Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 II 507



112 II 507

86. Estratto della sentenza 8 luglio 1986 della I Corte civile nella
causa X. SA contro Y. e Camera di cassazione civile del Tribunale di
appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico) Regeste

    VO des Bundesrates vom 26. Oktober 1983 über die Begrenzung der Zahl
der erwerbstätigen Ausländer.

    Die Unterstellung unter den Gesamtarbeitsvertrag (E. 2) führt nicht
zur Anwendung der im Fremdenpolizeirecht vorgesehenen Mindestlöhne (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Y. ha lavorato alle dipendenze della X. SA come ausiliaria di
cucina dal 1980 al 1984. Cessato l'impiego, il 10 aprile 1985 essa ha
intentato causa alla datrice di lavoro per il pagamento di fr. 5'000.--,
risultanti dalla differenza di fr. 5'960.-- tra il salario percepito e
il minimo garantito dal contratto collettivo durante certi periodi sino
al dicembre del 1983.

    Il Pretore di Locarno-Città ha riconosciuto all'istante l'11 settembre
1985 un credito di fr. 3'940.-- con interesse al 5% dall'inizio della lite,
secondo il suo calcolo della rimanenza.

    La Camera di cassazione civile del Tribunale di appello ha respinto
il 27 gennaio 1986 un ricorso della convenuta.

    Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto pubblico
introdotto dalla X. SA.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- La ricorrente reputa arbitrario l'assoggettamento degli ausiliari
di cucina al contratto collettivo di lavoro per gli alberghi, ristoranti
e caffé (CCNL).

    Il Tribunale di appello ha rettamente ammesso che il rapporto
lavorativo fra l'istante e la convenuta sottostava a questo ordinamento,
che si applica a tutti i salariati e datori di lavoro delle aziende
alberghiere, incluso dunque il personale di servizio (art. 1 cpv. 2 e 3
CCNL nella versione del 6 aprile 1976 e, quasi identico, nel tenore del
14 novembre 1980). La regolamentazione, almeno per una parte della durata
contrattuale, è stata dichiarata di obbligatorietà generale; in questa
misura gli addetti alle cucine vi sono dunque sottoposti.

Erwägung 3

    3.- La ricorrente fa valere che le mansioni esercitate dalla
lavoratrice non rientrano però in una delle limitate categorie per le
quali il contratto collettivo stabilisce un salario fisso; nel caso
concreto vige la libertà contrattuale e decidere altrimenti contrasta
senza seri motivi il chiaro testo normativo.

    In realtà queste prescrizioni non determinano una retribuzione per
gli ausiliari di cucina, che non sono contemplati nelle classi di reddito
fisso (art. 24 CCNL/1976, art. 29 e 30 CCNL/1980). La Camera di cassazione
civile argomenta tuttavia che i salari minimi del contratto collettivo
corrispondono a quelli previsti nelle direttive dell'Ufficio federale
dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, la cui osservanza è
presupposto inderogabile al fine di ottenere un permesso di lavoro per
uno straniero.

    a) Secondo le norme di polizia degli stranieri per risiedere in
Svizzera un cittadino estero necessita di un permesso (art. 1 LDDS),
il cui rilascio dipende dagli interessi morali ed economici del paese,
nonché dall'eccesso di forestieri (art. 16 cpv. 1 LDDS). Su queste basi
il Consiglio federale ha promulgato disposizioni che regolano il mercato
del lavoro, per le quali l'autorizzazione di assumere e cambiare impiego
o professione è accordata solo quando allo straniero vengono offerte le
condizioni di salario usuali per il luogo e il mestiere, identiche a
quelle dei dipendenti svizzeri (art. 21 cpv. 3 e 4 dell'ordinanza che
limita l'effettivo degli stranieri esercitanti un'attività lucrativa
del 26 ottobre 1983, RS 823.21). Le autorità preposte al mercato del
lavoro, incaricate di eseguire l'ordinanza, definiscono in applicazione
di questa regola gli stipendi minimi, che sono poi riportati nelle singole
autorizzazioni. L'intento è di proteggere la pace del lavoro e di impedire
una pressione indesiderata sulla struttura dei salari (DTF 106 Ib 133
consid. 4a, 135 consid. b).

    b) La disciplina che riguarda la residenza di cittadini esteri non
consente invece alle autorità di ipotizzare convenzioni dove non esistono
e di estendere il campo di applicazione dei contratti collettivi di lavoro
(DTF 109 Ib 244 consid. 4a), che appartengono al diritto privato. La sola
dichiarazione di obbligatorietà generale si fonda sul diritto pubblico
(DTF 98 II 208) e non permette di dedurne che essi esercitino in altre
direzioni influssi di questa natura. Anche le direttive dell'Ufficio
federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, richiamate
dalla Corte cantonale, concernono la polizia degli stranieri e non
implicano alcunché di utile per la lavoratrice.

    c) In virtù di queste considerazioni la sentenza impugnata appare
arbitraria. Essa conferisce al contratto collettivo di lavoro, in assenza
di ragioni sufficienti, una portata che eccede il suo chiaro testo ed
inoltre, senza motivi oggettivi, si rifà a norme di diritto pubblico per
risolvere una causa puramente civile (DTF 109 Ia 22 consid. 2, 108 II
151 consid. 2).