Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 II 496



112 II 496

83. Estratto della sentenza 2 maggio 1986 della II Corte civile nella
causa Pro Realwerte AG c. Eros Chiesa S.A. e Dipartimento di giustizia
del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo) Regeste

    Vorläufige Eintragung eines gesetzlichen Grundpfandrechtes; Art. 961
Abs. 3 ZGB und 76 Abs. 1 GBV.

    1. Die vorläufige Eintragung ist nicht nichtig, wenn in der Vormerkung
deren Dauer nicht festgehalten wird, sofern der Gesuchsteller seinen
Anspruch innert der ihm angesetzten Frist geltend gemacht hat (E. 2).

    2. Eine vorläufige Eintragung darf zufolge Ablaufs der Befristung
von Amtes wegen nur gelöscht werden, wenn ihre Dauer aus dem Grundbuch
hervorgeht (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Con istanza dell'11 novembre 1981 la Eros Chiesa S.A. ha
domandato al Pretore di Lugano-Distretto l'iscrizione di un'ipoteca
legale degli artigiani ed imprenditori per la somma di fr. 451'643 e 50,
con interessi all'8% dal 6 novembre 1981, su fondi di Giorgio Chiesa nel
Comune di Paradiso, le particelle ni 325, 64 e le proprietà per piani
dal n. 8394 all'8418. Il Pretore ha ordinato l'iscrizione provvisoria il
giorno successivo, poi confermata da un decreto cautelare del 25 giugno
1982 che ha fissato alla creditrice un termine di novanta giorni per
far valere in giudizio le sue pretese, con l'avvertenza che altrimenti
l'iscrizione sarebbe stata cancellata.

    La Eros Chiesa S.A. ha promosso azione direttamente in appello il 3
agosto 1982, nella quale ha presentato le seguenti conclusioni:

    "1.- La petizione è accolta.

    2.- Giorgio Chiesa e Interbaufin Holding S.A. sono condannati in
   solido a versare all'impresa Eros Chiesa S.A., Agno, l'importo di
   fr. 475'675,40 oltre interessi all'8%

    - dal 6.11.81 per fr. 431'643,50

    - dalla data della petizione per fr. 44'051,80.

    3.- Spese, tassa e ripetibili protestate."

    B.- La Pro Realwerte AG ha acquistato il 19 novembre 1982 da
Giorgio Chiesa le quote di comproprietà dal n. 8394 al n. 8418,
costituite sull'immobile n. 64 di Paradiso. La compratrice ha chiesto
il 21 ottobre 1985 all'ufficio dei registri di Lugano la concellazione
dell'ipoteca legale provvisoria, siccome la Eros Chiesa S.A., che pure
aveva intentato causa per l'accertamento del credito nel termine stabilito,
aveva trascurato di agire per l'iscrizione definitiva del pegno.

    L'ufficiale ha rigettato la richiesta il 28 ottobre 1985 e il
Dipartimento di giustizia, autorità cantonale di vigilanza, ha respinto
il ricorso della proprietaria il 9 dicembre 1985.

    C.- La Pro Realwerte AG ha interposto un ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale, affinché sia annullata la decisione
dell'autorità di vigilanza e cancellata l'annotazione dell'ipoteca legale
provvisoria sulla particella n. 64.

    La Eros Chiesa S.A., il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino
e l'Ufficio federale di giustizia hanno proposto la reiezione del gravame.

    Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- A norma dell'art. 961 cpv. 3 CC il giudice deve stabilire
esattamente la durata dell'iscrizione provvisoria. Secondo la
giurisprudenza questa disposizione è rispettata, nell'interesse della
sicurezza giuridica, quando l'annotazione perdura sino alla sentenza
finale in merito all'iscrizione definitiva (DTF 101 II 67 consid. 4b,
98 Ia 245, 53 II 220 consid. 2).

    Nel caso concreto il Pretore ha vincolato l'iscrizione provvisoria
all'avvio, entro novanta giorni, di un'azione per l'accertamento della
pretesa contestata e dunque al giudizio in quella lite. Risulta pacifico
che la causa è stata introdotta tempestivamente.

    Tuttavia il decreto del Pretore, nel far dipendere gli effetti
dell'iscrizione provvisoria dal sollecito inizio della procedura
concernente il credito, manca almeno di precisione, perché non dice
espressamente, come d'uso, che la loro validità deve protrarsi fino
alla soluzione definitiva di quella causa. Nel registro fondiario è
così stata annotata un'ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori
senza indicazione della durata. In tali circostanze l'ufficiale avrebbe
avuto ogni motivo, in base al suo dovere di controllo, per richiedere
al giudice di precisare il dispositivo della sua decisione (DTF 99
II 390 consid. 3 con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; inoltre
DESCHENAUX, in Traité de droit privé suisse, volume V tomo II 2, pag. 694).
Comunque l'iscrizione provvisoria, la cui durata non appare nel registro
fondiario, non è nulla, specialmente quando l'azione è stata promossa
nel termine assegnato dal giudice (DTF 99 II 390 consid. 3).

Erwägung 3

    3.- Altra questione è sapere se colui che postula un'ipoteca legale
degli artigiani ed imprenditori deve agire, oltre che per l'accertamento
del credito, anche ed esplicitamente per l'iscrizione definitiva del pegno.
Questa domanda, che merita una risposta del giudice, può rimanere indecisa
nel presente ricorso.

    L'art. 76 cpv. 1 RRF prevede che l'annotazione di un'iscrizione
provvisoria dev'essere cancellata d'ufficio, quando l'iscrizione definitiva
corrispondente sia stata fatta o sia trascorso infruttuosamente il termine
fissato dall'ufficiale o dal giudice per richiedere quest'ultima. Tale
cancellazione interviene, secondo la giurisprudenza, soltanto se la
durata dell'annotazione risulta dal registro fondiario stesso (DTF
101 II 68 consid. 5), principio cui hanno rinviato a giusta ragione
l'autorità cantonale e l'Ufficio federale di giustizia. Se invece
il periodo di validità non emerge dal registro fondiario, decade per
l'ufficiale la possibilità di accertarne il decorso e di procedere a
cancellare l'annotazione di sua iniziativa. Questa costatazione e il
relativo provvedimento spettano unicamente al giudice nell'ambito di una
procedura che tenda alla modifica del registro fondiario, così come in
genere le iscrizioni già eseguite possono essere corrette solo su ordine
di un tribunale (DTF 98 Ia 186).

    A maggior ragione la competenza giudiziaria si impone nella
fattispecie, dove si tratta di valutare l'omissione di una specifica
richiesta per ottenere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale e di
decidere in questo contesto se l'attrice poteva attenersi al dispositivo
del decreto 25 giugno 1982, che rimandava semplicemente ad un'azione per
l'accertamento del credito.