Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 V 143



112 V 143

24. Estratto della sentenza del 14 gennaio 1986 nella causa Mazzocchi
contro Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
e Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino Regeste

    Art. 8 Abs. 1 lit. c, Art. 12 und 51 ff. AVIG; Art. 1 des Abkommens vom
12. Dezember 1978 zwischen der Schweiz und Italien über den finanziellen
Ausgleich auf dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung der Grenzgänger. Die
Gesetzesbestimmungen über die Insolvenzentschädigung im Sinne der Art. 51
ff. AVIG sind auf die Grenzgänger anwendbar.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Estratto dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- La ricorrente lavora in Svizzera con lo statuto di frontaliere. Si
pone anzittutto il tema di sapere se le disposizioni legali in materia
di indennità per insolvenza siano applicabili a questa categoria di
lavoratori.

    Ora se la legge prevede per le indennità di disoccupazione il
presupposto ai fini del riconoscimento del diritto della residenza in
Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI) disciplinando poi in particolare
la situazione degli stranieri residenti in Svizzera ma senza permesso
di domicilio (art. 12 LADI) e se l'Accordo del 12 dicembre 1978 tra
la Svizzera e l'Italia sulla compensazione finanziaria in materia di
assicurazione-disoccupazione dei frontalieri contempla disposizioni
particolareggiate sul diritto dei frontalieri italiani all'indennità di
disoccupazione - predisponendo che la disoccupazione parziale è coperta
secondo la legislazione svizzera, mentre la disoccupazione totale è
assunta dalle assicurazioni sociali italiane (art. 1 Accordo citato)
-, questi testi sono muti circa il diritto applicabile in materia di
indennità per insolvenza. Con il suo silenzio il legislatore voleva che,
realizzati i requisiti dell'art. 51 LADI, le norme relative all'indennità
per insolvenza di cui agli art. 51 segg. siano applicabili a tutti i
lavoratori, prescindendo dalla loro residenza, e quindi, in particolare,
ai frontalieri. In questo senso si è espresso esplicitamente il Consiglio
federale nel suo Messaggio 2 luglio 1980 concernente una nuova legge
federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l'indennità per insolvenza. La volontà del legislatore procede dalla
considerazione che la questione dell'esportazione di prestazioni, con
il conseguente rischio di abusi e le difficoltà di controllo ai fini
dell'accertamento dell'esistenza delle condizioni del diritto e delle
possibilità di collocamento, cui voleva ovviare in materia di indennità
di disoccupazione - segnatamente in caso di disoccupazione totale -
(cfr. FF 1980 III 503 seg. e 512), non si pone trattandosi di indennità
per insolvenza, dal momento che il credito salariale è, in simili casi,
anteriore alla fine dei rapporti di lavoro (cfr. op.cit. 538; v. anche
STAUFFER, Die Arbeitslosenversicherung, Zurigo 1984, pagg. 7 e 8).