Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 V 280



112 V 280

49. Estratto della sentenza del 31 ottobre 1986 nella causa Postizzi
contro Cassa di compensazione VATI e Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino Regeste

    Art. 28 Abs. 1 IVG, Art. 28bis Abs. 2 IVV: Härtefall. Für den
Art. 28bis IVV ist das Einkommen von Bedeutung, welches der Versicherte
aufgrund der konkreten Situation (tatsächlicher Arbeitsmarkt und besondere
Gegebenheiten des Versicherten) unter bestmöglicher Ausnützung seiner
restlichen Arbeitskräfte erzielen kann. Insoweit Art. 28bis Abs. 2
Satz 1 IVV auf Art. 28 Abs. 2 IVG Bezug nimmt, ist er mit dem Begriff
des Härtefalls i. S. des Art. 28 Abs. 1 IVG nicht vereinbar und daher
gesetzwidrig.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Estratto dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita intera è
dato quando l'assicurato è invalido per almeno due terzi e il diritto
alla mezza rendita quando egli è invalido per almeno la metà. Nei casi
rigorosi, la mezza rendita può già essere assegnata quando l'assicurato
è invalido per almeno un terzo.

    Secondo la giurisprudenza che si applica alle decisioni rese prima del
1o gennaio 1984, ossia fino all'entrata in vigore del nuovo art. 28bis
OAI, è dato il caso di rigore economico ai sensi dell'art. 28 cpv. 1
seconda frase LAI, qualora l'assicurato affetto da un'invalidità di un
terzo almeno ma inferiore alla metà non sia in grado di conseguire, pur
utilizzando al meglio le sue superstiti energie lavorative, gli estremi del
reddito stabilito giusta l'art. 2 LPC. Il calcolo del reddito deve essere
determinato applicando per analogia i disposti della LPC, segnatamente
gli art. 3 e 4, quando si precisi che un'eventuale rendita per caso di
rigore non è da prendere in considerazione quale elemento del reddito
(DTF 108 V 221 consid. 2 e le sentenze ivi citate).

    Secondo il diritto in vigore dal 1o gennaio 1984 esiste un caso
rigoroso ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI se l'assicurato è invalido
per almeno un terzo e se il suo reddito non raggiunge il limite fissato
nell'art. 42 cpv. 1 LAVS (art. 28bis cpv. 1 OAI). È determinante il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire come invalido, secondo l'art. 28
cpv. 2 LAI. Esso è stabilito secondo le norme degli art. 56-62 OAVS. In
deroga all'art. 60 cpv. 2 OAVS, al reddito è aggiunto un decimo della
sostanza computabile. Vengono conteggiati i due terzi di questo totale
(art. 28bis cpv. 2 OAI). Un'eventuale rendita per casi rigorosi non è
conteggiata nel reddito (art. 28bis cpv. 3 OAI).

Erwägung 2

    2.- a)...

    b) Per il periodo di tempo disciplinato dalla nuova normativa vigente
dal 1o gennaio 1984, il ricorrente in sostanza si prevale del fatto secondo
cui sarebbe da conferire un'interpretazione diversa all'art. 28 cpv. 1 LAI
a seconda che tale disposto si applichi nell'ambito della valutazione del
grado d'invalidità o dell'esame relativo al caso di rigore. In particolare
egli sostiene che con l'introduzione dell'art. 28bis OAI si intendeva tener
conto della possibilità reale di un parziale reinserimento dell'invalido
in rapporto alla sua condizione di età e di formazione professionale,
nonché alla situazione effettiva del mercato del lavoro nel cantone di
residenza o comunque nell'ambiente entro il quale è chiamato a operare.

Erwägung 3

    3.- Né il testo legale né relative regole di esecuzione definiscono
il concetto del caso di rigore di cui all'art. 28 cpv. 1 LAI. Dalla
costante giurisprudenza deve però essere desunto che intenzione del
legislatore era stato di tenere in considerazione la concreta situazione
e le circostanze particolari dell'assicurato le quali, pur utilizzando
egli al meglio le sue superstiti energie lavorative, lo impediscono di
sovvenire al proprio sostentamento malgrado il fatto che il suo grado
d'invalidità sia inferiore alla metà (STFA 1962 pag. 79 seg., 1969
pag. 171 consid. 3; RCC 1983 pag. 253 consid. 1). È invece incorso in
un errore l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nella misura in
cui ha indicato, in merito all'art. 28bis OAI (RCC 1983 pag. 411), che la
nuova norma riflette l'attuale prassi giudiziaria. Per l'art. 28bis OAI
è di rilievo, a causa del richiamo dell'art. 42 cpv. 1 LAVS indicato
al primo capoverso e degli art. 56-62 OAVS menzionati al secondo, il
reddito che l'assicurato può, utilizzando al meglio le sue superstiti
energie lavorative, effettivamente ottenere in base alla concreta
situazione del caso. Il contemporaneo richiamo dell'art. 28 cpv. 2 LAI
contenuto nell'art. 28bis cpv. 2 OAI, disposto legale che non prende
in considerazione il reddito effettivo né tien conto dell'assenza di
un'occupazione lucrativa per ragioni estranee all'invalidità, bensì
prevede il confronto di redditi ipotetici conseguibili su un mercato
del lavoro equilibrato, risulta pertanto incompatibile con il concetto
del caso di rigore ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI. Ne consegue che,
nella misura in cui l'art. 28bis cpv. 2 prima frase OAI fa riferimento
all'art. 28 cpv. 2 LAI, esso non è conforme alla legge.