Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 IB 87



113 Ib 87

16. Sentenza 10 febbraio 1987 della I Corte di diritto pubblico nella causa
Comune di Savosa contro Comunione ereditaria fu Alfonso Aostalli-Adamini
(ricorso di diritto amministrativo) Regeste

    Raumplanung; Zustellung eines Entscheides.

    1. Im Bereich der Entschädigung für materielle Enteignung
in Folge eines Zonenplanes kann die Gemeinde gegen einen
Entscheid, der ausschliesslich auf kant. Verfahrensrecht beruht,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde erheben (Art. 34 Abs. 1 und 2 RPG; E. 1).

    2. Der Auftrag, die Post zurückzubehalten, bewirkt keine Abweichung
von den allgemeinen Grundsätzen über die Zustellung von Entscheiden durch
eingeschriebenen Brief (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Il piano regolatore del Comune di Savosa ha parzialmente inserito
nella zona di attrezzature pubbliche due fondi della Comunione ereditaria
fu Alfonso Aostalli-Adamini. Il Tribunale di espropriazione sottocenerino
ha riconosciuto ai proprietari un'indennità per il vincolo cui erano
sottoposti, con una sentenza del 20 dicembre 1985 spedita il giorno
stesso per raccomandata ai legali delle parti; l'avviso di ritiro è stato
depositato l'indomani nella casella postale dell'avvocato che patrocina
il Comune di Savosa. La lettera gli è stata consegnata, a causa del suo
ordine di trattenere la corrispondenza dal 21 dicembre 1985 al 1o gennaio
1986, soltanto il 2 gennaio 1986.

    Il Comune di Savosa è insorto al Tribunale amministrativo contro
quella sentenza il 31 gennaio 1986. Il suo ricorso è stato dichiarato
inammissibile l'11 aprile seguente, siccome nella procedura amministrativa
non esistono ferie e la notifica di una raccomandata al titolare di
una casella postale avviene con il recapito allo sportello oppure, se
non è ritirata nei sette giorni dall'avviso, alla fine del periodo di
giacenza. L'intimazione del giudizio di prima istanza risaliva dunque al 27
dicembre 1985 e il ricorso, da interporre nei trenta giorni successivi,
era ampiamente tardivo. L'ordine di trattenere la corrispondenza non
cambiava la situazione, perché trascorso il periodo di deposito l'invio è
considerato non recapitabile e i termini per compiere un atto giudiziario
non possono essere procrastinati in questa maniera da chi si assenta
in ferie, come dimostra anche il fatto che in tal caso non è ammessa la
restituzione in intero per l'inosservanza.

    B.- Il Comune di Savosa ha introdotto un ricorso al Tribunale federale,
che tende all'annullamento dell'ultima sentenza con istruzioni al Tribunale
amministrativo di entrare nel merito della causa.

    La Comunione ereditaria fu Alfonso Aostalli-Adamini ha proposto di
respingere il gravame; il Tribunale amministrativo, riconfermando la
propria decisione, e il Dipartimento federale di giustizia e polizia
hanno rinunciato a presentare osservazioni.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Il Tribunale amministrativo ha risolto la lite, che pure concerne
un'indennità di espropriazione materiale per l'inserimento di immobili
in una zona di attrezzature pubbliche, esclusivamente in base a regole
cantonali di procedura. Non ne consegue tuttavia che il giudizio possa
essere impugnato solo con un ricorso di diritto pubblico e che il gravame
debba essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione
del Comune (DTF 109 Ia 174 consid. 1 e 2). Nell'ipotesi di una sentenza
cantonale arbitraria sul rispetto del termine una simile interpretazione
priverebbe infatti l'ente pubblico del diritto, garantitogli dall'art. 34
cpv. 2 LPT, di adire il Tribunale federale in merito agli effetti di
una restrizione della proprietà secondo l'art. 5 cpv. 2 LPT. Vista
la connessione esistente tra il diritto cantonale e quello federale
si deve pertanto ammettere la ricevibilità del ricorso di diritto
amministrativo, che in questi casi assume il ruolo del ricorso di diritto
pubblico (cfr. DTF 110 Ib 257 consid. 1, DTF 109 Ib 261 consid. 1; GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, § 11 n. 5.1., pag. 93; dello stesso autore,
Der Rechtsschutz, in Das Bundesgesetz über die Raumplanung, n. 8.1.,
pag. 72; GRISEL, Traité de droit administratif, pagg. 708/709).

Erwägung 2

    2.- a) Il Comune ricorrente sostiene che la tardività del ricorso
al Tribunale amministrativo è stata dichiarata sulla base dell'art. 169
cpv. 1 lett. e dell'ordinanza sul servizio delle poste (RS 783.01),
norma che a suo parere reputa notificato un invio al più tardi l'ultimo
giorno della giacenza. Questa disposizione non sarebbe applicabile al
caso concreto, perché la lettera è stata trattenuta oltre il periodo
di deposito e l'ordine di custodire la corrispondenza creerebbe una
situazione simile al fermo in posta. Di conseguenza, per analogia con
la decisione pubblicata in Die Praxis des Bundesgerichts 75/1986 n. 21,
la sentenza del Tribunale di espropriazione è stata ricevuta il 2 gennaio
1986 e il ricorso presentato il 31 dello stesso mese è tempestivo.

    b) Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale una
decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notificata
al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio
non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette
giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio in conformità
all'art. 169 cpv. 1 lett. d, e dell'ordinanza menzionata; il principio
vale, a condizione che le leggi cantonali di procedura non contengano
disposizioni contrarie, per le intimazioni eseguite a norma del diritto
federale come per quelle del diritto cantonale (DTF 109 Ia 18 consid. 4,
104 Ia 466 consid. 3 con riferimenti). Il Tribunale amministrativo ha
costatato che nel Cantone Ticino mancano prescrizioni discordanti ed è
dunque a giusta ragione che si è riferito a questa regola.

    La sentenza citata dal ricorrente ha precisato la massima per quanto
riguarda gli invii indirizzati fermi in posta, tenuto conto del termine
di custodia che in questo caso passa da una settimana a un mese (art. 166
cpv. 2 lett. a dell'ordinanza). Ciò non toglie che al destinatario incombe
di ritirare la corrispondenza nel periodo in cui è a sua disposizione,
altrimenti la missiva, non recapitabile e da ritornare al luogo di
impostazione (art. 169 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza), è considerata
notificata l'ultimo giorno del termine (Pr. 75/1986 pag. 63 consid. 2c).

    L'ordine di trattenere il corriere non è un modo di distribuzione
previsto dal servizio postale, che per le condizioni in cui deve
svolgersi può influire sulla notifica di un atto con rilevanza giuridica
(cfr. DTF 100 III 5 consid. 3); esso dipende unicamente dagli interessi
del destinatario che per un motivo qualunque e un certo tempo non è in
grado di ricevere la posta, ed impedisce la presentazione al suo recapito
per la durata da lui scelta (art. 145 cpv. 2 dell'ordinanza). Se non
si pone il problema di un ostacolo indipendente dalla volontà (DTF 109
Ia 19), resta un compito di chi si assenta nel corso di un processo di
disporre le precauzioni opportune affinché la corrispondenza gli sia
rispedita o l'autorità prenda nota del nuovo indirizzo (DTF 97 III 10
con riferimenti). D'altronde l'analogia fra l'ordine di trattenere gli
invii e il fermo in posta, suggerita dal ricorrente per giustificare una
notifica della raccomandata dopo la scadenza del termine di deposito,
non è nemmeno proponibile quando una decisione è spedita nella forma
particolare dell'atto giudiziale, che non può essere indirizzato presso un
ufficio postale (art. 72 cpv. 2, 166 cpv. 1 dell'ordinanza) e che dunque
non rimane a disposizione del destinatario per la durata di un mese.

Erwägung 3

    3.- Da quanto esposto discende che la decisione impugnata non è
criticabile e il ricorso di diritto amministrativo dev'essere respinto.

    Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156
cpv. 1, 159 cpv. 1 OG).