Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 IB 610



112 Ib 610

87. Estratto della sentenza 2 luglio 1986 della I Corte di diritto
pubblico nella causa Gelli c. Ufficio federale di polizia (ricorso di
diritto amministrativo) Regeste

    Europäisches Auslieferungs-Übereinkommen (EAUe), Bundesgesetz über
die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG). Sachauslieferung.

    1. Das Begehren um Sicherungsbeschlagnahme (Art. 20 Ziff. 1 EAUe) ist
implizit in jenem um Herausgabe von Gegenständen enthalten (E. 3a). Das
Bundesamt für Polizeiwesen, das zur Anordnung der Beschlagnahme
zuständig ist (Art. 45 Abs. 1 und Art. 47 Abs. 3 IRSG), darf sich
auf eine schon von der kantonalen Behörde angeordnete Beschlagnahme
stützen (E. 8). Anforderung an die Begründung des Gesuchs um Herausgabe
von Gegenständen, die Beweisstücke bilden (Art. 20 Ziff. 1 lit. a
EAUe); Möglichkeit, diese Gegenstände gruppen- oder kategorienweise zu
bezeichnen. Pflicht der ersuchten Partei, von der ersuchenden Partei im
Falle ungenügender Unterlagen zusätzliche Angaben zu verlangen (Art. 13
EAUe) (E. 3b).

    2. Die Verpflichtung zur Sachauslieferung gemäss Art. 20 EAUe
setzt voraus, dass die Auslieferung des Verfolgten bewilligt worden
ist, und bleibt bestehen, auch wenn die Möglichkeit der Übergabe
der Person infolge Flucht oder Tod dahingefallen ist (Art. 20 Ziff. 2
EAUe). Zusatzersuchen, die vor der Flucht des Verfolgten gestellt wurden
und durch diese hinsichtlich der Auslieferung der Person gegenstandslos
geworden sind, kann inbezug auf die Sachauslieferung stattgegeben werden,
unter der Voraussetzung, dass die in den Unterlagen geschilderten Taten
Auslieferungsdelikte sind, und dass schon vor der Flucht ein prinzipieller
Entscheid über die Auslieferung des Verfolgten gefällt worden ist. Wenn
diese Bedingungen nicht erfüllt sind, muss der ersuchende Staat, wenn er
dem EÜR beigetreten ist, ein auf dieses Übereinkommen gestütztes Ersuchen
stellen, wobei das Abkommen nur auf Beweismittel (Art. 3 Ziff. 1) und
nicht auf Deliktsgut anwendbar ist. Kompetenz der kantonalen Behörden zur
Beurteilung solcher Ersuchen. Für die Beute bzw. deren Erlös sind, wenn
Art. 20 Ziff. 1 lit. b EAUe keine Anwendung findet, ausschliesslich die
Bestimmungen des IRSG massgebend, aus denen sich kein völkerrechtlicher
Anspruch des ersuchenden Staates ergibt (Art. 1 Abs. 4 IRSG) (E. 5).

    3. Herausgabe von Gegenständen, die Beweisstücke darstellen (Art. 20
Ziff. 1 lit. a EAUe); Beziehung zum Auslieferungsdelikt. Für die Pflicht
zur Herausgabe genügt das Vorliegen irgendeines Zusammenhanges mit dem
Auslieferungsdelikt oder dem hiefür im ersuchenden Staat eröffneten
Verfahren, welcher die fraglichen Gegenstände prima facie als geeignet
erscheinen lässt, als Beweisstücke zu dienen; Grenzen der Prüfung dieser
Eignung durch den Auslieferungsrichter, der nicht in die Kompetenz des
Sachrichters einzugreifen hat (E. 7a-b).

    Schutz des Geheimbereiches von nicht beteiligten Dritten. Eine
Anwendung der Art. 9 und 10 IRSG auf dem Gebiet der Auslieferung ist
nicht von vornherein ausgeschlossen; ihr kommt jedoch nur beschränkte
Bedeutung zu; der Auszuliefernde ist nicht legitimiert, sich zu seinen
Gunsten auf die Interessen Dritter zu berufen (E. 7c).

    4. a) Herausgabe von Gegenständen, die Diebesgut oder dessen Erlös
darstellen (Art. 20 Ziff. 1 lit. b EAUe). Aus eigenem Antrieb von den
kantonalen Behörden ergriffene vorsorgliche Massnahmen stehen der Anwendung
von Art. 20 EAUe nicht entgegen (E. 9a). Schutz der Rechte des ersuchten
Staates oder Dritter an diesen Gegenständen: genereller in Art. 20
Ziff. 1 EAUe verankerter Verweis auf das interne Recht des ersuchten
Staates. Unterscheidung zwischen Gegenständen, die (nur) als Beweisstücke
dienen, und jenen, die aus der strafbaren Handlung herrühren. Pflicht
des ersuchten Staates, die ersteren herauszugeben allenfalls unter
dem Vorbehalt, dass sie wieder zurückerstattet würden (Art. 20 Ziff. 4
EAUe; Art. 59 Abs. 2 IRSG). Befugnis des ersuchten Staates, über diese
Gegenstände, falls bei der Übergabe kein Vorbehalt angebracht wurde,
nach eigenem Recht zu verfügen (Rückgabe an den Verfolgten, Einziehung,
Deckung der Gerichtskosten, Rückgabe an den Geschädigten). Gegenstände,
die für den ersuchenden Staat keine Beweismittel darstellen: Recht der
Schweiz, diese zurückzuhalten, wenn die in Art. 34 und Art. 59 Abs. 1
IRSG umschriebenen Bedingungen erfüllt sind (E. 9b).

    b) Unterscheidung zwischen Beweisstücken (oben Ziff. 3) und Deliktsgut
(Art. 20 Ziff. 1 lit. b EAUe) in bezug auf den Zusammenhang mit der Tat,
für die die Auslieferung bewilligt wurde oder hätte werden sollen. Für
die zweite Kategorie sind strengere Anforderungen an die vom ersuchenden
Staat zu liefernde Begründung zu stellen. Erfordernisse an den Beweis,
dass diese Vermögenswerte direkt oder indirekt durch die Tat erworben
worden sind oder mit höchster Wahrscheinlichkeit von der Tat herrühren
(E. 10a). Anwendung im vorliegenden Fall; Prüfung der von der kantonalen
Behörde für die Sicherungsbeschlagnahme vorgebrachten Begründung;
das BAP darf sich nicht darauf beschränken für die Herausgabe auf jene
Begründung zu verweisen; Prüfung im konkreten Fall: teilweise Gutheissung
der Beschwerde und Rückweisung an die Vorinstanz, die weitere Auskünfte vom
ersuchenden Staat zu verlangen und neu zu entscheiden hat (E. 10b und 11).

Sachverhalt

    A.- Con sentenza del 19 agosto 1983 (DTF 109 Ib 317 segg.) il Tribunale
federale ha dichiarato ammissibile l'estradizione all'Italia di Licio
Gelli limitatamente ai fatti motivanti imputazioni di calunnia, truffa
(affare Savoia Assicurazioni), millantato credito, concorso in bancarotta
fraudolenta (affare Banco Ambrosiano), contemplati nei tre mandati di
cattura 20 gennaio 1982, 11 giugno 1982 e 15 settembre 1982 del Giudice
istruttore presso il Tribunale di Roma, rispettivamente in un ordine di
cattura 17 settembre 1982 dei Sostituti Procuratori della Repubblica di
Milano. La consegna all'Italia del ricercato non poté effettuarsi poiché,
evaso dal carcere nell'imminenza della deliberazione del Tribunale
federale, Gelli non fu più rintracciato.

    Con decisione del 17 gennaio 1984 l'Ufficio federale di polizia
(UFP), aderendo ad una domanda italiana presentata il 5 luglio 1983,
estendeva l'estradizione di Gelli ai fatti ritenuti nei capi d'accusa
1 e 4 di un ulteriore mandato di cattura n. 1267/82 F emesso ancora con
riferimento alla bancarotta del Banco Ambrosiano il 1o giugno 1983 dal
Giudice istruttore di Milano. Adito con ricorso di diritto amministrativo
di Gelli del 15 febbraio 1984, il Tribunale federale - accertato che
il ricercato non si trovava nella potestà dello Stato richiesto né in
quella dello Stato richiedente - annullava con decisione 21 maggio 1984 il
provvedimento dell'Ufficio federale di polizia e stralciava la procedura
ricorsuale siccome priva d'oggetto, specificando che la decisione aveva
riferimento alla persona e non concerneva l'eventuale consegna di oggetti.

    Con nota verbale del 23 agosto 1983 l'Ambasciata d'Italia a Berna aveva
nel frattempo domandato alla Svizzera la consegna ai sensi dell'art. 20
CEEstr "degli oggetti, documenti e valori sequestrati nell'ambito
della procedura estradizionale". Dopo aver raccolto le obiezioni del
ricercato - agente col patrocinio dell'avv. Marc Bonnant di Ginevra -
l'UFP si è pronunciato sulla domanda con decisione del 5 marzo 1984,
il cui dispositivo ha il tenore seguente:

    "a) È accordata alla Repubblica d'Italia la consegna dei seguenti
   oggetti:

    I documenti da 1 à 32 ed i documenti fotocopiati da a a t secondo gli
   elenchi approntati dal Giudice istruttore di Ginevra, signor M. Harari;

    b) È pure concessa alla Repubblica d'Italia la consegna dei valori
   esistenti in forma di metalli preziosi, titoli e conti bancari e in
   altra forma trovantisi presso la sede dell'Unione di Banche Svizzere
   e della

    Società di Banca Svizzera a Ginevra sequestrati per ordine del
Procuratore
   pubblico sottocenerino, nonché di tutti gli altri valori che potrebbero
   trovarsi presso altri istituti di credito sul territorio della

    Confederazione svizzera, aventi dipendenza con la richiesta italiana
del

    23.8.1983."

    Licio Gelli, agendo col patrocinio dello stesso legale, è insorto
contro questa decisione con tempestivo ricorso di diritto amministrativo,
chiedendo al Tribunale federale di annullarla, in via principale a motivo
dell'irricevibilità ed in via subordinata a motivo dell'infondatezza
della domanda italiana.

    L'UFP ha concluso all'integrale reiezione del gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 3

    3.- a) Il ricorrente sostiene che la domanda presentata dall'Italia
è irricevibile poiché essa non ha chiesto il sequestro, come previsto
dall'art. 20 par. 1 CEEstr. A torto. Tale domanda di sequestro deve
ritenersi implicita in quella di consegna degli oggetti, documenti e
valori, presentata dall'Italia il 23 agosto 1983. Che poi tale istanza sia
successiva a quella di estradizione ed alla decisione sull'estradizione
presa dal Tribunale federale è manifestamente irrilevante.

    b) Pure infondata è l'obiezione per cui la domanda sarebbe irricevibile
perché generica. Certo, la Convenzione esige che lo Stato richiedente
faccia espressa istanza per la consegna di oggetti, e questa esigenza
formale si giustifica anche per motivi materiali. Non sarebbe infatti
ammissibile che d'ufficio si procedesse al sequestro e poi alla
consegna di tutti indistintamente gli oggetti o i beni in possesso
dell'estradando o di cui egli dispone nello Stato richiesto. Come
espressamente stabilisce l'art. 20 CEEstr, alla stregua della maggior
parte dei trattati bilaterali conclusi anteriormente dalla Svizzera,
la consegna è limitata a quegli oggetti che sono suscettibili di servire
quali mezzi di prova ("pièces à conviction") o che provengono dal reato
(art. 20 par. 1 lett. a e b CEEstr). È altresì vero che spetta allo Stato
richiedente, in linea di principio, di fornire allo Stato richiesto le
informazioni che consentano di accertare se sussiste tale relazione tra
gli oggetti domandati ed i fatti addebitati al ricercato: quest'obbligo
della Parte richiedente altro non è che un aspetto particolare di quello
impostole dall'art. 12 par. 2 lett. b CEEstr in punto alla descrizione
dei fatti per i quali l'estradizione è richiesta, obbligo che - come la
giurisprudenza ha costantemente sottolineato - va interpretato in relazione
alle finalità cui esso deve servire (DTF 109 Ib 65/66 consid. 2a, 108
Ib 530/31 consid. 3). Ciò posto, il dovere di specificazione nel senso
sopraesposto è ossequiato anche se gli oggetti, dei quali è richiesta la
consegna, sono designati soltanto per categorie o per gruppi (Schultz,
Das schweizerische Auslieferungsrecht, pagg. 511/12 e nota 8): porre
esigenze più severe contraddirebbe le finalità che la Convenzione si
propone e significherebbe spesso addossare allo Stato richiedente oneri
che non possono essere soddisfatti o che lo possono solo a malapena (cfr.
a proposito del Trattato con gli Stati Uniti d'America del 14 maggio
1900, ma con portata generale, DTF 97 I 382 consid. 5a). Si può in questo
contesto osservare che giusta l'art. 22 dell'ordinanza del 24 febbraio
1982 (OAIMP), gli oggetti sequestrati a titolo conservativo possono esser
consegnati alle autorità dello Stato richiedente anche in assenza di una
domanda speciale, e ciò anche se scoperti ad estradizione avvenuta o quando
non sia possibile eseguire l'estradizione. Infine non va disatteso che, se
le informazioni fornite dallo Stato richiedente si rivelano insufficienti
per permettere una decisione, la Parte richiesta ha l'obbligo di domandare
i complementi necessari, con facoltà di fissare alla Parte richiedente un
termine per fornirli (art. 13 CEEstr): una declaratoria pura e semplice
d'irricevibilità della richiesta, non preceduta da tale sollecitazione,
costituirebbe violazione degli obblighi convenzionali. Se gli elementi
a disposizione siano sufficienti oppure vadano richieste ulteriori
informazioni all'Italia, è questione che si esaminerà in seguito.

Erwägung 5

    5.- Secondo il ricorrente, per la decisione circa la consegna
degli oggetti sarebbe lecito fondarsi unicamente sui fatti per i quali
l'estradizione è stata dichiarata ammissibile nella sentenza del Tribunale
federale del 19 agosto 1983, ad esclusione di quelli contenuti nella
domanda italiana complementare del 5 luglio 1983, sulla quale l'UFP
si è pronunciato il 17 gennaio 1984 con una decisione che è stata però
annullata in seguito dal Tribunale federale. Su questa censura valgono
le considerazioni seguenti.

    a) Innanzitutto giova rilevare che ambedue le domande italiane
relative all'estradizione della persona furono sottoposte alla Svizzera
allorquando Gelli si trovava in stato di detenzione estradizionale: né
l'una né l'altra sono posteriori alla fuga. Sulla prima di queste domande
il Tribunale federale si pronunciò quale istanza unica, in applicazione
della cessata LEstr, con la sentenza del 19 agosto 1983; sulla seconda
domanda di estradizione del 5 luglio 1983, accolta dall'UFP in applicazione
dell'AIMP a titolo di estensione dell'estradizione, il Tribunale federale
- stavolta quale istanza di ricorso - rifiuto invece di pronunciarsi,
poiché ritenne che un giudizio sull'estradabilità della persona fosse
privo d'interesse per la sopravvenuta e ormai constatata impossibilità
di consegna dell'evaso. Nella relativa decisione del 21 maggio 1984 il
Tribunale federale si premurò tuttavia di avvertire in modo esplicito
che essa si riferiva esclusivamente alla persona del ricercato e lasciava
impregiudicata la questione dell'eventuale consegna degli oggetti richiesti
dall'Italia, che non costituiva materia del suo giudizio: tale decisione
non osta quindi, di per sé, ad una presa in considerazione dei fatti
posti alla base della domanda complementare italiana del 5 luglio 1983.

    b) Come risulta dall'art. 20 par. 2 CEEstr, l'obbligo di consegnare
alla Parte richiedente le cose previste nel primo paragrafo dello stesso
articolo presuppone che l'estradizione della persona sia stata accordata,
ma non decade se, per la morte o l'evasione del ricercato, la consegna
della persona è divenuta impossibile. Quanto al suo oggetto, l'obbligo
di consegna si estende non solo ai proventi dell'infrazione trovati in
possesso del ricercato al momento dell'arresto, ma anche a quelli che
fossero scoperti "ulteriormente" (art. 20 par. 1 lett. b), ovverosia
a quelli rinvenuti dopo la consegna dell'individuo o dopo la morte o
la fuga che tale consegna hanno reso impossibile. Da questi disposti,
in combinazione fra di loro, si recava che la Convenzione ha inteso
favorire la consegna ed accordare allo Stato richiedente - nell'ambito
della procedura estradizionale - un'ampia assistenza per quanto concerne,
da un lato, i mezzi di prova e, dall'altro, il recupero dei proventi del
delitto, indipendentemente dalla sopravvenuta impossibilità di consegnare
la persona in esecuzione della decisione d'estradizione: per il caso
della fuga o della morte del ricercato, la Convenzione europea intende
cioè esimere lo Stato richiedente dalla necessità di far capo ad altri
accordi internazionali di assistenza per ottenere quanto già richiesto
in base all'art. 20 CEEstr. D'altronde, almeno per quel che riguarda il
recupero dei "producta sceleris", un ricorso alla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG) non gioverebbe nemmeno
allo Stato richiedente, poiché si deve ritenere che questo accordo -
che non si estende all'esecuzione di condanne (art. 1 par. 2) - concerne
soltanto i mezzi di prova (art. 3) e non gli oggetti provenienti dal reato
o il ricavo della loro realizzazione, tant'è vero che a tal riguardo la
Svizzera ha stipulato con taluni Stati accordi bilaterali completivi (così
con la Repubblica Federale di Germania [RS 0.351.913.61], art. II cpv. 3
e 4; con l'Austria [RS 0.351.916.32], art. II n. 3-8; cfr. anche DTF 99
Ia 91 consid. 6a, 106 Ib 344 consid. 3a). Di questa finalità generale
della CEEstr - volta ad assicurare e facilitare allo Stato richiedente,
a favore precipuamente delle vittime, il recupero dei proventi del reato -
si deve tener conto nell'interpretazione della Convenzione che, nei limiti
del suo testo, deve venir applicata ogni volta che è possibile.

    c) Discende da queste premesse che, per la consegna di oggetti,
non v'è motivo ragionevole di tener conto unicamente dei fatti per i
quali l'estradizione è stata concessa con la sentenza 19 agosto 1983
del Tribunale federale, e di escludere invece in limine quelli per i
quali l'Italia aveva pure domandato a titolo aggiuntivo l'estradizione
con istanza inoltrata prima del giudizio del Tribunale federale e prima
della fuga del ricercato. L'argomento che si potrebbe addurre per tale
esclusione - cioè la mancanza di una decisione d'estradizione per tali
fatti - è puramente formale: da un lato, giova ribadire che una decisione
sull'estradizione di principio della persona esiste; dall'altro, occorre
considerare che - se l'istruzione della causa l'avesse consentito -
il Tribunale federale si sarebbe già allora pronunciato con un unico
giudizio su ambedue le richieste italiane pendenti. Escludere ai fini
della consegna di oggetti quei fatti significherebbe, nelle concrete
circostanze, in contrasto con lo spirito ed il fine dell'art. 20 CEEstr,
premiare l'evasione dell'estradato e far sopportare alla Parte richiedente
le conseguenze di un evento - la fuga - che la Parte richiesta aveva
il dovere di impedire. Considerata sotto questa visuale, l'eccezione
tratta dalla fuga del ricercato, che ha impedito di trattare la domanda
di estradizione complementare presentata dall'Italia, appare anzi
abusiva. Diversa invece sarebbe la situazione solo se l'Italia avesse
presentato la seconda domanda d'estradizione dopo la fuga, quando una
consegna della persona era oramai diventata impossibile, oppure se dovesse
risultare che la domanda d'estradizione aggiuntiva era pretestuosa:
il che è da escludere già per l'intima connessione che - avuto riguardo
alla vicenda del Banco Ambrosiano - sussiste con la domanda iniziale.

    Se ne deve concludere che l'Italia può invocare ai fini della consegna
degli oggetti la Convenzione europea d'estradizione anche per i fatti
rimproverati al ricercato nella domanda del 5 luglio 1983, anteriore
alla fuga e già pendente al momento della decisione sull'estradizione,
e che essa non può esser rinviata ad instare sulla scorta del solo
diritto interno svizzero, il quale non fonda alcuna pretesa per lo Stato
richiedente (cfr. art. 1 cpv. 4 AIMP). A sostegno di questa interpretazione
dell'art. 20 CEEstr depone infine nel concreto caso anche un manifesto
interesse di economia processuale: quello di far si che in prima istanza
una sola autorità - l'UFP - sia chiamata a statuire sulla consegna di
oggetti in relazione con gli stessi fatti peri quali l'estradizione è
divenuta impossibile. In effetti, se si dovesse ritenere che per i fatti
della domanda italiana del 5 luglio 1983 è applicabile unicamente il
diritto interno - cioè l'art. 74 AIMP relativo alla consegna di oggetti
all'infuori del procedimento estradizionale - la causa dovrebbe, per quei
fatti, esser rimessa per decisione all'autorità cantonale (art. 78 cpv. 1
e 79 AIMP): ciò rappresenterebbe un'inutile complicazione, da evitare
nella misura del possibile.

    d) Ciò premesso, si pone beninteso la condizione che anche i fatti
della domanda complementare italiana costituiscano infrazioni alle
quali l'estradizione concessa il 19 agosto 1983 avrebbe dovuto esser
estesa. Questo problema - che il Tribunale federale non ha esaminato nella
decisione del 21 maggio 1984 siccome in quella sede privo di interesse -
si presenta oggi e deve essere risolto quale pregiudiziale per la consegna
degli oggetti. Sulla questione il ricercato ha avuto modo di esprimersi
davanti all'UFP prima della decisione 17 gennaio 1984 di questa autorità,
e poi davanti al Tribunale federale nel ricorso di diritto amministrativo
del 15 febbraio 1984 rivolto contro tale decisione: non è quindi necessario
invitarlo a presentare ulteriori osservazioni.

Erwägung 6

    6.- (L'estradizione avrebbe dovuto esser concessa in estensione di
quella già accordata, anche per i fatti di bancarotta rimproverati a
Gelli nel mandato di cattura del 1o giugno 1983, prodotto con la domanda
complementare del 5 luglio successivo: la pregiudiziale riservata al
considerando 5d deve quindi considerarsi verificata.)

Erwägung 7

    7.- Secondo l'art. 20 par. 1 lett. a CEEstr sono da consegnare alla
Parte richiedente gli oggetti che "possono servire da mezzi di prova"
("qui peuvent servir de pièces à conviction"). Il ricorrente - invocando la
sentenza Grosby (DTF 97 I 372 segg.) - fa valere che è da rimettere allo
Stato richiedente - quale accessorio dell'estradizione - solo ciò che sta
con ogni verosimiglianza in una relazione di causalità con l'infrazione
per la quale è stata accordata l'estradizione e nega che tale condizione
sia adempiuta, tanto se ci si limitasse a considerare i fatti presi in
conto dal Tribunale federale nella sentenza del 19 agosto 1983, quanto
se - contrariamente alla sua tesi - si volessero ritenere anche quelli
del mandato di cattura del 1o giugno 1983.

    a) Il riferimento alla sentenza Grosby non giova al ricorrente:
non tanto per il fatto che essa si riferisce all'art. XII del Trattato
di estradizione con gli Stati Uniti d'America, formulato diversamente
dall'art. 20 CEEstr, quanto e soprattutto perché i passi della sentenza
invocati da Gelli non si riferiscono ai mezzi di prova (ciò che in quel
giudizio - loc.cit., pag. 383 - viene anzi espressamente escluso: "les
objets en cause ne peuvent guère entrer en considération comme moyen
de prouver les infractions reprochées à Grosby"), bensì concernono i
proventi del reato come tale; per tali proventi - come ancora si vedrà -
è logicamente richiesto ch'essi costituiscano il frutto, ossia trovino
nel reato la loro origine e provenienza. Per i mezzi di prova, invece,
come d'altronde specifica chiaramente il testo dell'art. 20 par. 1 lett. a
CEEstr, occorre e basta che gli oggetti "possano" servire a tal fine: è
sufficiente cioè che essi stiano in una qualche relazione con il delitto
perseguito oppure con il procedimento penale aperto in relazione con
tale delitto (SCHULTZ, op.cit., pag. 513 in alto e nota 16), ovverosia
che siano suscettibili di utilizzazione a titolo di prova.

    Naturalmente, ed in questo il ricorrente ha ragione, l'autorità
della Parte richiesta non può limitarsi, come già si è rilevato (supra,
consid. 3b), a trasmettere in blocco alla Parte richiedente tutti i
documenti e gli altri oggetti in possesso o nella disponibilità del
ricercato in modo affatto acritico e indiscriminato: ma essa non ha neppure
da investigare per stabilire nei dettagli se determinati documenti siano
per finire effettivamente rilevanti per l'inchiesta in corso all'estero
in merito ai reati rimproverati al ricercato, la quale potrebbe oltretutto
trovarsi in uno stadio iniziale. Alla consegna di materiale probatorio non
osterebbe neppure la circostanza che esso possa eventualmente permettere
allo Stato richiesto di precisare od eventualmente estendere le accuse
mosse al ricercato, il quale sarebbe comunque protetto dal principio della
specialità nella seconda di queste ipotesi. Un più esauriente controllo
di tale materiale probatorio, d'altronde, contraddirebbe per finire il
principio per cui, come il giudizio sulla colpevolezza, così anche la
valutazione definitiva del materiale probatorio è compito del giudice
(italiano) del merito e non di quello (svizzero) dell'estradizione
(cfr. sentenza 12 aprile 1978 in re Gratt e Keplinger, consid. 7b;
sull'applicabilità del principio di specialità anche in materia di
consegna di oggetti in relazione con l'estradizione, cfr. sentenza 12
luglio 1978 in re Grabowsky, consid. 2c). Che in materia di sequestro
e consegna di mezzi di prova in connessione con un'estradizione valgano
d'altronde criteri più larghi che non nel campo dell'assistenza giudiziaria
accessoria ("kleine Rechtshilfe"), nella quale si è in presenza di una
precisa domanda, è d'altronde già stato rilevato nella giurisprudenza e in
dottrina (cfr. sentenza 19 giugno 1985 in re Gelli, consid. 5b; MARKEES,
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Das Bundesgesetz vom 20. März
1981 (IRSG), SJK 421a, n. 3.312.1).

    b) Alla luce dei suesposti criteri, non si può negare - contrariamente
alla tesi ricorsuale - che i documenti sequestrati, rispettivamente
fotocopiati dall'originale possano servire quale mezzo di prova nel quadro
di un'inchiesta che ha tratto fra l'altro al dissesto dell'Ambrosiano di
Milano e ad una complessa ed intricata serie di operazioni finanziarie,
in cui sono coinvolti altri personaggi insieme con il ricercato. La tesi
ricorsuale, per cui sarebbe necessario che i documenti si riferiscano
direttamente a precisi versamenti, limitatamente ad epoche ben circoscritte
e relative ai due affari Savoia Assicurazioni e Banco Ambrosiano, non può
essere accolta perché eccessivamente riduttiva. Sufficiente è per contro
che si tratta per massima parte di annotazioni redatte verosimilmente
dallo stesso ricercato e relative ad operazioni finanziarie aventi
fra l'altro relazione con i conti costituiti in Svizzera e con la
sua situazione patrimoniale. Da un documento sembrano emergere dati
relativi alla spartizione di compensi tra personaggi - indicati con le
semplici iniziali - coinvolti nelle vicende dell'Ambrosiano. Non v'è
dubbio - e questo è decisivo - che ove imputazioni del genere di quelle
elevate in Italia contro Gelli e i suoi coprevenuti avessero dato luogo
ad un procedimento penale in Svizzera, le autorità inquirenti svizzere
sarebbero legittimate a sequestrare ed esaminare documentazioni del genere
che fossero rinvenute sul prevenuto o al suo domicilio. Non v'è quindi
motivo per non trasmettere all'Italia la documentazione sequestrata e,
rispettivamente, fotocopiata dall'originale.

    c) Resta quindi da esaminare, per quanto riguarda i documenti,
l'obiezione secondo cui alla loro consegna all'Italia osterebbe la
protezione della sfera segreta, ai sensi dell'art. 9 e 10 AIMP e con
riferimento all'art. 69 PP, di terzi non implicati nel procedimento.

    Il principio della supremazia del diritto convenzionale non si oppone
in linea di massima a questa obiezione fondata sul diritto interno, poiché
l'art. 20 CEEstr dispone che gli oggetti saranno sequestrati e consegnati
alla Parte richiesta "nella misura consentita dalla sua legislazione",
e rinvia cioè al diritto interno. L'UFP, nelle sue osservazioni, fa
tuttavia valere che gli art. 9 e 10 AIMP non possono esser applicati
nella procedura d'estradizione, poiché per la loro stessa natura essi
possono riferirsi soltanto all'"altra assistenza" (parte terza della
legge), come sarebbe dimostrato dal fatto che nel progetto del Consiglio
federale i disposti relativi alla sfera segreta erano previsti all'art. 61,
incluso appunto nella terza parte, e che essi furono trasferiti nella
prima parte per ragioni d'ordine politico (cfr. su tale divergenza tra
Consiglio degli Stati e Consiglio nazionale, risoltasi secondo la tesi del
primo: Boll.uff. CSt 1977 pag. 625 segg., CN 1979 pagg. 846 e 852, CSt 1980
pag. 216, CN 1980 pag. 1340 segg., CSt 1981 pag. 75 segg.). L'apprezzamento
dell'UFP a proposito della soluzione per finire ancorata nella legge
è condiviso da MARKEES, autore del progetto (SJK 412a, n. 1.133),
ed anche da SCHULTZ che, a proposito di tale trasferimento nella parte
generale, parla di "ausgesprochene parlamentarische Fehlentscheidung" (Die
Entwicklung der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen in der Schweiz,
Festschrift für Kurt Furgler, pag. 261; inoltre, Das neue Schweizer Recht
der internationalen Zusammenarbeit in Strafsachen, Zeitschrift für die
gesamte Strafrechtswissenschaft, 96/1984 pag. 603 e segg.).

    Nella sua sistematica, la soluzione adottata dal legislatore
mostra però la precisa volontà di questo di estendere l'applicazione
delle disposizioni sulla protezione della sfera segreta anche al campo
dell'estradizione, nella misura almeno in cui questa - intesa come
procedimento unitario - comprende anche provvedimenti che, come la
consegna di cose regolata dall'art. 34 AIMP, si caratterizzano appunto
quale "altra assistenza". Di tale volontà del legislatore il Tribunale
federale deve tener conto. Né può d'altronde essere asserito che, per la
natura delle cose, un'applicazione degli art. 9 e 10 AIMP sia esclusa nel
campo dell'estradizione: basti pensare al caso in cui, fra gli oggetti o
documenti in possesso del ricercato, si rinvenissero anche atti contenenti
informazioni riguardanti la sfera segreta di terzi del tutto estranei
al reato (sulla parziale applicabilità di queste norme, cfr. MARKEES,
SJK 421, n. 9.951.4).

    Nel caso concreto, tuttavia, ciò non giova al ricorrente. Egli
infatti non fa valere né tantomeno dimostra di essere autorizzato a
rappresentare terzi, i cui legittimi interessi sarebbero compromessi
dalla consegna di taluni documenti, né spiega in che cosa consisterebbe
la violazione della sfera segreta; e del resto tali terzi, avvertiti dal
ricorrente, si sarebbero potuti rivolgere direttamente all'UFP, come già
riconosciuto dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 97 I 385
consid. 6a; sentenza 7 novembre 1984 in re Schulte, consid. 5b). D'altra
parte, che ai documenti in questione non possa esser denegata rilevanza
probatoria nel quadro del procedimento in corso in Italia - eccezione
che Gelli è legittimato ad opporre in proprio, con l'effetto indiretto di
proteggere eventualmente anche terzi - già si è visto nelle considerazioni
precedenti. Infine, non si vede come alle persone che il ricorrente non
nomina potrebbe esser riconosciuta la qualità di terzi non implicati ai
sensi della giurisprudenza del Tribunale federale, nella misura in cui
esse fossero coinvolte nella stessa vicenda (cfr. DTF 107 Ib 255 consid.
2bb, 105 Ib 429 consid. 6; GAAC 46/1982 n. 68 pagg. 384 e 409; sentenza 8
febbraio 1984 in re Banque scandinave en Suisse S.A.). Ne viene che, per
quanto concerne la trasmissione dei documenti sequestrati in originale,
rispettivamente fotocopiati, nulla si oppone alla consegna all'Italia,
per cui il ricorso di diritto amministrativo su codesto punto dev'essere
respinto in quanto ricevibile.

Erwägung 8

    8.- Per quel che ha tratto alla consegna dei fondi e valori, v'è da
esaminare anzitutto se - come il ricorrente pretende - sia rilevante
dal punto di vista formale il fatto che l'UFP non abbia direttamente
ordinato il sequestro di beni, ma si sia appoggiato ad un sequestro
predisposto - con decisione del settembre 1982, risp. del 16 maggio
1983 - dal Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina. È
vero che - competente in virtù dell'art. 47 AIMP ad ordinare non solo
l'arresto (cpv. 1) dell'estradando, ma anche il sequestro di oggetti
e valori (cpv. 3), suscettibili di servire quali mezzi di prova o di
provenire dal reato (art. 45 cpv. 1 AIMP) - l'UFP non vi ha provveduto
nella procedura estradizionale. Ma tale omissione è priva di rilevanza:
l'UFP poteva infatti prescindere da una tale misura - la cui esecuzione
in applicazione dell'art. 49 cpv. 1 AIMP sarebbe comunque spettata
all'autorità cantonale - visto che il Procuratore pubblico sottocenerino,
sia pure fondandosi su altre disposizioni del diritto cantonale, già vi
aveva validamente provveduto; la situazione non è essenzialmente diversa
da quella in cui l'UFP prescinde dall'emanazione di un ordine di arresto
a fini estradizionali poiché il ricercato è già privato della libertà
per altra causa. D'altronde, dovesse la misura provvisionale presa dal
Procuratore pubblico sottocenerino decadere, l'UFP vi potrebbe sempre
supplire di propria iniziativa. Anche questa eccezione, pertanto, si
rileva infondata.

Erwägung 9

    9.- Il ricorrente obietta inoltre che alla consegna dei beni
all'Italia farebbero ostacolo, da un lato, il sequestro penale ordinato
dal Procuratore pubblico sottocenerino e, dall'altro, sequestri civili
ottenuti da terzi sugli stessi beni e più precisamente su parte degli
averi depositati presso la SBS e l'UBS di Ginevra. Anche queste obiezioni
non sono fondate.

    a) Il provvedimento preso dal Procuratore pubblico sottocenerino è una
semplice misura cautelativa, che non può far ostacolo all'applicazione
dell'art. 20 CEEstr: d'altronde, lo stesso decreto di quel magistrato
precisa che la misura è intesa a mantenere disponibile per il giudice
di merito, svizzero o straniero, i beni suscettibili di un provvedimento
definitivo.

    b) Per quanto concerne gli oggetti da consegnare, la Convenzione
stessa prevede innanzitutto che se essi sono suscettibili di sequestro o
confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di
una procedura penale in corso, "custodirli temporaneamente o rimetterli
sotto condizione di restituzione" ("les garder temporairement ou les
remettre sous condition de restitution") (art. 20 par. 3 CEEstr). La
Convenzione fa poi salvi i diritti che la Parte richiesta stessa o terzi
avessero acquisito sugli oggetti da consegnare e, per il caso che tali
diritti esistano, sancisce l'obbligo dello Stato richiedente - terminato
il processo - di restituirli il più presto possibile e senza spese alla
Parte richiesta (art. 20 par. 4). In questo paragrafo, la Convenzione
non fa differenza fra gli oggetti che possono servire quali mezzi di
prova (par. 1 lett. a) e quelli che provengono dal reato, siano essi il
prodotto vero e proprio di questo oppure il bottino (par. 1 lett. b).
D'altra parte però, come risulta dal primo paragrafo dell'art. 20 CEEstr,
l'obbligo di sequestrare e consegnare gli oggetti previsti dalle lett. a
e b sussiste per la Parte richiesta solo "nella misura consentita dalla
sua legislazione" ("dans la mesure permise par sa législation"). Discende
da questo rinvio esplicito al diritto nazionale dello Stato richiesto che
le disposizioni dell'AIMP sono applicabili, non ostandovi la Convenzione
(art. 1 cpv. 1 AIMP; supra, consid. 7c). Ora l'AIMP, analogamente alla
Convenzione, dispone all'art. 34 - inserito nella parte seconda, capitolo
1, relativo alle condizioni generali dell'estradizione - che i diritti
delle autorità e quelli acquisiti in buona fede da terzi sugli oggetti
e i beni da consegnare sono salvi e riservati (cpv. 3), e che se tali
diritti sono contestati, gli oggetti e i beni non possono essere liberati
("freigegeben", "délivrés à l'ayant droit") prima della decisione della
competente autorità giudiziaria o prima che l'autorità competente per
la liberazione vi abbia acconsentito (cpv. 4). D'altro canto, l'art. 59
AIMP - inserito nella stessa parte seconda, capitolo 2, alla sezione 5,
concernente l'esecuzione dell'estradizione - distingue quanto alla consegna
effettiva tra gli oggetti che servono allo Stato richiedente quali mezzi
probatori e gli altri oggetti o beni di cui lo Stato richiedente non
abbisogna come mezzi di prova. Questi ultimi possono essere trattenuti
("zurückbehalten", "retenus"), segnatamente se debbono essere restituiti
ad una persona lesa che abita in Svizzera (art. 59 cpv. 1 lett. a), se una
persona estranea al reato rende verosimile di avere su di essi diritti
acquisiti in buona fede in Svizzera e le sue pretese non sono garantite
(lett. b), oppure se sono necessari per un procedimento penale pendente
in Svizzera (lett. c). Per contro, come appare logico alla luce della
loro finalità, gli oggetti costituenti mezzi di prova debbono essere
consegnati: se ricorrono però le stesse condizioni testé esaminate, al
momento della loro consegna può essere richiesta la restituzione gratuita
(art. 59 cpv. 2 AIMP). È chiaro a tal proposito che, se si vuole fondare
l'obbligo convenzionale alla restituzione (art. 20 par. 4 CEEstr), la
Parte richiesta deve formulare tale riserva in modo da consentire allo
Stato richiedente di decidere eventualmente di accettare la consegna
munita del vincolo di restituzione o magari di rinunciare alla stessa
(SCHULTZ, Das schweiz. Auslieferungsrecht, pag. 523). Se nessuna riserva
è formulata, lo Stato richiedente è comunque libero di disporre degli
oggetti consegnati conformemente alle disposizioni del proprio diritto,
segnatamente - secondo i casi - di restituirli al perseguito, o di
confiscarli, o di utilizzarli per coprire le spese giudiziarie o per
rimetterli al loro legittimo proprietario o per indennizzare il leso
(SCHULTZ, Das schweiz. Auslieferungsrecht, pag. 518 e nota 45).

    Nel caso in esame, trattandosi dei mezzi di prova (documenti) di cui
s'è detto al considerando 7, nulla osta alla loro consegna incondizionata
alla Repubblica Italiana, dato che è pacifico che nessuna pretesa è
stata avanzata. Per quanto ha tratto invece ai fondi e valori - che
non abbisognano di per sé alla Parte richiedente quali mezzi di prova
(cfr. infra, consid. 10) - consta dall'incarto che terzi hanno fatto valere
dei diritti ed hanno ottenuto in particolare dei sequestri: l'UFP dovrà
pertanto tutelare le loro ragioni in applicazione degli art. 34 cpv. 4
AIMP, 59 AIMP e 20 par. 1 e 4 CEEstr e segnatamente trattenere codesti
fondi e valori, nella misura del necessario, sino alla sentenza definitiva
del giudice civile svizzero competente. Con queste considerazioni,
risulta quindi evasa anche questa ulteriore censura sollevata da Gelli
nel proprio gravame.

Erwägung 10

    10.- Resta da esaminare l'obiezione ricorsuale secondo cui fa ostacolo
alla consegna dei beni e valori l'assenza di una relazione con i reati
per i quali l'estradizione è stata o avrebbe dovuto essere accordata.

    a) A tal proposito giova ricordare che non si tratta di un
caso d'applicazione dell'art. 20 par. 1 lett. a CEEstr, cioè della
consegna di mezzi di prova. È vero che i depositi ed averi bancari sono
suscettibili anche di costituire mezzi di prova per il procedimento in
corso in Italia. A tal fine probatorio non è però indispensabile la loro
consegna, ma basta quella dei documenti bancari che attestano la loro
esistenza. Analogamente al caso Grosby (DTF 97 I 383 consid. 5b), in gioco
è invece la consegna di oggetti provenienti dal reato in applicazione
dell'art. 20 par. 1 lett. b CEEstr e cioè - non essendovi nel caso
in rassegna prodotti del reato in senso proprio, come falsa moneta,
falsi oggetti d'arte, ecc. - del frutto o bottino del reato ("Beute")
(SCHULTZ, Das schweiz. Auslieferungsrecht, pag. 514 n. 3; MARKEES, SJK
422, n. 2.13.3), e più precisamente del provento di quei fatti per i
quali l'estradizione è stata o avrebbe dovuto essere concessa.

    Diversamente dai mezzi di prova, per i quali basta che essi possano
essere utilizzati a fini probatori, per i beni patrimoniali dell'estradato
occorre che sia sufficientemente sostanziato nella domanda che essi
sono stati in effetti acquisiti direttamente o indirettamente per mezzo
del reato motivante l'estradizione, o quantomeno che tale provenienza
delittuosa sia resa altamente verosimile (DTF 97 I 383/84 consid. 5b). Un
indiscriminato sequestro e la successiva consegna del patrimonio
dell'estradato che non provenga da tale reato non sono coperti dalla
Convenzione, così come non lo erano nei trattati bilaterali anteriormente
conclusi dalla Svizzera, che sono sempre stati interpretati in tal
modo anche quando non menzionavano esplicitamente codesta limitazione
(DTF 103 Ia 622 consid. 4a, 97 I 383/84, 53 I 321/24, 47 I 122/23, 34
I 369 consid. 5, 31 I 694 consid. 5; cfr. anche sulla sequestrabilità
fondata sulla procedura penale cantonale di beni provenienti dal reato,
DTF 101 IV 378/79 consid. 3b e 76 I 100/102). Per quel che ha tratto ai
beni patrimoniali che provengono - specie se indirettamente - dal reato,
si giustifica di esigere che la domanda dello Stato richiedente sia
particolarmente esaustiva e precisa: un esposto indeterminato e generico
non è sufficiente, come non è sufficiente in materia d'estradizione una
domanda che non enunci con la necessaria precisione i fatti addebitati al
ricercato, si da consentire al giudice dell'estradizione di determinarsi in
punto alla loro punibilità secondo il diritto svizzero (sentenza 21 maggio
1986 in re Kisacik, concernente una richiesta d'estradizione presentata
dall'Italia). Un certo rigore in questo campo è doveroso, specie con
riguardo alle domande che possono pervenire in futuro da Stati che non
hanno aderito alla Convenzione o le cui domande non potessero fondarsi né
su di essa né sulla CEAG, ma fossero rette unicamente dal diritto interno
(art. 74 AIMP). Una consegna di cose che non obbedisse a criteri chiari
e dovesse colpire anche beni che non costituiscono il frutto del reato,
lederebbe il diritto di proprietà del ricercato.

    b) Come risulta dal dispositivo della decisione impugnata, l'UFP
ha concesso indistintamente all'Italia la consegna di tutti i valori
patrimoniali nella disponibilità di Gelli presso l'UBS e la SBS di Ginevra
sequestrati per ordine del Procuratore pubblico sottocenerino. A questi
beni, giusta il dispositivo, dovrebbero aggiungersi tutti gli altri valori
che potessero trovarsi presso altri istituti di credito, aventi dipendenza
con la richiesta italiana del 23 agosto 1983. Nella decisione impugnata
non è contenuto alcun considerando specifico né circa la consistenza di
tali averi presso l'UBS e la SBS, né circa la loro provenienza dai reati
per i quali l'estradizione è stata accordata. Dal riferimento all'ordine
di sequestro emanato dal Procuratore pubblico sottocenerino si può però
dedurre che - implicitamente - l'UFP ha considerato che i motivi addotti
in tale risoluzione a sostegno del sequestro si attagliano anche per
fondare la decisione di consegna.

    Nelle osservazioni al ricorso l'UFP - in punto all'esistenza
della relazione richiesta dall'art. 20 par. 1 lett. b CEEstr tra i
reati motivanti l'estradizione ed i beni patrominiali di cui, quali
"producta sceleris", è ordinata la consegna - si limita ad addurre che a
Gelli "vengono imputati delitti patrimoniali (complicità tra l'altro in
trasferimenti illeciti di capitali da Nassau)", che "il procedimento penale
svizzero per ricettazione sta in dipendenza con i reati imputati al Gelli
in Italia", ed a concludere che "il blocco ordinato dal Procuratore
pubblico sottocenerino ha perciò una dipendenza con la richiesta
italiana". Da queste argomentazioni si deve pertanto ricavare che l'UFP,
per giustificare la decisione di consegna in applicazione dell'art.
20 par. 1 lett. b CEEstr, fa proprie le considerazioni addotte dal
Procuratore pubblico sottocenerino nella decisione del 16 maggio 1983 per
fondare il sequestro provvisionale del patrimonio di Gelli presso le due
banche ginevrine in applicazione dell'art. 120 CPP/TI.

    Per la verità, ci si potrebbe chiedere se questo generico rinvio alla
decisione di un'altra autorità soddisfi le esigenze di motivazione che
fanno parte del diritto d'essere sentito assicurato dall'art. 4 Cost. e
dall'art. 35 PA (DTF 105 Ib 248/50 consid. 2a, 104 Ia 213/14, 96 I 273;
SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, pag. 135): dato però
che il decreto di sequestro del Procuratore pubblico sottocenerino è
noto al ricorrente ed ai suoi legali ed è stato oggetto di impugnative
in sede cantonale e federale, si può rispondere per l'affermativa, con
riserva beninteso dell'esame di merito.

Erwägung 11

    11.- È quindi da indagare se i motivi addotti dal Procuratore
pubblico sottocenerino a sostegno del sequestro fondato sull'art. 120
CPP/TI possano esser posti alla base anche della decisione di consegna
ai sensi dell'art. 20 par. 1 lett. b CEEstr.

    a) Per la consegna fondata sull'art. 20 CEEstr entrano esclusivamente
in considerazione i fatti ritenuti nella sentenza di estradizione del
Tribunale federale del 19 agosto 1983 e - come s'è visto ai considerandi 5
e 6 - quelli contenuti nella domanda complementare italiana del 5 luglio
1983. Data la natura delle cose, possono esser trascurate le imputazioni di
calunnia e millantato credito e occorre concentrarsi sui fatti motivanti
le imputazioni di truffa (affare Savoia Assicurazioni) e di concorso in
bancarotta fraudolenta (Banco Ambrosiano).

    aa) Per quanto attiene all'affare Savoia Assicurazioni, secondo
l'interpretazione della domanda italiana data dal Tribunale federale
nella sentenza del 19 agosto 1983 (consid. 7b-c, non pubblicato in DTF
109 Ib 317 segg.), Gelli è considerato implicato nella faccenda per aver
incassato in Italia tre assegni circolari di 10 milioni di lire ognuno
emessi in relazione a queste operazioni. Non è sostenuto da nessuno che
tali proventi del supposto reato siano stati trasferiti in Svizzera,
segnatamente siano finiti sui conti delle banche di Ginevra. Per quanto
riguarda questa imputazione, pertanto, non esistono fondi in Svizzera la
cui consegna potrebbe entrare in linea di conto.

    ab) Per quanto riguarda la bancarotta del Banco Ambrosiano, entrano
in considerazione l'ordine di cattura 17 settembre 1982 dei Sostituti
Procuratori della Repubblica di Milano ed il mandato di cattura 1o giugno
1983 del Giudice istruttore di Milano.

    Secondo l'ordine di cattura del 17 settembre 1982, il defunto Roberto
Calvi, nella sua duplice qualità di Presidente del Banco Ambrosiano
S.p.A. in Milano e del Banco Ambrosiano Holding Lussemburgo, avrebbe
disposto che gli istituti americani consociati di Nassau, Managua e/o
Lima effettuassero accrediti per la somma complessiva di ca 70 milioni
di dollari USA presso banche svizzere, segnatamente l'UBS di Ginevra,
su conti di cui disponevano Gelli o persone a lui facenti capo, e ciò nel
primo semestre del 1982. Nell'opposizione a suo tempo proposta contro la
domanda d'estradizione, il ricercato aveva tra l'altro obiettato che questa
accusa si era rivelata falsa e che nessun importo in detto periodo era
stato accreditato sui suoi conti di Ginevra. Nella sentenza del 19 agosto
1983 il Tribunale federale, dopo aver rilevato che il suo esame doveva
limitarsi ai fatti contenuti nell'ordine di cattura del 17 settembre
1982, aveva considerato che non spettava al giudice dell'estradizione
di effettuare accertamenti per verificare se tali fatti fossero esatti
oppure, come sosteneva il ricercato, erronei. In particolare, il Tribunale
federale aveva a quel momento rifiutato di richiamare atti dalla Procura
pubblica sottocenerina (DTF 109 Ib 324/25 consid. 11b), non trattandosi
della verifica di un alibi ma del tema generale della colpevolezza,
da lasciare al giudice italiano del merito.

    Diversa è invece la situazione odierna, dove si tratta di giudicare
se debbano rimettersi all'Italia somme costituenti prodotto del reato
ed accreditate sui conti del ricercato nelle circonstanze di fatto
e di tempo descritte nell'ordine di cattura del 17 settembre 1982 e
nella relativa documentazione. Ora, né dalla motivazione dell'UFP,
né dal decreto di sequestro del Procuratore pubblico sottocenerino,
pur ampiamente motivato, risulta che dal suddetto preteso versamento di
70 milioni di dollari proveniente dalle consociate americane del Banco
Ambrosiano siano affluite somme sui conti di Gelli nel primo semestre
del 1982: i documenti prodotti con il ricorso di diritto amministrativo
a sostegno della tesi del ricercato (lettere 19 ottobre 1982 al Giudice
istruttore Harari, 21 marzo 1983 al Procuratore pubblico Bernasconi e
19 ottobre 1982 al Giudice istruttore Harari) e già anteriormente noti
all'Ufficio federale di polizia, non sono stati minimamente contestati
da quest'ultimo nella risposta al ricorso. Si deve quindi concludere con
riferimento ai fatti menzionati nell'ordine di cattura del 17 settembre
1982 che - quantomeno allo stadio attuale della procedura - non risultano
esser stati effettuati sui conti ginevrini del ricercato accrediti come
quelli descritti nel predetto ordine di cattura, qui determinante.

    Diversa è invece la situazione per quanto concerne il mandato di
cattura del 1o giugno 1983 (cfr. supra, consid. 6). Relativamente a
questo mandato risulta infatti che il conto di Gelli presso l'UBS è stato
accreditato il 4 ed il 13 maggio 1981 delle somme di rispettivamente 7
milioni e 1,5 milioni di dollari USA, provenienti dal bonifico iniziale
di 95 milioni di dollari (cfr. DTF 109 Ib 324 consid. 10b; decreto di
sequestro del Procuratore pubblico sottocenerino, pag. 23). La materialità
del versamento non è d'altronde contestata da Gelli, che le attribuisce
tuttavia causa legittima. Per quanto riguarda questo mandato di cattura,
è quindi assodata l'esistenza di un provento del reato di 8,5 milioni di
dollari, come sostenuto nella domanda italiana di estradizione.

    b) Anteriore al predetto mandato di cattura, il decreto di sequestro
del 16 maggio 1983 emanato dal Procuratore pubblico sottocenerino
colpisce però tutti i beni in disponibilità di Gelli presso le due banche
ginevrine per un importo che - secondo la valutazione fornita dalle
banche depositarie allo stesso magistrato con lettere del 2 e 4 maggio
1983 - ammontava a circa 112 milioni di franchi svizzeri complessivamente
(decreto citato, pag. 4). Secondo la documentazione fatta raccogliere dal
Giudice delegato tramite l'UFP e da questo rimessa al Tribunale federale,
tale importo - valuta al 31 dicembre 1985 - è nel frattempo aumentato. La
base del sequestro deducibile dal decreto suddetto del Procuratore
pubblico è molto più larga di quanto risulta dal mandato e dagli ordini di
cattura testé menzionati: esso tiene infatti conto del procedimento penale
italiano, e segnatamente dell'ordine di cattura del 17 settembre 1982, ma -
come espressamente viene rilevato - non si limita ad esaminare i periodi
e le modalità esecutive menzionate in quest'ordine, né si restringe al
solo primo semestre del 1982. Per assidere il sequestro, si ipotizzano nel
decreto del Procuratore sottocenerino reati commessi da terzi all'estero,
in particolare nell'ambito della gestione del Banco Ambrosiano da parte
del defunto Roberto Calvi da solo o in concorso con altri, reati commessi
da Gelli all'estero, in particolare quelli in danno del Banco Ambrosiano
di cui all'ordine di cattura del 17 settembre 1982, ma comprensivi anche
di elementi costitutivi di truffa e d'appropriazione indebita, ed inoltre
reati perpetrati anche nei confronti di Calvi (estorsioni); in seguito,
si prospettano intermediazioni o protezioni ricompensate in modo indebito
sotto forma di provvigioni sproporzionate, nonché prestazioni fiduciarie
illecite per conto di terzi. Dalla lettura della motivazione del decreto
risulta certo con chiarezza che il Procuratore pubblico ha ritenuto la
sussistenza di indizi giustificanti il sospetto che l'intero complesso
di beni oggetto del sequestro ordinato sia di provenienza delittuosa
o quantomeno illecita (questione sulla quale il Tribunale federale
non è in questa sede chiamato a pronunciarsi): ma emerge altresì con
altrettanta chiarezza che - all'infuori dell'accredito complessivo di
8,5 milioni di dollari USA - gli altri fondi, parzialmente esistenti in
epoca anteriore ai fatti rilevanti per l'estradizione, hanno un'origine
che non si identifica con quella descritta nei mandati di cattura italiani
motivanti l'estradizione.

    c) Contrariamente all'opinione dell'UFP, non si può quindi concludere
che possano trasmettersi all'Italia puramente e semplicemente tutti i
beni sequestrati dal Procuratore pubblico sottocenerino. La situazione
è nettamente diversa da quella descritta nel già citato caso Grosby
(DTF 97 I 383/84 consid. 5b), ove il Tribunale federale era giunto alla
conclusione che la persona ricercata (per traffico di stupefacenti) traeva
da tale illecito commercio tutti i mezzi di sussistenza e che tutto il
suo patrimonio era formato dal prodotto di tale attività delittuosa. Essa
è invece paragonabile a quella descritta nelle sentenze apparse in DTF
53 I 320 segg. e 47 I 121/23, ove il Tribunale federale ha esattamente
esaminato la questione della provenienza del reato. In virtù dell'art. 20
par. 1 lett. b CEEstr può esser considerata provento del reato per il quale
l'estradizione è stata o avrebbe dovuto essere accordata unicamente la
somma di 8,5 milioni di dollari USA, oltre accessori, affluita sui conti
di Gelli presso l'UBS alle date menzionate: su tal punto il ricorso deve
quindi essere accolto e la decisione dell'UFP dev'essere annullata nella
misura in cui va oltre.

    d) Per evitare ogni equivoco va subito precisato, in primo luogo,
che questa conclusione non comporta minimamente che il sequestro ordinato
dal Procuratore pubblico sottocenerino per l'ulteriore sostanza di Gelli
presso l'UBS e la SBS di Ginevra venga a cadere.

    La presente decisione non comporta neppure, in secondo luogo, che sia
esclusa - nel quadro di questa procedura d'estradizione - la rimessa di
ulteriori beni o valori dei predetti depositi, ove fosse reso attendibile
che altri importi, oltre gli 8,5 milioni di dollari, provenienti dalle
erogazioni fatte alla Bellatrix S.A. in Panama di cui è discorso nel
mandato di cattura del 1o giugno 1983, siano per altri canali pervenuti
sui conti di Gelli. È quanto sembrano affermare, in una lettera del 12
febbraio 1986 indirizzata all'UFP e da questo rimessa per conoscenza al
Tribunale federale il 19 febbraio successivo, i due Giudici istruttori
milanesi Pizzi e Bricchetti, con riferimento a affermati versamenti da
conti Ortolani su conti Gelli del 13 febbraio 1981 (8'150'000.-- dollari),
del 6 marzo 1981 (2'500'000.-- dollari) e del 23 aprile 1981 (3'000'000.--
di dollari). Su tal punto la causa, non istruita, dev'essere rinviata
all'UFP perché provveda a quanto occorre, dopo aver richiesto - se del
caso - più precise informazioni ai magistrati italiani ed aver sentito
il patrono del ricorrente.

    In terzo luogo, la presente decisione non esclude che nel quadro non
di questa procedura convenzionale di estradizione, ma di una procedura di
assistenza giudiziaria fondata unicamente sul diritto svizzero (art. 74
AIMP), altri fondi tra quelli sequestrati a Gelli possano esser rimessi -
nella misura in cui provengano da altri reati - alle autorità italiane
che ne facessero domanda.

Entscheid:

      Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso di diritto amministrativo è respinto nella misura in cui
è ricevibile per quanto riguarda la consegna alla Repubblica Italiana dei
documenti di cui alla lettera a della decisione dell'UFP del 5 marzo 1984;
per il resto, il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto
nel senso dei considerandi, il dispositivo b della decisione impugnata
è annullato e la causa è rinviata su tal punto all'UFP per nuova decisione.