Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 V 313



112 V 313

55. Estratto della sentenza del 19 dicembre 1986 nella causa Bormolini
contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
e Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni Regeste

    Art. 15 UVG, Art. 22 Abs. 4 UVV: Berechnung der Invalidenrente
eines Saisonarbeiters. Massgebend ist der innerhalb eines Jahres
vor dem Unfall bezogene Lohn. Bei einem Saisonarbeiter ist es nicht
gesetzwidrig, die Umrechnung des bezogenen Lohnes auf die normale Dauer
der Saisonbeschäftigung zu beschränken.

Sachverhalt

    A.- Giuseppe Bormolini fu vittima l'11 ottobre 1983 di un incidente
del lavoro quando lavorava alle dipendenze di un'impresa di costruzioni
come manovale non qualificato. Esito dell'infortunio furono l'amputazione
completa del dito medio e quella parziale del dito indice della mano
sinistra. Il 10 luglio 1984 l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (INSAI) rilascio una decisione, mediante la quale dal
1o giugno 1984 a Giuseppe Bormolini era assegnata una rendita d'invalidità
di Fr. 263.-- mensili per incapacità lucrativa del 20%, calcolata su un
guadagno annuale di Fr. 19'714.--.

    Giuseppe Bormolini interpose opposizione contestando fra l'altro il
guadagno assicurato.

    Con provvedimento del 9 ottobre 1984 l'INSAI respinse l'opposizione
precisando che per il calcolo della rendita determinante era il guadagno
riscosso durante l'anno precedente, quindi quello effettivamente conseguito
dall'assicurato quale stagionale e sul quale erano stati riscossi i premi,
e che la lacuna usuale per gli stagionali non poteva essere colmata.

    B.- Contro la decisione resa su opposizione il 9 ottobre 1984 Giuseppe
Bormolini fece proporre ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone
dei Grigioni. L'istante asserì che l'INSAI ai fini dell'erogazione
dell'indennità giornaliera aveva ritenuto un guadagno annuo di
Fr. 32'261.-- e che pertanto detto importo sarebbe stato da ritenere
come base per calcolare la rendita d'invalidità. Contestò che per gli
stagionali potesse essere operato un diverso calcolo da quello proposto.

    Con giudizio del 30 settembre 1985 il Tribunale amministrativo del
Cantone dei Grigioni ha respinto il gravame. Secondo i primi giudici
l'INSAI aveva esattamente ritenuto il guadagno assicurato ai fini
dell'erogazione della rendita.

    C.- Giuseppe Bormolini fa interporre ricorso di diritto amministrativo.
Chiede l'annullamento del querelato giudizio e postula fra l'altro che
si stabilisca un guadagno annuale di Fr. 32'261.-- quale base per il
calcolo della rendita. Ribadisce le precedenti richieste pretendendo che
il guadagno annuo sia stabilito a Fr. 32'261.-- (pari a Fr. 71.-- al giorno
per tutto l'anno) argomentando che si sarebbe trattato di un caso speciale.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Estratto dai considerandi:

Erwägung 5

    5.- Per l'art. 20 cpv. 1 LAINF in caso d'invalidità totale l'ammontare
della rendita è pari all'80% del guadagno assicurato; esso è ridotto in
proporzione in caso di invalidità parziale.

    Secondo l'art. 15 LAINF l'indennità giornaliera e le rendite sono
calcolate in base al guadagno assicurato (cpv. 1). Per il calcolo
dell'indennità giornaliera è considerato guadagno assicurato l'ultimo
salario riscosso prima dell'infortunio; per il calcolo delle rendite
quello riscosso durante l'anno precedente l'infortunio (cpv. 2). Il
che - secondo il testo stesso della legge - non consente di ritenere un
importo identico di salario assicurato nelle due ipotesi di indennità
giornaliera e rendita. Nel primo caso si tratterà dell'ultimo salario
riscosso e nel secondo del salario percepito durante l'ultimo anno,
che non sempre ammonterà a 12 volte l'ultimo ricevuto. Lo stesso art. 15
LAINF al cpv. 3 consente al Consiglio federale di emanare disposizioni
particolari, segnatamente (lett. d) quando l'assicurato sia occupato in
maniera irregolare.

    Prevalendosi di questo potere il Consiglio federale ha emanato
l'art. 22 cpv. 1 OAINF in virtù del quale l'importo massimo del guadagno
assicurato è di Fr. 69'600.-- all'anno e di Fr. 191.-- al giorno
(secondo il tenore dell'ordinanza vigente sino al 31 dicembre 1986),
ritenuto che il guadagno assicurato corrisponde di regola al salario
determinante secondo l'AVS con alcune deroghe (cpv. 2 lett. a-e). Per
il cpv. 3 della stessa norma l'indennità giornaliera è calcolata in
base all'ultimo salario ricevuto dall'assicurato prima dell'infortunio,
inclusi gli elementi di salario non ancora versati che gli sono dovuti;
detto salario è convertito in pieno salario diviso per 365 giorni. Per il
cpv. 4 sempre della stessa norma, invece, le rendite sono calcolate in base
al salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso
dell'anno precedente all'infortunio, inclusi gli elementi del salario non
ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto di lavoro non è durato
un anno intero il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in
pieno salario annuo. Per l'assicurato esercitante un'attività stagionale
la conversione è limitata alla durata normale di questa attività.

    Il ricorrente critica questa regolamentazione con argomenti in parte
non pertinenti. Comunque vuol essere osservato che, vigente il precedente
diritto, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva per quanto
concerne gli stagionali ammesso una lacuna della legge (v. STFA 1959
pag. 100; MAURER, Recht und Praxis der Schweizerischen obligatorischen
Unfallversicherung, 2a ed., pag. 239). Deve pure essere ricordato che
MAURER (Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 326) critica la
soluzione (v. nota 807) considerando che il regolamento differenziato
di due situazioni di fatto - durata inferiore ad un anno del rapporto
di lavoro e occupazione stagionale - può condurre a inegualità di
trattamento. Ora l'Istituto assicuratore nella sua risposta giustifica la
regolamentazione affermando che dal momento che gli stagionali durante la
"stagione morta" non pagano premi, vale il principio dell'equivalenza di
premi e prestazioni, il che sarebbe esatto se una diversa regolamentazione
non fosse stata adottata per ogni altro lavoratore (non stagionale) il
cui rapporto di lavoro non dura un anno intero. Comunque la norma non può
essere considerata difforme dalla legge dal momento che l'art. 15 cpv. 3
LAINF concede al Consiglio federale un'ampia delega legislativa e che la
disposizione può trovare giustificazione nel fatto che lo stagionale ha
comunque diritto ad una conversione, sia pure solo per la durata normale
della sua attività, e che in sostanza egli accetta di lavorare per un
periodo ridotto riducendo in egual misura il suo reddito. In queste
condizioni la norma di regolamento, anche se criticabile, non tollera
l'addebito di difformità legale.

    Il ricorso di diritto amministrativo deve quindi su questo punto
pure essere respinto dal momento che l'INSAI ha calcolato la rendita
sul salario percepito durante gli ultimi 12 mesi e effettivamente per
un periodo retribuito di circa 8 mesi, dall'ottobre 1982 sino alla data
dell'infortunio, periodo cui nemmeno il riccorrente addebita di essere
stato non normale.