Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 IA 315



112 Ia 315

48. Estratto della sentenza 2 luglio 1986 della I Corte di diritto pubblico
nella causa P. SA c. Comune di L., Consiglio di Stato e Gran Consiglio
del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico) Regeste

    Art. 22ter BV; Zuweisung eines Grundstücks ins übrige Gemeindegebiet.

    1. Gesetzliche Grundlage und Kriterien für die Errichtung einer Zone
ohne spezifische Bestimmung (E. 3a).

    2. Das öffentliche Interesse gestattet die Aufschiebung der
definitiven Zuweisung einer Fläche nur dann, wenn eine Ungewissheit
besteht hinsichtlich der künftigen Nutzung; im konkreten Fall ist diese
Voraussetzung nicht gegeben (E. 3b).

Sachverhalt

    A.- La P. SA è proprietaria di fondi nel Comune di L., che si estendono
su una superficie non edificata e in parte boschiva di oltre un ettaro,
per i quali la società aveva ottenuto dei permessi di costruzione
rimasti inutilizzati. Una nuova licenza edilizia è stata rifiutata,
in ultima istanza dal Tribunale federale, per il contrasto con il piano
regolatore che ha inserito l'appezzamento nella zona residua e nella zona
forestale. La P. SA ha impugnato senza successo la pianificazione davanti
al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio. Contro l'ultima decisione essa
ha interposto un ricorso di diritto pubblico, che il Tribunale federale
ha accolto nel senso dei considerandi.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- Da un punto di vista materiale la P. SA stima che il provvedimento
nei suoi confronti sia inconciliabile con l'art. 22ter Cost., in quanto
carente di una base legale, non sorretto da un interesse generale
prevalente a ridurre i terreni edificabili già rari nella località, in
contrasto con la natura dei fondi, e in ogni caso sproporzionato nella
scelta dell'intervento.

    a) Nel Cantone Ticino i piani regolatori comunali, che esprimono
la volontà dell'organo legislativo (art. 18 cpv. 1 LE) ed entrano in
vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato (art. 25 cpv. 1 LE),
devono suddividere il territorio, ai fini di un'organizzazione razionale
e di uno sviluppo armonico (art. 15 cpv. 1 lett. a LE) in diverse zone
dall'utilizzazione determinata, fra le quali è prevista quella residua
(art. 16 cpv. 2 lett. a LE). Ciò costituisce una base legale chiara e
univoca, sufficiente anche al libero esame che deriverebbe da una grave
restrizione del diritto di proprietà (DTF 110 Ia 169 consid. 7a, 110 Ib
139 consid. 3 con riferimenti), per i vincoli imposti agli immobili della
ricorrente. La definizione di una tale area è pure conforme al diritto
federale, a condizione che siano stabilite le altre zone da delimitare in
priorità (DTF 110 Ib 267). Le fasce di utilizzazione contemplate nella LE
rispecchiano sostanzialmente le esigenze della pianificazione territoriale
e prescrivono le zone, anche agricole, richieste dagli art. 14 e segg. LPT.

    Nell'opinione di SCOLARI (Commentario della legge edilizia, n. 51
all'art. 16) la zona residua comprende ogni superficie senza destinazione
speciale, segnatamente tutto il territorio improduttivo. Nella fattispecie
non si tratta di terreni sterili e la decisione del Consiglio di Stato
lascia piuttosto supporre una sorta di zona riservata, con la rinuncia
a conferirle per il momento uno scopo particolare e la possibilità di
estendere nell'avvenire la zona edificabile. Anche questa misura è di
principio ammissibile, tanto per il diritto federale (art. 18 cpv. 2
LPT), quanto per l'ordinamento cantonale: SCOLARI, nell'opera e al punto
citati, parla infatti di territorio di riserva e di transizione che potrà
successivamente venire incluso nelle future zone di sviluppo o di verde.

    b) L'istituzione di una zona residua adempie il requisito
costituzionale dell'interesse pubblico se risponde a corretti intenti
urbanistici, che il Tribunale federale esamina liberamente salvo in
presenza di circostanze locali, meglio conosciute e valutate dalle
autorità cantonali (DTF 110 Ia 172 consid. 7aa). In ossequio all'obbligo
di pianificare (art. 2 LPT) ed ai principi che lo dirigono (art. 3 LPT)
ciò si verifica normalmente quando al momento di disporre i criteri di
utilizzazione una determinata area non può ricevere una collocazione
definitiva per ragioni inerenti alla pianificazione (cfr. DTF 109 Ib 25
consid. 4d, 107 Ib 336 consid. 3). Ad un comune non è concesso invece di
lasciare una superficie nel territorio residuo per motivi di altra indole,
ad esempio perché vuole semplicemente preservarla da un'edificazione il
più a lungo possibile (DTF 110 Ia 53 consid. 4). In assenza di fondati
argomenti che giustifichino il differimento di una precisa assegnazione
il comune deve manifestare le sue intenzioni, e cioè creare una zona
verde o una residenziale, oppure entrambe in ragionata delimitazione.

    Sotto l'aspetto pianificatorio di regola non è contestabile che l'area
posta a margine del territorio edificabile, prevista per un successivo
azzonamento, sia attribuita alla zona residua con funzioni di riserva,
allorché lo sviluppo urbano non è ancora chiaramente percepibile e sono
dunque incerte le modalità pratiche e temporali dell'ulteriore inserimento
in una delle diverse zone. Nel caso concreto non ci si trova tuttavia
in questa situazione: gli immobili della ricorrente, noti al Tribunale
federale per il sopralluogo esperito nella causa edilizia, sono attorniati
da zone di utilizzazione definitive e nella parte inferiore coperti da
bosco (zona forestale, art. 18 cpv. 3 LPT e art. 16 cpv. 2 LE). Essi
confinano con zone residenziali o di attrezzature e edifici pubblici;
per rendere accessibile quest'ultima zona, contigua a oriente, è da tempo
progettata la costruzione di una strada rionale.

    In queste condizioni la fattispecie non si differenzia in modo
notevole dalla richiamata DTF 110 Ia 51 e segg.: un appezzamento situato
in mezzo a zone di utilizzazione definitive, in prevalenza edificate, è
attribuito al territorio di riserva senza il supporto di motivi oggettivi,
che peraltro dovevano essere addotti già secondo la giurisprudenza in
vigore al momento della decisione (cfr. DTF 103 Ia 253). Le autorità
cantonali non paiono anzi concordi sulle ragioni dell'attribuzione. Il
rapporto della commissione speciale al messaggio municipale concernente
il piano regolatore della frazione, sottoposto al Consiglio comunale,
proponeva di togliere i fondi dal territorio edificabile per inserirli
nella zona residua, in conseguenza del valore paesaggistico mostrato
dal pendio, che si collega senza soluzione di continuità attraverso i
terreni comunali con un parco naturale. Il Consiglio di Stato prima e il
Gran Consiglio poi hanno invece argomentato con l'estensione della zona
edificabile comunale, giudicata persino eccessiva, per salvaguardare
una porzione di territorio ai successivi bisogni di insediamento. Se
si perseguono i fini enunciati dal Comune non è possibile decretare una
zona di riserva, ma occorre stabilire una zona verde. Se al contrario la
tutela del paesaggio tollera delle costruzioni, sia pure limitate come
il Municipio ammette nelle osservazioni al ricorso di diritto pubblico,
dev'essere esaminato il problema di una parziale destinazione all'edilizia,
magari nella forma del piano particolareggiato secondo l'art. 16 cpv. 4 LE.

    Sulla base di queste considerazioni bisogna riconoscere che
l'attribuzione dei terreni alla zona residua non è giustificata da un
interesse pubblico sufficiente, siccome non è sorretta da pertinenti
riflessioni di ordine pianificatorio. In effetti non è possibile dedurne
perché l'area, alquanto ristretta in rapporto all'intero territorio
comunale, non ha potuto essere adibita ad un'utilizzazione definitiva
corrispondente allo scopo voluto, che fosse una zona verde, residenziale
o mista, con l'emanazione del piano regolatore.