Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 III 67



112 III 67

17. Estratto della sentenza 23 giugno 1986 della II Corte civile nella
causa A e B contro Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza e società per
azioni Z (ricorso di diritto pubblico) Regeste

    Den Vollstreckungsorganen auferlegte Ordnungsstrafen (Art. 14 Abs. 2
SchKG).

    1. Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde.

    a) Fälle, in welchen gegen eine Disziplinarverfügung ausnahmsweise
der Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts
gegeben ist (Art. 19 Abs. 1 SchKG; E. 2a).

    b) Beschwerdelegitimation der Vollstreckungsorgane, die ihres Amtes
enthoben worden sind (Art. 88 OG; E. 2b).

    2. Voraussetzungen, unter welchen eine Ordnungsstrafe auferlegt
werden kann.
   a) Voraussetzungen der Amtsenthebung (E. 7a).

    b) Prüfungsbefugnis der Aufsichtsbehörde, welche im Rahmen ihres
Ermessens nicht nur die Schwere des Verschuldens beurteilen muss, sondern
auch dem Schaden insgesamt und dabei den Umständen Rechnung zu tragen hat,
welche das Vorgehen der Vollstreckungsorgane rechtfertigen mögen (E. 7b).

Sachverhalt

    A.- Nell'ambito del fallimento decretato a carico della società
anonima X la prima adunanza dei creditori ha eletto un'amministrazione
speciale e una delegazione di creditori. Ha incaricato l'amministrazione
speciale, inoltre, di vendere a trattative private o di locare i beni
della fallita. Gli amministratori avendo preferito un'alienazione in
blocco degli attivi, due ditte hanno manifestato interesse all'acquisto:
la società anonima Y e la società per azioni Z. Quest'ultima ha rivendicato
"il patrimonio tecnologico" della fallita per un valore di Fr. 641'639.20
fondando la pretesa sull'asserita violazione di un contratto di licenza e
sulla dotazione del cosiddetto know how. Il 27 settembre 1985 la stessa
ha offerto Fr. 4'620'500.-- per l'acquisto della massa fallimentare. Il
4 ottobre gli amministratori hanno scritto alla società per azioni Z
che la società anonima Y intendeva proporre una cifra superiore e che
un rilancio sarebbe stato possibile entro breve termine a condizione di
garantire l'entità della somma offerta. La società anonima Y ha fornito
il 9 ottobre 1985 una garanzia bancaria di 6 milioni. La società per
azioni Z ha consegnato il 29 ottobre lo scritto di una banca in cui si
dichiarava che erano in corso le pratiche valutarie tendenti a ottenere
dal Ministero italiano per il commercio degli affari esteri il permesso di
prestare una garanzia di 5 milioni. La società per azioni ha postulato in
seguito l'attribuzione a lei medesima della massa fallimentare in base alla
precedente offerta del 27 settembre e, in subordine, un incanto scritto
al miglior offerente con la società anonima Y. Avendo la delegazione
dei creditori accolto la richiesta subordinata, il 30 ottobre 1985
l'amministrazione ha trasmesso alle due società un capitolato in cui
erano elencate le condizioni per partecipare all'incanto.

    B.- Il 31 ottobre 1985 la società per azioni Z ha esperito reclamo
all'autorità di vigilanza chiedendo l'attribuzione della massa fallimentare
secondo l'offerta del 27 settembre e l'annullamento dell'asta con la
società anonima Y; in via subordinata ha concluso per la modifica delle
condizioni d'incanto, ossia per lo stralcio del patrimonio tecnologico
della fallita dalla licitazione. Con decreto del 31 ottobre 1985 il
Presidente della corte ha accordato al reclamo effetto sospensivo. Nelle
osservazioni al reclamo gli amministratori hanno rilevato, tra l'altro,
che il 6 novembre precedente gli attivi della fallita erano stati venduti
alla società anonima Y per complessivi Fr. 5'950'000.--, in ossequio
alla volontà espressa dalla delegazione dei creditori; la tecnologia
rivendicata, esclusa dal contratto, sarebbe stata ceduta all'acquirente
per Fr. 50'000.-- qualora la pretesa della società per azioni Z fosse
venuta a cadere. Il 22 novembre 1985 l'autorità di vigilanza ha invitato
gli amministratori a pronunciarsi sulla vendita stipulata il 6 novembre
nonostante l'effetto sospensivo conferito al reclamo. Costoro hanno
risposto che, non vincolando l'offerta della società anonima Y debitamente
corredata di una garanzia bancaria, si sarebbe rischiato di ledere gli
interessi dei creditori e che in ogni modo l'alienazione era condizionata
al rigetto del gravame; finché la premesse dell'accordo non si fossero
verificate la società anonima Y rimaneva al beneficio di una semplice
locazione. La corte cantonale ha statuito il 6 dicembre 1985 ed evaso il
reclamo nel senso dei considerandi. Ha impartito anzitutto alla società
per azioni Z un lasso di dieci giorni per produrre all'amministrazione
i documenti atti a individuare l'oggetto rivendicato e a consentire
la fissazione del termine giusta gli art. 242 cpv. 2 LEF e 46 RUF; nel
merito ha respinto la richiesta di aggiudicazione, ha reputato sufficiente
l'esclusione dell'oggetto rivendicato così com'era descritto nel capitolato
d'incanto, ma ha destituito d'ufficio gli amministratori del fallimento,
che a suo dire avevano agito in modo sconcertante, leggero e sospetto
di parzialità. Tale provvedimento sarebbe stato pubblicato a norma
dell'art. 35 cpv. 1 LEF con l'avvertenza che il compito di amministrare
provvisoriamente la massa sarebbe stato trasferito all'Ufficio esecuzione
e fallimenti, il quale avrebbe convocato un'altra adunanza di creditori
per la nomina di una nuova amministrazione.

    C.- Gli amministratori A e B hanno inoltrato al Tribunale federale
un ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost. in
cui propongono che, attribuito al rimedio effetto sospensivo, sia
annullata la loro revoca e la pubblicazione stabilita dall'autorità
cantonale. Il Presidente della II Corte civile ha accordato al gravame
effetto sospensivo. La società per azioni Z ha postulato il rigetto del
ricorso nella misura in cui questo fosse riuscito ammissibile. La Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello non si è espressa
sulle censure.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- La proponibilità del ricorso di diritto pubblico è - secondo la
resistente - dubbia, dovendosi poter esperire ricorso alla Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale giusta l'art. 19 cpv.
1 LEF; agli amministratori mancherebbe in ogni modo la legittimazione per
presentare un ricorso di diritto pubblico. Gli interessati affermano che,
nell'ipotesi in cui la corte federale dovesse cambiare prassi, il loro
gravame può essere trattato come ricorso nel senso dell'art. 19 cpv. 1
LEF poiché è stato introdotto entro dieci giorni e adempie i requisiti
formali di tale rimedio; quanto alla legittimazione, essa non fa dubbio.

    a) Per giurisprudenza costante la Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale vaglia la decisione disciplinare emanata
da un'autorità di vigilanza solo ove quest'ultima non fosse abilitata
a punire il funzionario o la sanzione non sia prevista dall'art. 14
cpv. 2 LEF (DTF 94 III 60 consid. 3, 99 III 63 consid. 3 in fine).
La Camera non può esaminare se il provvedimento sia fuori luogo,
eccessivo o infondato. Il problema di sapere se esistano le premesse
per una condanna e quale misura debba essere presa in concreto implica
costatazioni di fatto non sindacabili dalla Camera (art. 81 con rinvio
agli art. 43 cpv. 3 e 63 cpv. 2 OG), come pure criteri di apprezzamento -
se non di adeguatezza - in stretto rapporto con l'organizzazione degli
Uffici, che è competenza dei Cantoni (art. 2 cpv. 3 LEF). L'art. 19
cpv. 1 LEF, in altri termini, limita il potere cognitivo della Camera
all'osservanza del diritto, esclusi i giudizi di mero apprezzamento
(DTF 105 III 76 consid. 3, 103 III 26 consid. 4, 101 III 77 consid. 2
e 3, 100 III 17 consid. 1). Tale interpretazione, condivisa dalla
dottrina (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1985, pag. 50 § 3; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und
Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, pag. 52 n. 3;
AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, III edizione,
pag. 46 n. 3), non è criticata dai ricorrenti né dalla controparte. Non
vi è quindi ragione di scostarsene. Certo, la Camera scorge nell'abuso
di apprezzamento commesso da un'adunanza di creditori e, qualora si
tratti della prima adunanza, persino nella mancata adeguatezza dell'atto
impugnato una violazione di legge. In DTF 109 III 87, per vero, è stata
riformata la decisione con cui una successiva adunanza di creditori aveva
eletto una nuova amministrazione in un momento del tutto inopportuno e
contrario all'imperativo di una rapida liquidazione fallimentare. Nulla
di simile si verifica nel caso attuale, ove i ricorrenti non sono stati
deposti da un'adunanza di creditori bensì dall'autorità cantonale nel
quadro di poteri disciplinari che la Camera non può rivedere (DTF 94 III
61). Un ricorso secondo l'art. 19 cpv. 1 LEF sarebbe perciò inammissibile,
donde la ricevibilità del ricorso di diritto pubblico sotto il profilo
dell'art. 84 cpv. 2 OG.

    b) L'amministrazione speciale del fallimento (art. 237 cpv. 2 LEF)
svolge un incarico pubblico in materia esecutiva alla stessa stregua
dell'Ufficio dei fallimenti (DTF 104 III 3). La sua condizione giuridica è
analoga a quella del commissario nella procedura di concordato (DTF 94 III
58 infra, 92 III 45 consid. 2; cfr. anche DTF 103 Ia 79 consid. 4b). Essa
soggiace disciplinarmente all'autorità di vigilanza sebbene l'art. 241 LEF
non rimandi in modo esplicito all'art. 14 cpv. 2 LEF, ciò che configura
una lacuna (DTF 39 I 501 consid. 5, 38 I 197; v. pure DTF 94 III 59). La
sentenza impugnata toglie appunto agli amministratori la predetta funzione
ufficiale. Ora, l'art. 88 OG consente di ricorrere "ai privati e agli enti
collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni
che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio
generale", ma non al cittadino che si reputa pregiudicato nei diritti o nei
doveri connessi al suo ufficio di funzionario o di membro di un'autorità,
quanto meno nella misura in cui la decisione litigiosa non interessi la sua
sfera privata ma unicamente la sua qualità di organo di diritto pubblico
(DTF 107 Ia 268, 184 consid. 2). Un provedimento disciplinare colpisce
il destinatario nella sua sfera privata, non solo nella sua funzione
(loc.cit.). Ne deriva l'ammissibilità del rimedio.

    Diverso sarebbe ove la corte cantonale, pronunciandosi non come
autorità disciplinare, ma come autorità chiamata all'esame di una
decisione concernente la nomina di un'amministrazione speciale da parte di
un'adunanza di creditori, si convincesse che tale scelta fosse improvvida
per l'incompetenza e la parzialità degli eletti. Ci si troverebbe allora
in una situazione paragonabile a quella in cui l'autorità dei concordati
designasse un commissario e l'autorità superiore annullasse la nomina
per la carente obiettività della persona prescelta (Rep. 1985, nota a
pag. 38). Dato che nessuno ha diritto di essere nominato amministratore
speciale o commissario, l'eventualità di essere allontanati prima di
entrare in carica non costituirebbe ancora una lesione di interessi
giuridicamente protetti. Da ciò si distingue, come detto, il caso di
un amministratore speciale o di un commissario sollevato dall'incarico
nell'esercizio delle sue funzioni, il quale - leso personalmente -
risponde senza dubbio ai presupposti dell'art. 88 OG.

Erwägung 7

    7.- Da ultimo i ricorrenti lamentano l'arbitrio della sanzione
impugnata, avendo essi posto ogni cura nel non ledere gli interessi della
Z S.p.A. Rammentano che la misura disciplinare a loro carico è la più
grave contemplata dall'art. 14 cpv. 2 LEF e definiscono insostenibile
punire con un provvedimento del genere organi della massa che sfuggono
a qualsiasi critica.

    Si è illustrato che, in effetti, l'agire "leggero e sospetto di
parzialità" intravisto dalla corte nell'operato degli amministratori non
convince. Rimane da appurare se la destituzione sia, oltre che dubbia
e opinabile, in aperto contrasto con uno stato di fatto, destituita di
fondamento serio e oggettivo o in urto manifesto con il senso di giustizia
ed equità (cfr. DTF 111 Ia 178 consid. 3b, 89 consid. 2b, 19 consid. 2,
110 II 255, 109 Ia 109 consid. 2c, 22 consid. 2, 108 III 42, 108 Ia 120
consid. 2c), se - in particolare - la natura o la durata della sanzione
travisi lo scopo e la portata dell'art. 14 cpv. 2 LEF implicando risultati
che il legislatore non può aver voluto (DTF 110 III 43 consid. 2a).

    a) L'art. 14 cpv. 2 LEF istituisce quattro misure disciplinari: la
riprensione, l'ammenda fino a duecento franchi, la sospensione dall'ufficio
per una durata non maggiore di sei mesi e la destituzione. Esso lascia
all'autorità di vigilanza ampio potere di apprezzamento, sicché il
Tribunale federale, adito con ricorso di diritto pubblico, interviene
unicamente se l'autorità ha ecceduto o abusato nell'esercizio di
tale prerogativa, ovvero se l'atto impugnato comporti una valutazione
indifendibile delle emergenze concrete, sia inconciliabile con le regole
del diritto e dell'equità, trascuri elementi di fatto idonei a influire
sulla decisione o tenga conto di circostanze irrilevanti (DTF 109 Ia 109
consid. 2c). La dottrina non precisa quali requisiti permettano di far
capo all'art. 14 cpv. 2 LEF, limitandosi a dire in modo generale che questa
norma reprime l'inosservanza dei doveri di servizio (GILLIÉRON, loc.cit.;
FRITZSCHE/WALDER, loc.cit.; AMONN, loc. cit.; FAVRE, Droit des poursuites,
III edizione, pag. 40; JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1920, note 9 e 10 ad art. 14;
BLUMENSTEIN, Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, Berna
1911, pag. 54). Tutt'al più JOOS (Handbuch für die Betreibungsbeamten
der Schweiz, Wädenswil 1964) soggiunge che un ritardo nella notifica di
precetti esecutivi può dar adito a sanzioni disciplinari (pag. 27, 76 e
86). In BlSchKG 14/1950 è pubblicata a pag. 6 una sentenza (richiamata
in: BRÜGGER, Die schweizerische Gerichtspraxis im Schuldbetreibungs-
und Konkursrecht 1946-1984, Adligenswil 1984, n. 4 ad art. 14) in cui
l'autorità di vigilanza zurighese ha confermato la riprensione inflitta
a un ufficiale che aveva avvisato un terzo debitore (art. 99 LEF) prima
di eseguire il pignoramento. Nel volume 31/1967 della stessa rivista,
a pag. 69, si menziona il caso di un ufficiale che aveva indugiato nella
continuazione di una procedura esecutiva perché il debitore potesse pagare
il dovuto, quantunque in ritardo; contro di lui l'autorità svittese ha
rinunciato a misure disciplinari.

    A prescindere dalla scarsa giurisprudenza, è fuori dubbio che la
destituzione costituisce il provvedimento disciplinare più grave nei
confronti di un organo esecutivo e che l'autorità di vigilanza deve
ricorrere a tale misura solo nell'ipotesi di violazioni flagranti,
atte a dimostrare l'impossibilità di mantenere in carica un soggetto
incapace di assolvere la propria mansione tutelando in uguale misura gli
interessi del debitore e dei creditori. Uno sbaglio occasionale non basta
a giustificare d'acchito la massima sanzione. D'altro lato l'inettitudine
e la parzialità non devono esaurirsi in meri sospetti, bensì manifestarsi
concretamente attraverso un pregiudizio o una minaccia grave agli interessi
delle parti. L'art. 14 cpv. 2 LEF prevedendo una graduazione delle pene, è
ovvio che il provvedimento più grave debba colpire le mancanze irreparabili
agli obblighi di servizio, quelle che comprovino la totale imperizia o
inabilità del responsabile a rispettare il procedimento esecutivo. Ogni
diversa interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LEF contravverrebbe in modo
palese agli intendimenti del legislatore.

    b) Nel caso specifico i fatti accertati dall'autorità di
vigilanza non consentono di individuare estremi del genere. La corte
stessa neppure pretende che le asserite mancanze siano tanto gravi da
compromettere irrimediabilmente i legittimi interessi dei creditori a una
realizzazione vantaggiosa della massa fallimentare. Che tale requisito
non sia indispensabile per pronunciare la destituzione è, come detto,
tesi senza fondamento. Né i giudici hanno considerato la necessità
di agire in maniera rapida da parte dell'amministrazione, viste le
caratteristiche ch'essi medesimi avevano riconosciuto nella sentenza del
27 settembre 1985 ai beni in oggetto. Ora, non è lecito imporre misure
disciplinari trascurando circostanze suscettibili di scusare l'operato
del funzionario o dell'organo esecutivo; la corte ha disconosciuto con
ciò un importante fattore di valutazione. Non solo: essa ha negletto
anche l'apprezzamento del danno causato alla procedura di liquidazione
dalla presunta inosservanza dei doveri di servizio. È, nella specie,
simile danno risulta inconsistente poiché la vendita del 6 novembre
1985 non ha sottratto alla società per azioni Z la facoltà di chiedere
l'aggiudicazione degli attivi per l'ammontare dell'offerta inoltrata
il 27 settembre 1985, né il diritto di rivendicare la tecnologia, né la
possibilità di impugnare la vendita a mente dell'art. 136bis LEF. Quanto al
pregiudizio che potrebbe aver subito la massa, non se ne ravvisa alcuno
già per il fatto che non esisteva un'offerta più conveniente e meglio
garantita di quella formulata dalla Y S.A.

    Premesso che l'autorità di vigilanza non si è fondata su parametri
effettivi nell'esercizio del potere di apprezzamento conferitole
dall'art. 14 cpv. 2 LEF, gioverà aggiungere - ad abbondanza - che il
giudizio in esame appare viziato financo nei punti di questione. Non
si trattava, per vero, di assodare se nella specie l'amministrazione
designata dalla prima adunanza dei creditori fosse in grado di adempiere
l'incarico, come i giudici sembrano aver ammesso riferendosi a DTF 103 Ia
79 e Rep. 1985 pag. 38 (nota); si trattava di sapere se gli amministratori
in carica, la cui attività era stata fino ad allora irreprensibile,
meritassero la destituzione in via disciplinare. Questo fallace punto
di vista suffraga il convincimento che la corte ha apprezzato il caso
ispirandosi a criteri destituiti di pertinenza.