Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 V 226



108 V 226

50. Sentenza del 25 marzo 1982 nella causa P. contro Cassa cantonale di
compensazione e Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano Regeste

    Art. 48 Abs. 2 Satz 2 IVG. Massgebend für den Leistungsanspruch
während einer Zeitspanne, welche über die der Anmeldung vorangehenden
12 Monate zurückreicht, sind im Sinne dieser Bestimmung die Kenntnis des
anspruchsbegründenden Sachverhalts von seiten des Versicherten oder seines
gesetzlichen Vertreters sowie die rechtzeitige Vornahme der Anmeldung
seit der Kenntnisnahme.

Sachverhalt

    A.- L'assicurato P., nato nel 1943, è affetto da grave schizofrenia
di tipo processuale con manifestazioni paranoidi e catatoniforme senza
possibilità di cura e di inserimento, dal profilo medico, in un'attività
lavorativa proficua. A causa dell'affezione dal 1963 egli è totalmente
dipendente dal punto di vista economico dai suoi familiari.

    Per l'assicurato, successivamente a ripetuti suoi rifiuti, è stata
presentata il 19 gennaio 1979 una domanda di rendita d'invalidità. Con
decisione del 27 marzo 1980 la Cassa di compensazione gli ha assegnato una
rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1o gennaio 1978, limitando
l'inizio del diritto alla prestazione agli ultimi 12 mesi precedenti la
domanda, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 48 cpv. 2 LAI
(prima frase).

    B.- L'interessato ha fatto proporre ricorso contro la decisione
amministrativa postulando l'erogazione della rendita a contare dal 1o
gennaio 1968. A sostegno del gravame veniva asserito che, pur essendo
invalido in misura pensionabile, l'insorgente si era sempre rifiutato
di presentare la domanda ignorando, date le sue condizioni psichiche,
i fatti motivanti il diritto.

    Con giudizio del 22 luglio 1980 il Tribunale cantonale ha disatteso le
conclusioni dell'insorgente. Secondo i primi giudici i certificati medici
comprovavano che lo stato psichico di P. era notevolmente compromesso
già nel 1963, lo era stato in seguito e che solo nel 1979 il medico
curante era riuscito a convincerlo a chiedere l'erogazione di una rendita
d'invalidità. Se il suo stato di salute non gli aveva permesso di rendersi
conto dei fatti che davano origine al diritto e l'insorgente poteva
invocare la scemata capacità di discernimento, la stessa esimente non
poteva essere riconosciuta ai genitori che concretamente avevano continuato
a provvedere al suo sostentamento. Poiché essi avrebbero legittimamente
potuto sostituirsi a lui per quanto attiene alla capacità di agire e che
tale facoltà non era stata utilizzata per dei motivi ininfluenti ai fini
del gravame, la restituzione dei termini prevista dall'art. 48 cpv. 2
LAI non poteva essere concessa.

    C.- Con il ricorso di diritto amministrativo per P. si ribadisce la
richiesta di erogazione di una rendita intera d'invalidità a decorrere
dal 1o gennaio 1968. Si protestano spese e ripetibili di sede cantonale e
federale, si asserisce che la motivazione del querelato giudizio sarebbe in
contrasto con quanto asserito nella sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni in DTF 102 V 117 - dal momento che il ricorrente era stato
oggettivamente nell'impossibilità di presentare una domanda di rendita -
indipendentemente dal fatto che i suoi congiunti non avessero esercitato
il loro diritto originario di inoltrare l'istanza, diritto che riservava
loro la facoltà, ma non costituiva un obbligo di compiere tale atto.

    La Cassa di compensazione propone la disattenzione del
gravame. L'ufficio federale delle assicurazioni sociali per contro ne
postula l'accoglimento parziale nel senso che il diritto a rendita sia
da riconoscere al ricorrente retroattivamente al massimo per un periodo
di 5 anni.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- Secondo l'art. 48 cpv. 1 LAI il diritto al pagamento di
prestazioni non riscosse si estingue in 5 anni dalla fine del mese per
il quale la prestazione era dovuta. Il cpv. 2 di questa norma prescrive
tuttavia che se l'assicurato si annuncia più di 12 mesi dopo l'inizio del
diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti
la richiesta. Per la seconda frase del medesimo capoverso esse sono
assegnate per un tempo anteriore se l'assicurato non poteva conoscere
i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro 12 mesi da
quando ne ha avuto conoscenza.

    In virtù dell'art. 66 OAI sono legittimati alla richiesta
l'assicurato o il suo rappresentante legale e, per lui, il coniuge,
i parenti consanguinei in linea diretta e i fratelli e le sorelle, come
anche le autorità o i terzi che assistono regolarmente l'assicurato o ne
hanno durevole cura.

Erwägung 2

    2.- Nell'evenienza concreta è pacifico che il ricorrente sia invalido
in misura superiore ai due terzi dal 1963. Controversa è la questione di
sapere se, essendo stato annunciato all'assicurazione per l'invalidità
più di 12 mesi dopo l'inizio del diritto a rendita, egli abbia diritto al
versamento della prestazione per i 5 anni precedenti la domanda depositata
il 19 gennaio 1979, quindi dal gennaio del 1974. Un versamento della
prestazione per un tempo anteriore è escluso dal termine perentorio di
5 anni (art. 48 cpv. 1 LAI; DTF 100 V 118 lett. c in fine; v. anche
cfr. marg. 1155.1 delle Direttive concernenti le rendite, supplemento del
1o gennaio 1974, edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
e applicabili nella fattispecie).

Erwägung 3

    3.- Secondo i principi giurisprudenziali enunciati in DTF 102 V 117
lett. c l'assicurato può prevalersi dell'impossibilità in cui si trovava di
agire entro il termine previsto dall'art. 48 cpv. 2 LAI anche quando una o
più persone di quelle enumerate all'art. 66 OAI avrebbero potuto prendere
l'iniziativa di agire in sua vece in virtù di un diritto originario
(DTF 99 V 165), riservata rimanendo, in caso di rifiuto d'agire da parte
dell'assicurato, l'evenienza in cui esistesse l'obbligo di sostentamento
o d'assistenza nei suoi confronti.

    Chiamata a pronunciarsi sulla questione di sapere per quali persone
determinante sia la conoscenza dei fatti motivanti il diritto alla
prestazione ai sensi dell'art. 48 cpv. 2 (seconda frase), la Corte plenaria
ha statuito essere tali fatti da reputare conosciuti quando essi sono noti
all'assicurato o al suo rappresentante legale. Irrilevante di contro è che
le persone elencate all'art. 66 OAI abbiano avuto conoscenza del diritto.

Erwägung 4

    4.- Nel caso in esame risulta dalla documentazione sanitaria raccolta
negli allegati di causa, in particolare dai certificati rilasciati il
1o novembre 1979, il 18 aprile 1980 e il 19 aprile 1980 dal dott. B.,
specialista FMH in psichiatria e in psicoterapia - alle conclusioni
dei quali il servizio medico dell'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali aderisce - che l'affezione di cui il ricorrente è portatore,
evidenziata nel 1963 e ritenuta con tendenza al peggioramento, è stata
per lui un impedimento a conoscere i fatti motivanti il diritto alla
prestazione, quando già ne ricorrevano gli estremi. L'opposizione fatta dal
ricorrente alle proposte dei familiari di annunciarsi all'assicurazione
per l'invalidità, attestata dal dott. B., lascia inoltre dedurre che a
quell'epoca ed almeno sino alla presentazione dell'istanza del 1o novembre
1979 i suoi interessi non fossero tutelati da un rappresentante legale.

    In queste condizioni l'istanza, presentata per il ricorrente all'inizio
del mese di novembre del 1979, deve essere ritenuta tempestiva ai sensi
dell'art. 48 cpv. 2 LAI. Ne consegue che, per i principi giurisprudenziali
sopra esposti, che conferiscono a P. il diritto a una rendita intera
d'invalidità dal gennaio del 1974, il querelato giudizio denegantegli
il versamento della prestazione anteriormente al gennaio del 1978 non
può essere mantenuto e la decisione amministrativa del 27 marzo 1980
deve essere riformata nel senso che il versamento della rendita intera
d'invalidità spettante al ricorrente abbia effetto dal gennaio del 1974.

Entscheid:

                      Per questi motivi,

    il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

    Il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto e
il querelato giudizio del 22 luglio 1980 annullato. La decisione
amministrativa del 27 marzo 1980 viene riformata nel senso che al
ricorrente è riconosciuto il diritto a una rendita intera d'invalidità
con effetto dal 1o gennaio 1974.