Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IB 502



108 Ib 502

86. Estratto della sentenza 21 dicembre 1982 della I Corte di diritto
pubblico nella causa vertente tra le Ferrovie federali svizzere, II
Circondario, e diciotto espropriati (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste

    Art. 19bis Abs. 4, zweiter Satz EntG.

    1. Die Rückerstattung zuviel ausbezahlter Beträge ist im Gesetz
vorgeschrieben und muss daher von Amtes wegen von der eidgenössischen
Schätzungskommission oder vom Bundesgericht angeordnet werden (E. 21a).

    2. Der Gesetzgeber überlässt es dagegen dem Richter, im Einzelfall zu
entscheiden, ob der zurückzuerstattende Betrag zu verzinsen sei; stellt der
Enteigner kein entsprechendes ausdrückliches Gesuch, sind einzig Zinsen zu
5% vom Datum des bundesgerichtlichen Entscheides an zu bezahlen (E. 21b).

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 21

    21.- Dai considerandi che precedono risulta che nei confronti
di parecchi espropriati vengono ridotte le indennità stabilite dalla
Commissione federale di stima nella decisione qui impugnata, la quale
conferma le indennità provvisorie accordate in applicazione dell'art. 19bis
cpv. 2 LEspr. Questa circostanza comporta due questioni supplementari. D'un
canto, dev'essere deciso se il Tribunale federale debba sancire nel
dispositivo della propria sentenza l'obbligo di restituzione delle somme
eccedenti da parte degli espropriati; d'altro canto, devono essere definiti
la decorrenza e il tasso degli interessi maturati su tali importi.

    a) Anzitutto è chiaro che la Commissione federale di stima, se avesse
costatato di avere stabilito indennità provvisorie eccessive, sarebbe
stata competente per ordinarne la restituzione. Anzi, essa avrebbe dovuto
ordinarla d'ufficio. L'art. 64 cpv. 1 LEspr non menziona invero questa
competenza, ma - come ha precisato la novella del 18 marzo 1971 mediante
l'aggiunta della parola "segnatamente" - l'elencazione ivi contenuta è
esemplificativa, non esaustiva (DTF 101 Ib 281 consid. 2a). Del resto,
l'obbligo di restituzione della somma che supera l'importo già pagato a
titolo provvisorio è sancito dall'art. 19bis cpv. 4 LEspr, ultima frase.

    Queste considerazioni influiscono anche sulla procedura di diritto
amministrativo davanti al Tribunale federale, benché le FFS non abbiano
formulato esplicite domande di restituzione. Poiché questa restituzione,
nel suo principio, è sancita dalla legge, le conclusioni ricorsuali
dell'espropriante tendenti alla riduzione delle indennità provvisorie
stabilite dalla CFS contengono implicitamente quelle di restituzione delle
somme eccedenti. Lo stesso dicasi delle domande degli espropriati, con le
quali essi chiedono l'aumento delle predette indennità: esse contengono
l'implicita richiesta del pagamento della differenza. La soluzione
contraria comporterebbe la necessità di esperire un'azione separata di
restituzione dell'indebito. Di questo parere sembrerebbe invero essere
stato il relatore di maggioranza al Consiglio degli Stati, durante la
discussione dell'art. 19bis LEspr, laddove egli affermava che si tratta
di un "Rückforderungsanspruch wie irgendein anderer öffentlich-rechtlicher
Rückforderungsanspruch" (Boll.uff. CSt 8 marzo 1971, pag. 100). Tuttavia,
in caso di mancata restituzione volontaria, l'esperimento di un'azione
di restituzione dell'indebito, davanti ad un'istanza ancora da precisare,
se pur teoricamente configurabile, sarebbe poco soddisfacente.

    b) All'art. 19bis cpv. 4, prima frase, il legislatore ha espressamente
stabilito che, se l'indennità definitiva supera l'importo già pagato a
titolo provvisorio in virtù del cpv. 2, l'eccedenza deve fruttare interesse
al saggio usuale, dal giorno del trasferimento della proprietà fino a
quello del pagamento. La legge è invece silente per il caso inverso, ossia
quando l'indennità definitiva è inferiore a quella provvisoria: per questi
casi, come s'è visto, il legislatore ha sancito l'obbligo di restituzione,
omettendo però qualsiasi indicazione sull'eventuale interesse a favore
dell'espropriante. Dai lavori parlamentari e commissionali risulta che
il silenzio fu voluto: il legislatore intese lasciare la soluzione alla
giurisprudenza, essendo configurabili tanto casi in cui il pagamento di
un interesse si giustifica, tanto casi nei quali esso non è opportuno
(Boll.uff. CSt 1971, seduta dell'8 marzo 1971, pag. 100, relatore
Dillier).

    Secondo l'art. 19bis cpv. 4, il versamento di un interesse sull'importo
da restituire all'espropriante - per il periodo compreso tra il pagamento
provvisorio e la fissazione dell'indennità definitiva - non va quindi da
sé. In queste circostanze, se l'espropriante è dell'avviso che l'interesse
gli è dovuto, si deve richiedere ch'egli ne formuli esplicita domanda. In
concreto le FFS non hanno presentato conclusioni a questo proposito,
per cui il Tribunale federale non ha motivo di statuire l'obbligo
di pagare un interesse per il periodo anteriore alla data di questa
sentenza. Sulle somme che taluni espropriati devono restituire alle FFS
sarà di conseguenza dovuto soltanto l'interesse del 5% dalla scadenza
dell'obbligo di restituzione, ossia dalla data della sentenza del Tribunale
federale, la quale cresce immediatamente in giudicato (art. 38 OG).