Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 II 465



113 II 465

82. Estratto della sentenza 17 dicembre 1987 della II Corte civile nella
causa X contro Banca Y (ricorso per nullità) Regeste

    Bundesrechtswidrigkeit eines "provisorischen" Entscheids, mit dem
eine Geldleistung definitiv zugesprochen wird (Art. 8 ZGB, Art. 220 Abs. 2
und 3 StPO/TI).

    Gegen Bundesrecht verstösst eine kantonale Verfahrensordnung,
nach der eine einstweilige, auf summarischer Prüfung der Ansprüche
beruhende Massnahme als Grundlage für die endgültige Verpflichtung zu
einer Geldzahlung ausreicht. Zulässigkeit der vorläufigen Zusprechung
einer Entschädigung unter der Bedingung, dass innerhalb einer bestimmten
Frist der ordentliche Richter angerufen wird? Frage offengelassen.

Sachverhalt

    A.- Il 31 maggio 1985 la Corte delle assise criminali del Cantone
Ticino ha inflitto a X, già direttore di una succursale della Banca Y,
tre anni di reclusione (dedotto il carcere preventivo) per ripetuta truffa,
ripetuta appropriazione indebita aggravata, ripetuta falsità in documenti,
ripetuta e continuata sottrazione di documenti. Ha condannato il medesimo
inoltre a risarcire in via provvisionale alla Banca Y, parte lesa,
la somma di Fr. 900'000.-- (dispositivo n. 5), più Fr. 6'500'000.--
in solido con tre coimputati (dispositivo n. 6). Il 23 ottobre 1985
la Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino ha
annullato, su ricorso di X, alcuni capi della sentenza e rinviato
gli atti per nuova decisione a una corte di merito composta di altri
giudici e giurati. La nuova Corte delle assise criminali ha statuito il
3 dicembre 1986: ha prosciolto il ricorrente da tutte le imputazioni che
le incombeva di riesaminare, ha ridotto la pena a due anni e dieci mesi
(computato il carcere preventivo), ma ha lasciato sussistere l'intera
condanna provvisionale argomentando di non poter ridefinire le pretese
di diritto civile se le stesse non sono direttamente influenzate da
un'assoluzione. Tale sentenza è stata impugnata a sua volta, per quanto
concerne l'obbligo di risarcimento, davanti alla Corte di cassazione e di
revisione penale, che il 25 marzo 1987 ha respinto il ricorso nella misura
in cui era ricevibile. A parere di questa, la seconda Corte d'assise
si era limitata con pertinenza a giudicare le provvisionali connesse
direttamente agli illeciti dai quali l'imputato era stato prosciolto;
l'obbligo di rifondere il totale di Fr. 7'400'000.-- dipendeva da reati
il cui dispositivo di colpevolezza era rimasto intatto nella sentenza di
rinvio: a ragione quindi i giudici di merito avevano escluso la possibilità
di rivedere il problema.

    B.- Contro la prima sentenza del 31 maggio 1985 X ha esperito il 3
luglio 1985 al Tribunale federale un ricorso per nullità in cui ha chiesto
che la condanna al noto risarcimento provvisionale fosse annullata. La
Banca Y ha proposto di respingere il gravame. La Corte delle assise
criminali ha rinunciato a formulare osservazioni. Il Tribunale federale ha
accolto il ricorso annullando i dispositivi n. 5 e 6 (per quanto concerne
il ricorrente) del giudizio impugnato.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- L'art. 3 cpv. 1 del Codice di procedura penale ticinese
(CPP) prevede che "l'azione civile derivante da un reato si può
esercitare contro gli autori ed i complici innanzi allo stesso giudice
contemporaneamente all'azione penale". In linea di principio l'autorità
penale deve estendere le proprie indagini alle circostanze che hanno
influsso sulla determinazione del danno (art. 218 CPP). L'art. 219 CPP
ribadisce che "nella sentenza di condanna la Corte d'assise, ad istanza
della parte lesa, decide contemporaneamente sulle pretese di diritto
civile". Questa competenza è esclusa tuttavia in caso di assoluzione
(art. 221 CPP). Contro i dispositivi del giudizio penale che regolano
la questione del risarcimento, tanto la parte lesa quanto il condannato
possono ricorrere al tribunale di secondo grado nei modi e nelle forme
stabiliti dal Codice di procedura civile (art. 222 CPP). Se le risultanze
del processo penale appaiono insufficienti per un sindacato di natura
civile, la parte lesa è rimessa al foro ordinario (art. 220 cpv. 1 CPP);
"in tale caso la Corte può accordare alla parte lesa un risarcimento in
via provvisionale" (cpv. 2); contro simili provvedimenti non è dato ricorso
(cpv. 3).

    a) In concreto le somme attribuite alla parte lesa si fondano su un
giudizio provvisionale a norma dell'art. 220 cpv. 2 CPP. Nella propria
motivazione l'autorità esordisce, per vero, affermando che le pretese
della parte civile "meritano integrale accoglimento poiché corredate
da tutti i necessari documenti per il giudizio in sede penale". Subito
dopo essa precisa nondimeno che si tratta di importi "richiesti in
via provvisionale" e che sono adempiuti i requisiti "per accogliere la
domanda provvisionale" (compreso il requisito dell'urgenza, che è il
criterio tipico di ogni misura provvisionale); inoltre il dispositivo
della sentenza specifica con chiarezza che i versamenti sono imposti
"a titolo provvisionale", "in via provvisionale", "quale provvisionale",
e che per la liquidazione del risarcimento la parte civile è rimessa al
foro ordinario. L'opinione della resistente, secondo cui il giudizio della
corte avrebbe una portata non solo provvisionale, ma definitiva parziale,
non può dunque essere condivisa. Per altro, ove ciò fosse, il condannato
avrebbe avuto la facoltà di insorgere all'autorità cantonale di appello
(art. 222 CPP) e la stessa parte lesa non avrebbe chiesto, davanti alla
nuova Corte d'assise chiamata a giudicare su rinvio, "la conferma della
provvisionale" a carico degli imputati.

    b) Una condanna provvisionale emessa da una Corte d'assise su pretese
civili non può essere deferita, come si è visto, a un'autorità cantonale
superiore (art. 220 cpv. 3 CPP). Non può essere impugnata nemmeno con
ricorso per riforma o con ricorso per cassazione al Tribunale federale;
l'unico rimedio esperibile è il ricorso per nullità o, in quanto non sia
dato un titolo di nullità, il ricorso di diritto pubblico (DTF 96 I 631
consid. 1). Occorre esaminare pertanto se la sentenza impugnata configuri
gli estremi dell'art. 68 cpv. 1 lett. a o b OG: ove l'ipotesi dovesse
verificarsi, la condanna provvisionale incorrerebbe nell'annullamento
già per questo motivo (...).

Erwägung 5

    5.- L'obbligo di rifondere un danno in via provvisionale violerebbe
(...), a parere del ricorrente, la forza derogatoria del diritto federale,
che salvo casi esplicitamente definiti osterebbe a una condanna del
genere. La critica è ricevibile sotto il profilo dell'art. 68 cpv. 1
lett. a OG, il diritto civile della Confederazione prevalendo anche sulle
singole leggi cantonali di procedura (DTF 102 II 159 con riferimenti). V'è
da chiarire se la Corte d'assise abbia realmente applicato una norma del
diritto ticinese contraria al diritto federale.

    a) L'art. 220 CPP dispone - come si è osservato - che la Corte
d'assise, ove non stimi sufficienti i dati del processo per statuire sul
credito avanzato dalla parte lesa, rimette quest'ultima al foro civile;
in tale evenienza può accordare nondimeno un risarcimento provvisionale,
che non soggiace a ricorso. Ciò sembra significare che l'obbligo di
rifusione si basa su un apprezzamento sommario e provvisorio delle
risultanze processuali: se l'istruzione invero permette di giudicare
esaurientemente la pretesa civile, la Corte - su istanza della parte lesa -
decide al riguardo nel giudizio stesso (art. 219 CPP). Ora, un risarcimento
provvisionale può condurre a risultati inaccettabili. Se appena si pensa,
in concreto, che la parte lesa vanta nei confronti dell'imputato un
credito complessivo di Fr. 7'583'681.50 e che la provvisionale richiesta
di Fr. 7'400'000.--, interamente accolta dalla Corte, costituisce
quasi il 98% del totale, mal si comprende quale interesse abbia ancora
la parte lesa a procedere in via ordinaria, apparendo di improbabile
(se non impossibile) incasso, per la sua entità, già la somma ottenuta
in via provvisionale. L'art. 220 CPP non contempla l'assegnazione di un
termine entro cui far valere la pretesa di risarcimento davanti al giudice
civile con la comminatoria che, in caso di inosservanza, la provvisionale
decade: ne segue che la parte lesa, rinunciando all'azione di merito,
si vede attribuire un risarcimento di carattere definitivo in esito a
una procedura sommaria fondata su risultanze ritenute insufficienti per
un giudizio di tale indole. Contro questa decisione il debitore non ha
alcun rimedio giuridico: non solo gli è sottratta la facoltà di opporre
i mezzi di difesa che gli competerebbero in sede ordinaria (il debitore
condannato al risarcimento in via definitiva dal giudice penale può
insorgere al Tribunale di appello come il debitore condannato in via
definitiva dal giudice civile: art. 222 CPP), ma anche quelli che gli
spetterebbero in una procedura sommaria (art. 382 CPC ticinese; cfr. DTF
104 Ia 413 consid. 4 in fine). V'è da domandarsi persino se egli abbia
la possibilità di promuovere un'azione volta a far dichiarare il debito
inesistente: la giurisprudenza ticinese difatti assimila una provvisionale
che poggia su una sentenza penale di condanna passata in giudicato a
un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione secondo l'art. 80 LEF
(sentenza 16 ottobre 1986 della Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale di appello in re Banca Y contro S., consid. 5). D'altro lato,
solo la parte lesa soddisfatta dell'importo ottenuto in via provvisionale
e che tralascia l'azione di merito beneficia del vantaggio descritto:
la parte lesa rimessa al foro civile (art. 220 cpv. 1 CPP) o quella
che non adisce accessoriamente il giudice penale, ma si rivolge di
sua iniziativa al giudice di merito (art. 111 segg. CPC ticinese),
sottostà alle regole della procedura ordinaria e ai mezzi di ricorso
ivi previsti. La resistente fruisce così di un duplice privilegio. Senza
contare che nel caso attuale essa ha già ricevuto, giusta l'art. 60 cpv. 1
CP (che premette un danno il cui ammontare è stabilito giudizialmente
o con transazione), le somme confiscate di US$ 3'600.--, Fr. 25'000.--,
Fr. 26'000.-- e US$ 421'467.-- a parziale copertura del credito. Rimane
il problema di sapere se la disciplina dell'art. 220 cpv. 2 CPP sia
compatibile con la forza derogatoria del diritto federale.

    b) In primo luogo occorre scartare l'ipotesi che il risarcimento
provvisionale dell'art. 220 cpv. 2 CPP rappresenti una forma di garanzia
destinata ad assicurare la riparazione del danno. Qualsiasi deposito
pecuniario o versamento in garanzia è ottenibile solo nelle forme
e con i mezzi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
(pignoramento provvisorio, inventario, sequestro): misure provvisionali
intese ad assicurare il pagamento di una somma non possono essere rette
da leggi cantonali (art. 38 cpv. 1 LEF; DTF 108 II 182 consid. 2a con
citazioni; cfr. l'art. 79 cpv. 2 PC). Una condanna nel senso dell'art. 220
cpv. 2 CPP non può interpretarsi quindi che come l'attribuzione vera e
propria di una somma a titolo di risarcimento sulla scorta di un giudizio
provvisionale. Se non che, la conciliabilità di una misura simile con
l'art. 38 cpv. 1 LEF è stata negata a sua volta in DTF 74 II 51 consid. 3,
ove è detto che un debitore non può essere condannato in via provvisionale
(nemmeno sulla base di un'esplicita disposizione della procedura cantonale)
a corrispondere un importo in denaro o parte di esso. Tale sentenza è
oggetto di critiche (LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern,
3a edizione, nota 3 ad art. 326; VOGEL, Probleme des vorsorglichen
Rechtsschutzes, in: SJZ 76/1980, pag. 94 seg.; MEIER, Grundlagen
des einstweiligen Rechtsschutzes, Zurigo 1983, pag. 276). Un giudizio
posteriore (DTF 79 II 288) precisa per altro che il diritto federale non
impedisce la restituzione ordinata in via provvisionale di un importo
sottratto illecitamente; aggiunge però che una condanna del genere non
raffigura un titolo esecutivo a mente dell'art. 80 LEF. Condivisa da taluni
autori (v. LEUCH, loc.cit.; VOYAME, Droit privé fédéral et procédure civile
cantonale, in: RDS 1961 II 167), quest'ultima sentenza è disapprovata sia
da chi scorge in una condanna provvisionale un titolo esecutivo (MEIER,
loc.cit.; VOGEL, loc.cit.; GLOOR, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld
von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, tesi, Zurigo 1982,
pag. 106 seg.) sia da chi preferisce la soluzione originariamente adottata
in DTF 74 II 51 (MATILE, Les mesures provisionnelles ordonnant l'exécution
et la garantie d'obligations de "donner", in: JdT 1957 III 102 seg.;
PELET, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987,
pag. 244 segg.; HUTH, Die vorsorglichen Verfügungen nach baselstädtischem
Zivilprozessrecht, tesi, Basilea 1974, pag. 15). Nel caso odierno, comunque
si risolva la controversia, l'esecutività della sentenza impugnata non
è un tema in discussione: litigiosa è la stessa condanna provvisionale.

    c) L'obbligo di risarcimento pronunciato in concreto dalla Corte
d'assise viola il diritto federale quand'anche si ritenesse, con DTF 79
II 288, che la procedura di un Cantone può autorizzare la condanna di un
debitore al rimborso di un importo pecuniario in via provvisionale. Senza
riguardo alla liceità di una condanna simile nella prospettiva dell'art. 38
cpv. 1 LEF, per principio l'ordinamento di un Cantone non può permettere
che si imponga il pagamento di una somma in via definitiva nell'ambito
di una misura provvisionale emanata con un giudizio sommario. Il diritto
civile non ignora il pagamento di importi in via provvisionale, ma si
tratta di contributi alimentari indispensabili, destinati a garantire
la sussistenza medesima del creditore, e la cui efficacia si limita alla
durata della causa (art. 145, 281 cpv. 2 e 283 CC). Per il loro carattere
e per le norme di procedura cui soggiacciono, le misure provvisionali non
sono idonee a legittimare un giudizio di merito. L'art. 8 CC esige che
le parti siano ammesse a far valere tutte le ragioni e le circostanze
invocate a sostegno della loro pretesa o contro la pretesa avversaria;
le parti, in altre parole, devono essere poste in grado di provare
l'insieme dei fatti rilevanti per l'esito del giudizio (DTF 108 II 318,
107 III 2 consid. 1, 107 II 425 consid. 3b, 105 III 116 consid. 5b, 102
III 13 consid. 2a). Ciò può avvenire solo in una procedura ordinaria;
una provvisionale che si conclude con un giudizio di merito viola il
diritto federale già sotto il profilo dell'art. 8 CC (MATILE, op.cit.,
pag. 103; VOYAME, op.cit., pag. 166 seg.). Ci si potrebbe interrogare se
la situazione sarebbe diversa, sempre nei riguardi del diritto federale,
qualora la condanna di risarcimento provvisionale fosse vincolata, sotto
pena di decadenza, all'obbligo di intentare la causa ordinaria entro un
dato termine. La questione può rimanere aperta. Anzitutto perché una
comminatoria in tal senso (prevista all'art. 381 CPC ticinese per le
misure cautelari che emanano dal giudice civile) non è stata applicata
nel caso precipuo. In secondo luogo perché la parte lesa non versa in
frangenti analoghi a quelli prospettati dagli art. 145, 281 cpv. 2 o
283 CC, ove la sussistenza del creditore o della sua famiglia dipende
dalla possibilità di ottenere versamenti in denaro già durante la causa
(VOGEL, loc.cit., accenna alla vittima di un incidente della circolazione,
inabile al lavoro, o al dipendente licenziato in tronco per motivi gravi
oggetto di contestazione).