Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 II 106



113 II 106

20. Sentenza del 14 aprile 1987 della II Corte civile nella causa Y. c.
Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto
amministrativo) Regeste

    Adoption; Anerkennung und Eintragung einer ausländischen Adoption in
der Schweiz.

    1. Voraussetzungen der Anerkennung und Eintragung einer Adoption (hier:
einfache Adoption) eines Ausländers (bulgarischer Herkunft), die im Ausland
(Bulgarien) von einem in der Schweiz lebenden Schweizer erwirkt wurde:
Die Adoption muss einer dem schweizerischen Recht bekannten Form der
Adoption entsprechen, in Kraft getreten sein, nachdem sie durch eine
international zuständige Behörde ausgesprochen worden ist, und mit dem
schweizerischen Ordre public in Einklang stehen (E. 1-3a).

    2. Ist im vorliegenden Fall die Voraussetzung der internationalen
Zuständigkeit gegeben? (E. 3b). Frage offengelassen, da die einfache
Adoption nach dem Tod des Adoptierenden ohnehin in der Schweiz nicht mehr
eingetragen werden kann; denn nach bulgarischem Recht beendet der Tod,
unter Vorbehalt der erbrechtlichen Ansprüche des Adoptierten gegenüber
dem Adoptierenden, das Adoptivverhältnis (E. 4).

    3. Der Umstand, dass die bulgarische einfache Adoption im
schweizerischen Zivilstandsregister nicht eingetragen werden kann,
hindert den in Bulgarien wohnenden Adoptierten bulgarischer Herkunft nicht,
seine Rechte an dem in der Schweiz eröffneten Nachlass des Adoptierenden,
der in der Schweiz Wohnsitz hatte, geltend zu machen, obwohl durch dessen
Tod das Adoptionsverhältnis untergegangen ist (E. 4).

Sachverhalt

    A.- X., attinente di un comune ticinese, nato nel 1902, adottava il 7
dicembre 1968 a Sofia (Bulgaria) l'abiatica, allora 17enne, della propria
moglie (figlia di una figlia di primo letto), Y., di Sofia. L'adozione
effettuata mediante decisione del tribunale bulgaro competente non veniva
mai iscritta in Svizzera.

    X. decedeva il 12 giugno 1984 a Zurigo, suo ultimo luogo di
domicilio. Egli lasciava quali eredi legittimi la moglie, originariamente
cittadina bulgara, nonché la nipote (figlia di un fratello premorto).

    Il 18 luglio 1985 Y. chiedeva al Dipartimento di giustizia del
Cantone Ticino (Direzione cantonale dello stato civile), quale autorità
di vigilanza in materia di stato civile del cantone d'origine del padre
adottivo X., il riconoscimento e l'iscrizione nel registro dello stato
civile svizzero dell'adozione avvenuta nel 1968 a Sofia. Il menzionato
dipartimento respingeva l'istanza con decisione del 2 luglio 1986.

    Y. ha impugnato tale decisione con ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale, proponendo che l'adozione sia riconosciuta e iscritta.

    L'autorità cantonale postula la reiezione del gravame, il Dipartimento
federale di giustizia e polizia il suo accoglimento.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- L'autorità cantonale ha negato che la ricorrente fosse legittimata
a chiedere il riconoscimento e l'iscrizione dell'adozione bulgara in
Svizzera, rilevando che il diritto, di natura strettamente personale, di
proporre tale istanza spettava esclusivamente all'adottante. Questa sua
opinione è infondata, poiché il diritto esclusivo dell'adottante, o degli
adottanti, di agire nella procedura diretta all'attuazione dell'adozione
secondo il diritto interno si esaurisce in tale ambito e non può essere
esteso a quello di un'istanza di riconoscimento e d'iscrizione di
un'adozione già conclusa, in cui la legitimazione spetta ad ogni persona
interessata.

Erwägung 2

    2.- Gli effetti dell'adozione pronunciata in Bulgaria espressamente
in base all'art. 55 del codice della famiglia bulgaro corrispondono
all'adozione semplice vigente in passato in diritto svizzero (quello
bulgaro conosce d'altronde anche l'adozione piena, regolata nell'art.
54 del citato codice). La relazione di parentela è quindi sorta soltanto
tra l'adottante X. e l'adottata ricorrente, la quale è divenuta così
erede nei confronti del padre adottivo.

    Al riconoscimento dell'adozione semplice bulgara non osta l'ordine
pubblico svizzero. Il fatto che il diritto svizzero vigente preveda ormai
solo l'adozione piena non può impedire che sia riconosciuta una decisione
straniera avente per oggetto una forma d'adozione che è stata l'unica
possibile in Svizzera per oltre 60 anni e che continua a rimanere valida
(v. art. 12a tit.fin. CC). Un abuso di diritto sarebbe stato ravvisabile
semmai soltanto in un'istanza di riconoscimento di un'adozione straniera
destinata a pregiudicare gli eredi necessari. Nulla lascia supporre che
tale sia il caso. Alla nipote (di un ticinese domiciliato a Zurigo) non
spetta alcuna porzione legittima; la porzione legittima della vedova non
è toccata dal riconoscimento dell'adozione di cui trattasi.

Erwägung 3

    3.- a) Secondo l'art. 8 previgente della legge federale sui rapporti
di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti (LR), l'adozione era
regolata dalla legge dello Stato d'origine. In virtù degli art. 8a-c LR,
entrati in vigore il 1o aprile 1973 per effetto della legge federale
del 30 giugno 1972, la legge dello Stato d'origine è stata sostituita da
quella dello Stato di domicilio. Per origine e per domicilio s'intendono
quelli dell'adottante o degli adottanti. Ai sensi dell'art. 28 n. 2 ultimo
periodo LR, i nuovi art. 8a-e valgono anche per gli Svizzeri domiciliati
all'estero.

    La LR si applica tuttavia agli stranieri domiciliati in Svizzera e
agli Svizzeri domiciliati all'estero, non invece agli stranieri domiciliati
all'estero o agli Svizzeri domiciliati in Svizzera, o a rapporti nazionali
misti (come quello della fattispecie, in cui uno Svizzero domiciliato in
Svizzera ha effettuato un'adozione nello Stato di origine e di domicilio
dell'adottato). Va inoltre rilevato che, in occasione della revisione
del diritto d'adozione, il legislatore ha consapevolmente rinunciato
a disciplinare il riconoscimento di adozioni straniere (messaggio del
Consiglio federale del 12 maggio 1971, in FF 1971 II 132).

    Manca pertanto una disposizione espressa sul riconoscimento di
adozioni straniere. Sul riconoscimento è chiamata a decidere, con effetti
generali, l'autorità di vigilanza in materia di stato civile, a cui
vanno sottoposti, giusta l'art. 137 dell'ordinanza sullo stato civile,
i documenti provenienti dall'estero. Riservata rimane una decisione
pregiudiziale dell'autorità giudiziaria, ove, per esempio, una persona
adottata all'estero rivendichi una quota ereditaria in un procedimento
successorio pendente in Svizzera.

    Per agevolare la soluzione delle questioni che sorgono nell'ambito
di adozioni internazionali, la Divisione federale della giustizia (oggi:
Ufficio federale di giustizia) ha inviato direttive alle autorità di
vigilanza cantonali in materia di stato civile il 28 maggio 1975. Tali
direttive distinguono tra adozioni pronunciate all'estero prima del
1o aprile 1973 e adozioni pronunciate all'estero dopo questa data. Le
adozioni della prima categoria potevano, in analogia con la possibilità
di conversione stabilita dall'art. 12b tit.fin. CC, essere sottoposte
al nuovo diritto svizzero di adozione entro il termine di cinque anni
dal 1o aprile 1973, ed essere quindi iscritte nel registro d'origine
quali adozioni piene. Nel caso concreto non è stato fatto uso di questa
facoltà, né l'adozione semplice bulgara è stata sostituita o completata
da una nuova adozione piena secondo il diritto svizzero.

    Per quanto concerne la seconda categoria (sotto la quale non può essere
sussunta l'adozione litigiosa, dato che essa ha avuto luogo nel 1968),
va osservato che il riconoscimento e l'iscrizione quali adozioni semplici
nel registro svizzero delle famiglie di adozioni semplici pronunciate
all'estero sono ritenuti senz'altro possibili. Oltre il requisito
dell'equivalenza sostanziale tra l'adozione semplice straniera e quella del
diritto svizzero, e della compatibilità con l'ordine pubblico, dev'essere
adempiuto anche il requisito della competenza dell'autorità straniera che
ha pronunciato l'adozione (VOLKEN, Adoptionen mit Auslandbeziehungen, in
Beiträge zur Anwendung des neuen Adoptionsrechts, 1979, pag. 93 n. 19. Le
considerazioni di tale autore si attagliano peraltro piuttosto ai casi
di adozione piena).

    Sulle direttive di cui sopra della Divisione federale della giustizia
si è espresso, in parte criticamente, pure A. BUCHER (Anerkennung und
Eintragung von im Ausland ausgesprochenen Adoptionen in der Schweiz,
in Rivista dello stato civile, 1977, pagg. 161 segg.), che è anch'egli
favorevole all'iscrizione di adozioni semplici pronunciate all'estero
quali adozioni semplici (sempreché la loro conversione in adozioni piene
non sia desiderata o non sia possibile per l'assenza dell'equivalenza).

    Della questione del riconoscimento e delle iscrizioni di adozioni
effettuate all'estero si è occupato altresì KUPFER, Praktische Aspekte
der Eintragung von ausländischen Adoptionen in den Zivilstandsregistern,
in Rivista dello stato civile, 1973, pagg. 287 segg. Sono colà richiamati
i presupposti per il riconoscimento e l'iscrizione: equivalenza con un
corrispondente istituto del diritto svizzero, decisione cresciuta in
giudicato, competenza internazionale dell'autorità che ha pronunciato
l'adozione, compatibilità con l'ordine pubblico svizzero (v. anche
HEGNAUER, N 86-89 ad art. 268 CC).

    b) Nella fattispecie l'unico aspetto delicato è quello relativo
alla competenza internazionale, dato che l'adozione semplice bulgara,
equivalente all'adozione semplice svizzera del diritto previgente,
non è in alcun modo lesiva dell'ordine pubblico svizzero ed è stata
pronunciata in modo definitivo in un procedimento giudiziario, nel corso
del quale è stato accertato accuratamente il bene dell'adottando ed è
stata rigettata l'opposizione del ministero pubblico. In DTF 104 Ib 6
il Tribunale federale ha, in conformità a quanto deciso dalle autorità
cantonali, respinto l'istanza d'iscrizione di un'adozione effettuata in
Sri Lanka da coniugi domiciliati in Svizzera, considerando determinante la
competenza, stabilita dall'art. 8a cpv. 1 LR, dell'autorità del domicilio
dell'adottante o dei coniugi adottanti. Con tale decisione il Tribunale
federale ha, in materia di riconoscimento di un'adozione straniera, esteso
l'applicazione di una norma, che di per sé regola soltanto la competenza
diretta delle autorità svizzere, alla cosiddetta competenza indiretta.

    Questa giurisprudenza è stata qualificata con motivi di un certo peso
da A. BUCHER (Schweizerische Juristische Kartothek n. 158, pag. 6) come
troppo categorica. Nondimeno, nel caso concreto oggetto di quella sentenza
essa appare giustificata anche per il fatto che si trattava di un'adozione
piena e che era d'uopo impedire che le rigorose condizioni previste negli
art. 264 (cura ed educazione durante almeno due anni) e 268a CC (indagini
approfondite sulle circostanze essenziali sotto il profilo sociale) non
fossero adempiute; a tale rischio può invero dar luogo la legislazione di
taluni Stati dell'Asia o dell'America latina, che consentiva (o tuttora
consente) l'uscita dal paese dei loro bambini soltanto dopo che fosse
stata pronunciata l'adozione (cfr. VOLKEN, op.cit., pag. 97 n. 25).

    Nel caso presente la situazione è diversa, perché s'è in presenza
di un'adozione semplice di una figliastra 17enne (il diritto svizzero
agevola l'adozione di un figliastro, v. art. 264a cpv. 3 CC), i cui
interessi sembrano essere stati presi in debita considerazione.

    La competenza delle autorità bulgare non può essere fondata sull'art. 8
LR previgente, durante la cui vigenza ha avuto luogo l'adozione, dato che
esso rinviava al diritto dello Stato d'origine dell'adottante (DTF 79 I
324 consid. 1), né sulla Convenzione del 15 novembre 1965 sulla competenza
delle autorità, la legge applicabile e il riconoscimento delle decisioni in
materia d'adozione, che non è applicabile nei rapporti tra la Svizzera e la
Bulgaria e che stabilisce, d'altronde, la competenza delle autorità dello
Stato in cui l'adottante ha la sua residenza abituale o delle autorità
dello Stato d'origine dell'adottante (v. al riguardo DTF 104 Ib 7).

    La dottrina richiamata dall'Ufficio federale di giustizia nelle
proprie osservazioni auspica che sia tenuto conto tanto della legge dello
Stato dell'adottante, quanto di quella dello Stato dell'adottando, e ciò
al fine di prevenire situazioni giuridiche claudicanti. Tale dottrina
non suffraga peraltro nella fattispecie la competenza esclusiva delle
autorità bulgare. L'Ufficio federale di giustizia è favorevole alla
richiesta iscrizione essenzialmente perché l'adozione bulgara di cui
trattasi è più consona alla vigente forma dell'adozione svizzera di quanto
non lo fosse la precedente adozione semplice svizzera; presenta grandi
affinità con l'adozione svizzera di un figliastro, le cui condizioni
sono meno rigorose; è cresciuta in giudicato e non è contraria all'ordine
pubblico svizzero. Detto Ufficio rileva pure che s'è inoltre creata una
certa prassi a favore dell'iscrizione di adozioni semplici straniere
(anche di quelle intervenute prima del 1o aprile 1973).

    La questione della competenza dell'autorità estera permane
nondimeno. In realtà, il diritto svizzero non conosce un criterio di
collegamento che faccia capo all'adottando nell'ambito del diritto
internazionale privato (cfr. BAECHLER, Das neue materielle und
internationale Adoptionsrecht der Schweiz, in Rivista dello stato
civile, 1972, pagg. 327 n. 2 e 330 n. 3, e, più recentemente, GROSS, La
reconnaissance de l'adoption étrangère en Suisse: conditions et effets,
tesi Losanna 1986, pagg. 34 e 39). Ciò è dovuto al fatto che s'intende
assimilare nella maggior misura possibile l'adozione al rapporto di
filiazione nel matrimonio; tale scopo può essere realizzato nel modo
migliore se l'autorità che pronuncia l'adozione è in grado di acclarare
e di vagliare tutte le circostanze relative all'adozione al domicilio
dell'adottante o degli adottanti (BAECHLER, op.cit., pag. 334 n. 5).
Deve tuttavia ammettersi che questo aspetto è d'importanza minore nel
caso dell'adozione semplice.

    Neppure il disegno di legge federale sul diritto internazionale privato
prevede una diversa soluzione. Il suo art. 76 cpv. 1 (nella tesi di Gross,
op.cit., pag. 36, è citato il corrispondente art. 77 del progetto della
Commissione peritale, che diverge peraltro in parte dal testo proposto dal
Consiglio federale) stabilisce che le adozioni straniere sono delibate in
Svizzera se pronunciate nello Stato di domicilio o d'origine dell'adottante
o dei coniugi adottanti. Tale disposizione non ha dato luogo ad opposizioni
ed è stata approvata senza discussione nelle Camere federali.

Erwägung 4

    4.- Nella fattispecie non è tuttavia necessario decidere la questione
della competenza dell'autorità bulgara ai fini del riconoscimento in
Svizzera dell'adozione pronunciata dal Tribunale popolare di Sofia. Le
circostanze particolari dell'adozione di cui trattasi inducono infatti
già di per sé a respingere l'istanza d'iscrizione nei registri svizzeri
dello stato civile.

    È pacifico che l'adozione in parola era destinata a produrre i
suoi effetti soltanto in Bulgaria, ossia nello Stato in cui era sempre
stata domiciliata l'adottata. Finché il padre adottivo era in vita non
è mai stata chiesta l'iscrizione dell'adozione nel registro svizzero
delle famiglie, né l'adozione è stata ripetuta in Svizzera. Inoltre
è pure incontestato che l'iscrizione litigiosa non è stata chiesta al
fine di ottenere una conferma del grado di parentela, bensì per ragioni
successorie. Se a torto - come rilevato dall'Ufficio federale di giustizia
- l'autorità cantonale ha escluso la legittimazione della figlia adottiva
a chiedere l'iscrizione, va tuttavia tenuto conto che la ricorrente non
mira a far accertare un fatto di stato civile, bensì la sua qualità di
erede. Essa omette tuttavia di considerare che l'assenza di un'iscrizione
in Svizzera dell'adozione straniera non toglie validità a quest'ultima
(l'iscrizione non ha effetto costitutivo) e che le rimane integra la
possibilità di far valere avanti il giudice ordinario nella procedura di
divisione della successione i diritti sgorganti dal rapporto di adozione e
di pretendere così la quota spettantele (v. al proposito GROSS, op.cit.,
pagg. 67-70).

    Ai fini del presente giudizio è comunque determinante che per il
diritto bulgaro l'adozione semplice, ai sensi dell'art. 55 del codice
della famiglia, viene meno in caso di morte dell'adottante, pur conservando
l'adottato come tale i suoi diritti successori nei confronti dell'adottante
(art. 56 cpv. 4 del codice della famiglia). Tale circostanza era già
stata menzionata dall'Ufficio federale di giustizia nel suo parere del
18 settembre 1984.

    Ne discende che la ricorrente non ha diritto d'ottenere l'iscrizione
di un rapporto di parentela che è venuto meno il 12 giugno 1984 con il
decesso di X. Le sue pretese successorie restano per converso riservate.