Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 II 334



108 II 334

65. Estratto della sentenza 3 maggio 1982 della I Corte civile nella causa
Comune di Muralto, Eredi fu Paolo Mariotta, Adolfo Zingrich e La Federale,
Compagnia d'assicurazione (ricorsi per riforma) Regeste

    Art. 44 ff. OG.

    Keine Zivilsachen im Sinne dieser Bestimmungen sind Streitigkeiten
bezüglich Materien, für welche das Zivilgesetzbuch das kantonale
öffentliche Recht vorbehält, insbesondere solche hinsichtlich der
ausservertraglichen Haftung der öffentlichrechtlichen Gemeinwesen, die
gemäss Art. 59 Abs. 1 ZGB ausschliesslich vom kantonalen öffentlichen
Recht geregelt wird.

Sachverhalt

    A.- Durante la notte tra il 9 e il 10 settembre 1965 la regione del
locarnese fu sconvolta da fortissimi temporali. Il negozio d'arredamenti
interni e d'antiquariato di Adolfo Zingrich a Muralto, situato in
uno stabile del quale l'architetto Paolo Mariotta - ora deceduto - era
proprietario e progettista, fu allagato dalla fuoruscita delle acque del
torrente "Gutta", incorporato nelle fondazioni dell'immobile. L'allagamento
fu dovuto ad alcuni errori d'arte commessi durante i lavori di costruzione,
che ridussero di quasi la metà la superficie utile allo scorrimento
dell'acqua. Si trattava in particolare dell'inserimento nel cunicolo
di una canalizzazione comunale, autorizzato dalle autorità di Muralto,
e dell'allacciamento a questa fogna di un tubo di scarico dell'edificio
che, protetto da una putrella, attraversava il canale sotterraneo.

    Il 9 ottobre 1981, la II Camera civile del Tribunale di appello
ticinese, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Locarno-Città,
condannò solidalmente i convenuti Comune di Muralto ed Eredi fu Paolo
Mariotta a pagare all'attore Adolfo Zingrich Fr. 316'994.--, a titolo
di risarcimento dei danni, e respinse la petizione nei confronti
della convenuta Compagnia d'assicurazione La Federale. Gli eredi del
professionista furono riconosciuti responsabili in applicazione degli
art. 41, 58 e 255 CO, mentre l'ente pubblico soltanto in virtù degli
art. 41 e 58 CO. Entrambi i convenuti presentarono ricorsi per riforma
al Tribunale federale chiedendo, in via principale, la reiezione della
petizione nei loro confronti; con ricorso adesivo l'attore chiese un
maggiore risarcimento. Il ricorso del Comune di Muralto - il solo che
qui interessa - venne respinto nella misura in cui era ammissibile.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerato in diritto:

Erwägung 3

    3.- La responsabilità per atto illecito degli enti pubblici cantonali,
quindi del Comune, è retta esclusivamente dal diritto pubblico cantonale,
nella misura in cui essa è in relazione con la funzione pubblica (art. 59
cpv. 1 CC). In assenza di testi di diritto pubblico cantonale non v'è
responsabilità aquiliana dell'ente pubblico, contrariamente a quanto
avviene per i funzionari, la cui responsabilità, in assenza di norme
cantonali, è retta dal diritto federale (art. 61 cpv. 1 CO). I Cantoni
possono definire liberamente le modalità della responsabilità degli
enti pubblici. Essi possono segnatamente rinviare, con o senza riserve,
al diritto privato federale; in questo caso il diritto federale non è
applicato in quanto tale, ma solo a titolo di diritto pubblico cantonale
suppletivo. Ciò assume importanza nel giudizio d'ammissibilità dei
rimedi giuridici: poiché il ricorso per riforma è proponibile soltanto per
violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG), esso non è ammissibile
contro le decisioni cantonali che coinvolgono la responsabilità degli enti
pubblici - nell'esercizio delle loro sovrane funzioni - sulla base del
diritto pubblico cantonale, anche qualora questo sia costituito dal diritto
federale applicato a titolo suppletivo (DTF 101 II 184 consid. 2b con i
numerosi riferimenti, 96 II 343 consid. 3a; GRISEL, Droit administratif
suisse, pag. 441; KNAPP, Précis de droit administratif, pagg. 263/4;
OFTINGER, Haftpflichtrecht, II/1 pag. 126 n. 5).

    La motivazione della sentenza impugnata non consente di comprendere se
nei confronti del Comune di Muralto il Tribunale di appello abbia applicato
le norme federali sulla responsabilità per atto illecito come tali oppure
come diritto pubblico cantonale suppletivo. Certo quest'ultima ipotesi
sarebbe conforme alla prassi cantonale, la quale, in assenza di un testo di
legge esplicito, deduce il rinvio al diritto federale delle obbligazioni,
in materia di responsabilità aquiliana dello Stato e degli enti pubblici
in genere, dall'art. 21 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello
Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, riguardante la responsabilità
personale dei funzionari cantonali (cfr. Rep. 1960 pag. 286 consid. 1
e le critiche espresse contro questa prassi da BIANCHI, Ente pubblico
e responsabilità per illecito, RDAT 1979 pag. 265 segg.). Tuttavia,
il ricorso per riforma non è in ogni modo ammissibile. Secondo gli
art. 44 segg. OG questo rimedio riguarda infatti solo le cause o i
procedimenti civili, ossia le procedure che tendono all'ottenimento di
un giudizio definitivo su rapporti di diritto civile, che si svolgono
in contraddittorio dinanzi a un giudice o ad un'altra autorità avente
potere decisionale, tra due o più persone fisiche o morali agenti come
titolari di diritti privati oppure tra queste persone e un'autorità alla
quale il diritto civile conferisce la qualità di parte (DTF 106 II 366
e riferimenti, 101 II 368 consid. 2). Non sono cause civili in questo
senso quelle concernenti materie per le quali il Codice civile riserva
il diritto pubblico cantonale, anche se questo rinvia poi al diritto
federale (BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, art. 44 OG pagg. 123 lett. d
e 125 lett. g).

    Nella fattispecie s'è detto che l'art. 59 cpv. 1 CC riserva il diritto
pubblico cantonale per i rapporti giuridici degli enti pubblici, per cui
la causa, nella misura in cui tocca la responsabilità per atto illecito del
Comune di Muralto, non è civile e il ricorso per riforma non è ammissibile.