Erwägung 5

    5.- Nel merito il convenuto ribadisce l'esistenza di un mandato
d'incasso vero e proprio conferitogli dalle società attrici. Egli
sottolinea di non essersi limitato a riscuotere e suddividere i proventi
per ordine della società A, ma di aver svolto "piu attività, nell'interesse
delle attrici e sicuramente per loro incarico". Come ha dichiarato un
teste, le due ditte finanziatrici avevano "qualche motivo di riserva" nei
confronti del dott. B: il notaio fungeva quindi, nel contempo, da loro
uomo di fiducia. Ciò è confermato dal rappresentante delle attrici, che
ha narrato di un'intensa "collaborazione" con il ricorrente; è suffragato
altresì dal vecchio amministratore unico della società A e dalla nota
dichiarazione sottoscritta il 3 aprile 1984 dal dott. B, deceduto nel
frattempo. Se è vero, da ultimo, che solo la società A poteva disporre
degli incassi, è altrettanto vero che solo le attrici potevano affidare al
ricorrente il compito di liberare dai pegni le quote di proprietà vendute;
tale incarico era subordinato all'incasso del prezzo, e il prezzo era
incassato dal ricorrente.

    L'argomentazione appena riassunta, a prescindere dalla circostanza
che i fatti su cui si fonda non sono interamente accertati, non basta
a dimostrare la stipulazione di un mandato d'incasso tra le attrici e
il ricorrente. Questi, in primo luogo, si è occupato di rogare gli atti
pubblici, di riscuotere il prezzo di vendita e di trasmettere il medesimo a
chi di dovere per incarico esclusivo della società A: solo la proprietaria,
in effetti, poteva alienare gli appartamenti in condominio. Ch'egli abbia
agito anche nell'interesse delle attrici facendo pervenir loro il 94%
degli incassi è pacifico; ch'egli abbia ricevuto il compito di liberare
le quote vendute dall'onere ipotecario è indiscusso; ch'egli abbia funto
da notaio e, contemporaneamente, da uomo di fiducia è verosimile; ch'egli
abbia avuto colloqui frequenti con le due ditte è possibile. Il tutto
non basta, comunque sia, per ravvisare l'esistenza di un mandato congiunto.

    a) L'istituto dell'assegno comporta per sua natura un terzo
beneficiario (art. 466 CO): se l'assegnato dichiara a quest'ultimo la sua
accettazione senza riserva, costui (assegnatario) acquisisce una pretesa
azionabile in proprio nome (art. 468 cpv. 1 CO; DTF 92 II 337 consid. 2;
GAUTSCHI in: Berner Kommentar, 2a edizione, nota 3a dell'introduzione
agli art. 466 segg. CO). Tra l'assegnato e l'assegnatario si istaura così
un nesso contrattuale, ma ciò non equivale ancora a un rapporto di mandato
(v. GUHL/MERZ/KUMMER, Das schweizerische Obligationenrecht, 7a edizione,
pag. 509 seg.). Anche nel caso di una lettera di credito o di un credito
documentario, ai quali tornano applicabili le norme sull'assegno (DTF 78
II 48 consid. 3; cfr. inoltre DTF 90 II 307), non sorge mandato tra il
destinatario e il terzo (rispettivamente tra la banca che apre il credito
e il beneficiario dello stesso), nemmeno se il destinatario conferma al
terzo la sua accettazione (art. 407 cpv. 3 CO; GUHL/MERZ/KUMMER, op.cit.,
pag. 474 seg.; HOFSTETTER in: Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/2,
pag. 122).

    È bene ricordare del resto che anche una banca, quando procede
al bonifico di una somma, agisce a vantaggio di un terzo, eppure
opera in linea generale su mandato del proprio cliente (DTF 110 II 284
consid. 1). Essa può svolgere altresì un ruolo fiduciario per entrambe le
parti (GUHL/MERZ/KUMMER, op.cit., pag. 325 lett. b), e in tale ipotesi
ci si troverebbe in presenza di un mandato supplementare conferito dal
beneficiario del versamento (DTF 99 II 396 consid. 6), ma nella misura
in cui si limita a eseguire un ordine di pagamento essa adempie solo un
contratto a favore di terzi (HOFSTETTER, op.cit., pag. 37 segg.; GAUTSCHI
in: op.cit., 3a edizione, nota 46 ad art. 394 CO). Ora, chi si obbliga
a beneficio di un terzo non può compensare questo debito con ciò che
gli deve l'altra parte (art. 122 CO). Quanto il ricorrente adduce non
dimostra per nulla che in concreto ci si trovi di fronte a un mandato
supplementare nel senso testé descritto.

    b) Non vi è dubbio che la consegna al notaio delle due cartelle
ipotecarie poteva essere indice di un mandato commesso dalle attrici per
una progressiva riduzione della somma garantita, in esito al rimborso dei
mutui. Tuttavia l'onorario litigioso non riguarda la modifica dei titoli,
bensì il prelievo e la devoluzione delle somme relative alle vendite delle
proprietà per piani. Il convenuto assevera che, nondimeno, le ipoteche
gli sarebbero state rimesse in deposito fiduciario (cfr. DTF 102 II 301
consid. 2b, 101 II 119 consid. 5) poiché la liberazione dei pegni era
strettamente legata all'incasso del prezzo e al suo riparto. Quest'ultimo
assunto, posto in evidenza anche nel referto giuridico allegato al ricorso,
è senz'altro corretto. Non solo lo svincolo ipotecario degli appartamenti
alienati dipendeva dal graduale rimborso dei mutui, ma esso era - per di
più - un requisito logico dell'operazione immobiliare: non si vede infatti
come si sarebbe potuto esigere il versamento del prezzo di acquisto senza
estinguere l'aggravio pignoratizio delle quote vendute. Se non che, tale
circostanza dimostra nel contempo che le cartelle ipotecarie non sono
state rimesse al notaio in deposito fiduciario: oltre che non avere alcun
connotato di gestione, la consegna dei titoli non aveva nemmeno portata
propria: essa costituiva un mero elemento (ancorché indispensabile)
nell'ambito delle modalità per la restituzione dei mutui pattuite tra la
società A e le attrici.

    Ne discende che, anche per quanto riguarda le cartelle ipotecarie,
il ricorrente ha agito nel quadro del mandato conferitogli dalla società A
(sulla consegna di cartelle ipotecarie al finanziatore di una costruzione
da parte del notaio designato dal proprietario v. DTF 88 II 162). Nulla
muta ch'egli non potesse disporre dei titoli contro la volontà delle
attrici: ciò non basta invero per dedurre l'esistenza di un mandato
congiunto. Il fatto, anzi, che nella lettera del 12 maggio 1980 con cui
pregava il notaio di trasmettere le cartelle ipotecarie al suo successore,
la società Y si riferisse unicamente alla revoca del mandato decisa
dal dott. B legittima una volta di più la conclusione che le attrici si
adeguassero a una semplice modalità esecutiva, per continuare a ottenere
il rimborso dei mutui.

    c) Il convenuto non pretende che le attrici gli avrebbero impartito
istruzioni espresse, tant'è che egli medesimo prospetta l'ipotesi di un
mandato sorto per atti concludenti (art. 1 cpv. 2 CO). Ove ciò fosse, il
notaio avrebbe dovuto arguire in buona fede dalle circostanze concrete
che le attrici intendevano affidargli, a proprie spese, un incarico
aggiuntivo rispetto a quello già conferitogli dalla società A (DTF 93 II
482 consid. 6a; cfr. inoltre DTF 101 II 299 consid. 2c). Tale eventualità
avrebbe richiesto - e il principio è ammesso anche dall'esperto giuridico
del convenuto (KRAMER in: Berner Kommentar, 3a edizione, nota 11 ad art. 1
CO) - un comportamento univoco delle attrici, un modo di fare che non
desse adito a ragionevoli dubbi interpretativi. Come si è illustrato,
la fattispecie non permette di ravvisare estremi del genere. La corte
di appello non ha quindi commesso una violazione del diritto federale
negando l'esistenza di un mandato tra le parti in causa. Ne deriva che
l'onorario d'incasso e di pagamento posto in compensazione dal convenuto
è stato respinto a giusto titolo.