Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 II 88



108 II 88

17. Estratto della sentenza del 27 maggio 1982 della II Corte civile nella
causa A. contro Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di
diritto amministrativo) Regeste

    Art. 260 Abs. 3 ZGB, Art. 105 Abs. 2, 50 Abs. 2 und 3 ZStV; Streit über
die Gültigkeit einer Anerkennung; für den Entscheid zuständige Behörde.

    Es obliegt im Streitfall dem Richter und nicht der Aufsichtsbehörde,
darüber zu entscheiden, ob in einer vorläufigen Anerkennungserklärung, die
auf einem Formular im Hinblick auf die Eintragung im Anerkennungsregister
im Sinne von Art. 105 Abs. 2 ZStV abgegeben worden ist, unter den gegebenen
Umständen eine zivilstandsrechtlich gültige Anerkennung zu erblicken
ist, wenn der Anerkennende aus unbekannten Gründen das Verfahren nicht
weiterverfolgt hat und gestorben ist, bevor dieses in der in Art. 105
Abs. 2 ZStV vorgesehenen Weise zu Ende geführt worden ist.

Sachverhalt

    A.- Il 1o settembre 1980 A., cittadino germanico, nato nel 1942,
domiciliato a B. (cantone Ticino) sottoscriveva davanti all'ufficiale di
stato civile di C. un formulario destinato a documentare il riconoscimento
di D., di nazionalità olandese, nato a C. il 3 agosto 1980. Tale formulario
contiene essenzialmente le generalità dell'autore del riconoscimento e del
bambino. Secondo l'ufficiale di stato civile esso doveva avere carattere
provvisorio, in attesa della presentazione di un documento rilasciato
da meno di un mese a conferma dei dati personali figuranti negli atti
esibiti e dell'autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza,
indispensabili nel caso di un riconoscimento di paternità da parte di un
cittadino straniero.

    A. era invitato a ripresentarsi per la firma del registro dei
riconoscimenti. Il 25 febbraio 1981 egli decedeva, senza essere nuovamente
comparso davanti all'ufficiale di stato civile.

    Il 23 luglio 1981 la Direzione cantonale dello stato civile invitava
l'ufficiale dello stato civile di C. ad annotare a margine del registro
delle nascite il riconoscimento di D. da parte di A. L'annotazione era
eseguita il giorno successivo. Contro la stessa insorgevano con ricorso
al Dipartimento cantonale di giustizia E. ed F., nati rispettivamente
nel 1970 e nel 1974 dal matrimonio di A. con G.

    Il 2 ottobre 1981 l'autorità cantonale di vigilanza respingeva
il ricorso.

    C.- E. ed F., rappresentati dalla madre, hanno interposto ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federale. Essi chiedono la
cancellazione dell'iscrizione nel registro dei riconoscimenti dello stato
civile di C.

    D. e l'autorità cantonale propongono la reiezione del ricorso.

    Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ritiene che non
competeva all'ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione
marginale del riconoscimento.

    Il Tribunale federale ha accolto il ricorso ed ha ordinato la
cancellazione dell'annotazione del riconoscimento effettuata a margine
del registro delle nascite.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerato in diritto:

Erwägung 1

    1.- I ricorrenti chiedono la cancellazione dell'iscrizione nel
registro dei riconoscimenti. In realtà, è stata eseguita unicamente,
secondo l'art. 52 n. 1 OSC, l'annotazione del riconoscimento a margine del
registro delle nascite; un'iscrizione nel registro dei riconoscimenti non è
avvenuta. Si può tuttavia ammettere, secondo un'interpretazione che tenga
conto in buona fede delle reali intenzioni dei ricorrenti, che le domande
ricorsuali tendono anche alla cancellazione dell'iscrizione marginale.
   ...

Erwägung 3

    3.- La forma del riconoscimento di paternità davanti all'ufficiale
di stato civile è disciplinata dagli art. 102 segg. OSC.

    Poiché D. si trovava, il 1o settembre 1980, in rapporto di filiazione
soltanto con la madre, egli poteva essere riconosciuto da A. (art.
102 cpv. 1 OSC). Quest'ultimo ha rilasciato la dichiarazione scritta
all'ufficiale di stato civile del luogo di nascita del bambino e quindi
competente per territorio giusta l'art. 104 cpv. 1 OSC. La dichiarazione
è designata esplicitamente come "riconoscimento" e non è sottoposta a
condizioni o riserve; presenta inoltre tutte le indicazioni richieste
dall'art. 105 cpv. 1 OSC per l'iscrizione nel registro dei riconoscimenti,
ad eccezione di quelle relative alla madre del bambino. Fa difetto tuttavia
la firma nel registro dei riconoscimenti (art. 105 cpv. 2 OSC), e ciò sia
perché al momento della firma della dichiarazione mancava l'autorizzazione
dell'autorità cantonale di vigilanza richiesta dall'art. 103 cpv. 2 OSC
nel caso di riconoscimento da parte di un cittadino straniero, sia perché
la dichiarazione stessa era stata concepita come un atto preliminare
e preparatorio in vista di una ulteriore, definitiva dichiarazione di
riconoscimento, una volta ottenuta l'autorizzazione citata e prodotti
documenti più recenti (allestiti da meno di un mese: art. 104 cpv. 2 OSC)
relativi ai dati personali.

    L'autorità cantonale di vigilanza dichiara che l'autorizzazione sarebbe
stata concessa se fosse stata richiesta. D'altra parte, l'art. 103 cpv. 2
seconda parte OSC dispone che il consenso non può essere rifiutato se
il riconoscimento è possibile giusta il diritto applicabile in virtù
dell'art. 8e LR. Ora, poiché in concreto era applicabile il diritto
svizzero (qualora il bambino non avesse avuto domicilio in Svizzera, in
applicazione dell'art. 8e cpv. 1 n. 3 LR che rinvia al diritto svizzero
in mancanza di domicilio o di legge nazionale comuni dei genitori e del
figlio), il riconoscimento appariva possibile ed il consenso non poteva
essere negato.

Erwägung 4

    4.- Resta tuttavia pur sempre il fatto che la dichiarazione di
riconoscimento non è stata iscritta nel registro dei riconoscimenti né
può ormai più esservi iscritta, tale documentazione esigendo, accanto alla
firma dell'ufficiale di stato civile, quella dell'autore del riconoscimento
(art. 105 cpv. 2 OSC).

    Secondo l'art. 303 cpv. 2 CC abrogato, il riconoscimento avveniva nella
forma dell'atto pubblico, o per testamento. L'attuale art. 260 cpv. 3 CC
ha mantenuto il riconoscimento per disposizione di ultima volontà, ma ha
sostituito all'atto pubblico la dichiarazione davanti all'ufficiale di
stato civile. Per questa variante di riconoscimento il Codice civile
non prevede una speciale esigenza di forma (come l'atto pubblico),
il cui mancato rispetto sarebbe suscettibile di determinare la nullità
del riconoscimento stesso. Dalle disposizioni dell'OSC che regolano il
riconoscimento davanti all'ufficiale di stato civile, non si può dedurre
senz'altro che la mancata iscrizione nel registro dei riconoscimenti abbia
come conseguenza la nullità del riconoscimento. Vigente l'art. 303 ora
abrogato, l'iscrizione nel registro dello stato civile non aveva effetto
costitutivo (HEGNAUER N 89 all'art. 303 CC). Nella specie, la mancata
iscrizione non avrebbe quindi determinato la nullità dell'annotazione a
margine nel registro delle nascite.

Erwägung 5

    5.- È vero, d'altra parte, che la dichiarazione firmata da A.  il 10
settembre 1980 non è stata considerata dall'ufficiale di stato civile come
un valido e definitivo riconoscimento, ma solo come un atto preparatorio,
in vista della completazione degli atti e dell'iscrizione nel registro dei
riconoscimenti, e che si ignorano inoltre le ragioni per le quali A. -
debitamente avvertito - ha omesso i passi necessari, dal settembre 1980
al febbraio 1981, per riunire la documentazione richiesta e per procedere
alle operazioni ancora in sospeso. Delle ipotesi che si possono formulare
(quella, ad esempio, che egli ritenesse non essere necessari ulteriori
passi da parte sua o, al contrario, che egli avesse intenzionalmente
deciso di non perfezionare l'atto di riconoscimento), nessuna trova
conferma negli atti di causa.

    Giusta l'art. 45 CC, le rettifiche nei registri dello stato civile
possono essere ordinate solo dal giudice. Unicamente se l'errore è dovuto
a sbaglio o disattenzione manifesti o qualora l'iscrizione risulti
manifestamente errata, invalida o superflua (art. 51 cpv. 2 OSC),
la rettifica può essere ordinata dall'autorità di vigilanza. In altri
termini, la rettifica da parte dell'autorità amministrativa è ammessa solo
nei casi chiari e non controversi (DTF 101 Ib 11/12 e richiami; sentenza
inedita 20 marzo 1981 nella causa Groppi e ulteriori sentenze ivi citate).

    A ragione il Dipartimento federale di giustizia e polizia propone di
applicare tali direttive legali e giurisprudenziali ai casi in cui, ove
un'iscrizione non sia ancora avvenuta, essa sia ordinata successivamente
pur sussistendo incertezza sulla validità e la portata del fatto di stato
civile da cui l'iscrizione dovrebbe dipendere o pur dovendosi contare
con l'opposizione di altri interessati.

    In applicazione di tali principi, l'annotazione contestata, a margine
del registro delle nascite, non avrebbe dovuto essere eseguita. Essa va
quindi cancellata.

    Ciò non significa che la dichiarazione di riconoscimento del 1o
settembre 1980 sia priva di valore. D. ha infatti la possibilità di:

    a) chiedere al giudice che accerti la validità di tale dichiarazione
quale riconoscimento suscettibile di comportare per l'ufficiale di
stato civile l'obbligo di procedere all'iscrizione corrispondente (il
successo di una siffatta azione non appare tuttavia a prima vista certo,
non potendosi escludere che nel diritto vigente l'adempimento di quanto
stabilito dall'art. 105 cpv. 2 OSC abbia rilevanza determinante; tale
questione dev'essere lasciata aperta in questa sede, in cui non si tratta
di giudicare sull'attuale portata della menzionata disposizione, bensì
soltanto di decidere se l'autorità di vigilanza potesse, nelle concrete
circostanze, ratificare un'annotazione contestata);

    b) servirsi di detta dichiarazione a sostegno di un'azione giudiziale
di accertamento della paternità ai sensi dell'art. 261 CC.

    Sia l'una che l'altra azione dovrebbero essere promosse nei confronti
degli eredi di A.