Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 III 139



113 III 139

32. Estratto della sentenza 17 dicembre 1987 della Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti nella causa Eggler e A 1 Tele-Video ed Elettronica
S.A. contro Telecom Electronic S.A. e Ufficio esecuzione e fallimenti di
Lugano (ricorso) Regeste

    Arrestvollzug (Art. 274 ff. SchKG).

    1. Rekurslegitimation des Dritten, der das Eigentum an den arrestierten
Vermögenswerten beansprucht, und des Arrestschuldners, der geltend macht,
diese stünden im Eigentum des Dritten (Erw. 3).

    2. Werden nicht die im Arrestbefehl vermerkten, sondern andere
Vermögenswerte mit Beschlag belegt, ist der Arrest nichtig, und zwar auch
dann, wenn der Arrestgläubiger damit einverstanden war, dass vom Schuldner
und vom Dritteigentümer bezeichnete Ersatzgegenstände arrestiert wurden
(Erw. 4).

    3. Will der Schuldner die Arrestgegenstände zur freien Verfügung
behalten, so hat das Betreibungsamt den Arrest - soll dieser nicht nichtig
sein - gleichwohl zu vollziehen und alsdann den Schuldner aufzufordern,
gemäss Art. 277 SchKG Sicherheit zu leisten (Erw. 5).

    4. Beruht der Arrestbefehl auf einem Verlustschein, besteht die Gefahr
einer verspäteten Vollstreckung selbst dann nicht, wenn er erst einige
Monate nach seiner Ausstellung vollzogen wird (Erw. 6).

Sachverhalt

    A.- Il 28 agosto 1987 la ditta Telecom Electronic S.A. ha ottenuto
dalla Pretura di Lugano, Sezione 4, un decreto di sequestro contro Alois
Eggler riguardante "l'apparecchio BBC Natelport che si trova sulla vettura
targata TI 126'122 di proprietà del debitore", così come "apparecchi
radio-TV che si trovano nel negozio denominato A 3000 Radio-TV in Via
Guisan 2 a Paradiso", il tutto fino a concorrenza di Fr. 11'000.-- più
interessi al 5% dal 3 dicembre 1980. Causa del sequestro era l'art. 271
cpv. 1 n. 5 LEF (attestato di carenza beni). Il provvedimento non è stato
eseguito sugli oggetti in questione. Dal verbale di sequestro, redatto il
1o settembre 1987 e spedito il 9 successivo, risulta che la società anonima
A 1 Tele-Video ed Elettronica, titolare del negozio in Via Guisan 2 a
Paradiso, ha depositato "a nome e per conto del debitore" Fr. 13'000.--
presso l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, Circondario 1,
"in vece e luogo dei mobili da sequestrare".

    B.- Contro l'esecuzione del sequestro sono insorti alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino,
autorità di vigilanza, tanto Alois Eggler quanto la società anonima A 1
Tele-Video ed Elettronica S.A., che tuttavia si sono visti respingere i
reclami con sentenza del 15 ottobre 1987.

    C.- Alois Eggler ha esperito il 29 ottobre 1987 un ricorso alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale in cui
conclude per la revoca, subordinatamente la dichiarazione di caducità
del sequestro. Il 30 ottobre 1987 la A 1 Tele-Video ed Elettronica
S.A. ha presentato essa pure un ricorso tendente alla revoca del
sequestro. Invitata a esprimersi, la sequestrante Telecom Electronic
S.A. propone di respingere entrambi i gravami. L'Ufficio esecuzione e
fallimenti di Lugano, Circondario 1, si è limitato a contestare le tesi
di Alois Eggler.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- a) Il ricorso della società anonima titolare del negozio è,
per principio, ricevibile. Al terzo che si ritiene proprietario di beni
sequestrati sono offerti due rimedi giuridici alternativi: qualora sia
evidente che i beni indicati nel decreto gli appartengono, egli deve
introdurre reclamo contro l'esecuzione del sequestro a cui l'Ufficio non
avrebbe dovuto procedere; qualora, per contro, sia soltanto inverosimile
che i beni in questione appartengano al debitore, egli deve far capo al
ricorso di diritto pubblico e impugnare il decreto stesso dimostrando che
l'autorità del sequestro ha ammesso in modo insostenibile la proprietà del
debitore sui beni ivi elencati (DTF 109 III 124 consid. 6). In concreto
si versa nella prima ipotesi: non è contestato, infatti, che la somma di
Fr. 13'000.-- appartiene alla società ricorrente; per di più l'importo non
figura nemmeno nel decreto di sequestro. Il ricorso a norma dell'art. 19
LEF è dunque proponibile.

    b) Il debitore colpito da sequestro ha le identiche facoltà del terzo
proprietario (v. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1985, pag. 356 seg.). Anche nel caso in cui i beni sequestrati
risultino già formalmente appartenere a estranei (essendo iscritti
come tali, per esempio, nel registro fondiario), egli ha interesse a
contestare la creazione di un foro esecutivo diverso da quello del proprio
domicilio (art. 52 prima frase e 279 cpv. 2 in relazione con l'art.
46 segg. LEF). In linea di massima il ricorso di Alois Eggler è perciò
ammissibile. Se non che, questi dichiara in maniera esplicita, nel gravame,
di essere indifferente all'esito del giudizio; la sua legittimazione appare
così dubbia. Essa può rimanere indecisa ove l'esecuzione del sequestro
dovesse rivelarsi nulla: in tal caso la nullità del provvedimento andrebbe
rilevata d'ufficio senza riguardo all'ammissibilità del ricorso (cfr. DTF
105 III 70 consid. 2 con rinvii).

Erwägung 4

    4.- È pacifico che il sequestro è stato eseguito, nella fattispecie,
non sugli oggetti cui si riferisce il decreto del Pretore, ma su
una somma di Fr. 13'000.-- depositata "in luogo e vece dei mobili da
sequestrare". Per la corte cantonale ciò risponde nondimeno alla volontà
unanime del debitore e della sequestrante, che ha ratificato simile
procedura difendendo l'opera dell'Ufficio; ne deriverebbe "l'irrilevanza
delle argomentazioni delle parti reclamanti". Quest'ultimo assunto non
può essere condiviso.

    a) Un sequestro può vertere soltanto sui beni indicati nel decreto
dell'autorità (DTF 106 III 134 consid. 2). L'Ufficio di esecuzione che
sequestra beni estranei al decreto commette un atto nullo siccome lesivo
di norme sulla competenza per materia (DTF 92 III 24 consid. 1). Tale
nullità è riscontrabile in ogni tempo (DTF 90 III 51). L'ipotesi che
il debitore o il sequestrante accettino o addirittura propongano il
sequestro di beni sostitutivi non abilita l'Ufficio a scostarsi dal
decreto poiché ciò raffigurerebbe un abuso di potere (DTF 90 III 52
consid. 2 i.f.). Certo, v'è da domandarsi se la persona che promuove
il sequestro di beni diversi da quelli indicati nel decreto non sia in
malafede nel censurare poi l'operato dell'Ufficio. Ma il problema non
dev'essere risolto, dal momento che in concreto la sanzione di nullità
discende già dall'interesse pubblico a un chiaro riparto di competenze tra
autorità del sequestro e Uffici di esecuzione. Un'eventuale malafede dei
ricorrenti assumerebbe importanza solo ove questi intendessero rivalersi
sull'Ufficio delle conseguenze legate alla nullità dell'operazione. Nel
caso attuale già l'ordine pubblico impedisce che si operi un sequestro su
oggetti la cui designazione non sia stata sottoposta prima all'autorità
competente (cfr. DTF 90 III 51 infra).

    b) Gli apparecchi elencati nel decreto del Pretore erano senza dubbio
sequestrabili. Che il telefono BBC Natelport sia stato trasferito da una
vettura a un'altra non ha rilievo. Il pignoramento ottenuto contro Alois
Eggler dalla ditta Novelectric AG di Buchs (ZH) sugli oggetti del citato
negozio non ostava al sequestro e a torto la società ricorrente crede
il contrario: il sequestro di beni già pignorati è lecito e permette al
sequestrante di pignorare la possibile eccedenza che consegua al ricavo
della realizzazione forzata di tali beni (GILLIÉRON, op.cit., pag. 357).

    Quanto al fatto che la società anonima titolare del negozio invocasse
la proprietà degli apparecchi, ciò non bastava sicuramente a rendere
la situazione del tutto chiara e a esonerare l'Ufficio dal procedere
(v. DTF 112 III 55 consid. 2 con richiami). Del resto né la sentenza
impugnata né il fascicolo processuale contengono un solo elemento che
possa far apparire la società come proprietaria indiscussa dei beni da
sequestrare; l'estratto del registro di commercio che la ditta afferma di
aver esibito al funzionario dell'Ufficio non rappresenta la minima prova
al riguardo e non è per nulla idoneo a escludere che il debitore celi
abusivamente un'unità economica dietro una dualità di soggetti giuridici
(DTF 102 III 169 consid. 2). Ove appena si consideri, anzi, che gli
apparecchi da sequestrare - salvo il telefono BBC Natelport - erano già
stati pignorati nell'ambito di un'esecuzione contro il debitore e che la
società asserisce di aver acquistato tali beni dal debitore medesimo,
i rapporti di proprietà risultano tutt'altro che chiari. Soltanto una
procedura di rivendicazione conforme agli art. 106 segg. LEF potrà far
luce in proposito (DTF 109 III 126).

Erwägung 5

    5.- L'autorità di vigilanza reputa subordinatamente che il deposito
sostitutivo di Fr. 13'000.-- sia atto a configurare una valida garanzia
nel senso dell'art. 277 LEF. Dato che, come si è visto, l'esecuzione del
sequestro è nulla, non si ravvisano nemmeno le premesse per una garanzia.
Giovi soggiungere in ogni modo che, di fronte a una richiesta del debitore
intesa a conservare la disponibilità dei beni sequestrati, l'Ufficio doveva
prima eseguire il sequestro compilandone il verbale e quindi invitare il
debitore a fornire garanzia giusta l'art. 277 LEF. Nel caso in esame si
sono omesse entrambe le operazioni.

Erwägung 6

    6.- Rimane da verificare se, oggi, sia ancora possibile dar seguito
al decreto del Pretore. Secondo giurisprudenza il sequestro esige
un'attuazione immediata; la tardività rende il sequestro caduco, tant'è che
il debitore può chiederne l'annullamento (DTF 98 III 78 consid. 3b). Ora,
gli estremi della tardività devono valutarsi in base alle circostanze
concrete, il requisito dell'immediatezza giustificandosi per la ragione che
nel frattempo la causa di sequestro può venir meno (DTF 54 III 145). Nel
caso specifico il provvedimento si fonda su un attestato di carenza beni
(art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF): non vi è pertanto alcun rischio che la causa
di sequestro si sia estinta nell'intervallo.

    Non si deve dimenticare inoltre che il sequestro, praticato il 1o
settembre 1987, grava una somma pecuniaria e vige tuttora formalmente
dato che ai ricorsi non è stato conferito effetto sospensivo (art. 36
LEF). La nullità è, di fatto, imputabile agli stessi ricorrenti, che per
evitare il sequestro hanno proposto una somma di denaro "in vece e luogo"
degli oggetti indicati nel decreto. Al momento in cui l'Ufficio eseguirà
il sequestro sui noti apparecchi il debitore (o un terzo per lui) potrà
ancora prestare cauzione giusta l'art. 277 LEF. Ciò premesso, non può
dirsi che una corretta esecuzione del sequestro risulterà tardiva.