Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IA 308



108 Ia 308

59. Sentenza 10 novembre 1982 della I Corte civile nella causa
X. S.A. c. Y. e II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone
Ticino (ricorso di diritto pubblico) Regeste

    Interkantonale Schiedsgerichtsbarkeit: Ernennung eines Schiedsrichters,
Gültigkeit der Schiedsabrede.

    1. Örtliche Zuständigkeit der richterlichen Behörde zur Ernennung eines
Schiedsrichters, wenn die Schiedsabrede den Sitz des Schiedsgerichts in
einem Kanton festsetzt, der dem Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit
(SR 279) beigetreten ist, aber das Zürcher Prozessverfahren für anwendbar
erklärt (E. 1).

    2. Kognition der richterlichen Behörde im Rahmen von Art. 12 des
Konkordates in bezug auf die Frage der Gültigkeit der Schiedsabrede (E. 2).

Sachverhalt

    A.- La società anonima X. stipulò il 9 ottobre 1980 un contratto di
consulenza generale con Y. per tutte le forniture della società destinate
alla Libia o finanziate dalla Libia. Il contratto contiene una clausola
compromissoria, secondo cui i disaccordi fra le parti sarebbero stati
decisi da un tribunale arbitrale composto di tre giudici, due dei quali
prescelti da ciascuna parte e il terzo - che avrebbe assunto la presidenza
del collegio - nominato dai due arbitri stessi nel termine di un mese
dalla designazione del secondo arbitro; ove non fosse stata raggiunta
un'intesa sul terzo arbitro, il Presidente del Tribunale federale svizzero
avrebbe proceduto a tale nomina. Sede del tribunale arbitrale sarebbe stata
Lugano, il diritto processuale applicabile quello del Canton Zurigo. Il
lodo arbitrale avrebbe avuto carattere definitivo, senza possibilità di
ricorso alla giurisdizione ordinaria.

    Durante i primi mesi del 1981 un litigio insorse fra i
contraenti. Questi elessero i primi due arbitri, i quali tuttavia non si
accordarono tempestivamente sulla persona del presidente del collegio. Il 7
luglio 1981 Y. si rivolse al Presidente del Tribunale federale svizzero,
chiedendogli di operare la nomina. L'istanza fu respinta con decreto del
5 ottobre 1981, visto il mancato assenso della controparte.

    Y. domandò il 9 marzo 1982 la nomina del terzo arbitro al Tribunale
di appello del Cantone Ticino. Il 6 agosto 1982 la II Camera civile del
Tribunale di appello accolse l'istanza e designò l'avv. prof. Z.

    Insorta l'8 settembre 1982 con un ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale, la società anonima X. ha postulato l'annullamento
della sentenza cantonale. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- a) La ricorrente contesta anzitutto la competenza per territorio
della corte d'appello ticinese, reputandola contraria non all'art.
59 Cost., dato che la ricorrente non ha sede in Svizzera, ma all'art. 4
Cost. La censura è infondata. La clausola compromissoria conclusa dalle
parti indica Lugano come sede del tribunale arbitrale. Ora, l'arbitrato
internazionale - come l'arbitrato interno - è retto dal diritto cantonale
(art. 64 Cost.). Sia il diritto processuale zurighese (§ 243 n. 2 CPC del
13 giugno 1976; WIGET, in: STRÄULI/MESSMER, Kommentar der zürcherischen
ZPO, 2a edizione, nota 1 dell'introduzione al § 238) - cui le parti si
richiamano nel patto d'arbitrato - sia l'art. 3 lett. a del concordato
intercantonale sull'arbitrato (vigente per il Cantone Ticino dal 1o gennaio
1972) dispongono che la giurisdizione ordinaria competente per nominare
gli arbitri quando non siano stati prescelti dalle parti o dall'organo da
esse designato è l'autorità superiore della giurisdizione civile ordinaria
del Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale (cfr. gli art. 2 cpv. 1
e art. 12 del concordato). Tale autorità rimane competente quand'anche
le parti non siano in particolare relazione con il luogo in cui siede
il tribunale arbitrale (DUTOIT/KNOEPFLER/LALIVE/MERCIER, Répertoire de
droit international privé suisse, vol. I, Berna 1982, pag. 273 n. 143 e
pag. 290 n. 216; DTF 93 I 54 consid. 3a, 271 consid. 3, 89 I 248 consid. 1,
78 I 361). L'autonoma volontà delle parti, le quali possono scegliere
liberamente la sede del collegio arbitrale, non è limitata in effetti né
dal diritto zurighese (§ 248 cpv. 1 CPC) né dal concordato intercantonale
sull'arbitrato (art. 1 e 2 cpv. 1).

    b) In secondo luogo la ricorrente confuta la competenza per
materia della corte d'appello, sostenendo che l'unica autorità
legittimata a nominare il terzo arbitro era il Presidente del Tribunale
federale. Ritenuto come questi non sia entrato nel merito della richiesta,
la ricorrente sembra affermare implicitamente la decadenza del patto
d'arbitrato. La controversia verte, in altri termini, sulla validità della
stessa clausola compromissoria, non sulla competenza dei giudici cantonali;
del resto, la ricorrente non dice quale altro organo debba effettuare la
nomina del terzo arbitro. Pure sotto questo profilo la critica ricorsuale
appare priva di consistenza.

Erwägung 2

    2.- V'è da chiedersi se il ricorso, nella misura in cui esuli dalle
questioni di competenza per materia e per territorio, sia ammissibile
nella prospettiva dell'art. 87 OG (cfr. DTF 105 Ib 433 consid. 3). Il
problema nondimeno può restare indeciso per le considerazioni che seguono.

    a) La decisione impugnata è stata emessa dall'autorità giudiziaria
nell'ambito della procedura volta alla nomina di un arbitro. La ricorrente,
a giusto titolo, non nega l'applicabilità dell'art. 12 del concordato,
sebbene le parti abbiano optato nella clausola compromissoria a favore
del diritto processuale zurighese. L'art. 12 del concordato costituisce
infatti una norma imperativa (art. 1 cpv. 3 del concordato), ancorata
alla sede del tribunale arbitrale; l'ordinamento processuale scelto dalle
parti non può derogarvi.

    La nomina di un arbitro secondo l'art. 12 del concordato avviene
con la procedura sommaria prevista all'art. 45 cpv. 1. Analogamente alla
designazione di un curatore (DTF 95 II 301 consid. 1), di un esecutore
testamentario (DTF 98 II 275) o di un rappresentante della comunione
ereditaria (DTF 72 II 55), la nomina di un arbitro costituisce una
decisione non contenziosa che, come tale, non permette di dirimere il
merito della controversia, di definire cioè se le parti siano (ancora)
legate al patto d'arbitrato o se gli arbitri siano stati prescelti
conformemente al contratto. Designando un arbitro, l'autorità in via
preliminare deve limitarsi a esaminare "prima facie" se la nomina è
consona alla legge e al patto d'arbitrato sottoscritto dalle parti;
quest'ultima decisione inoltre non passa in giudicato, non vincola l'esame
dei tribunali in sede di ricorso o di esecutività del lodo (DTF 88 I 106,
78 I 363; RÜEDE/HADENFELDT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, Zurigo
1980, pag. 114). Gioverà aggiungere - di transenna - che la procedura
zurighese istituisce una disciplina identica (si veda STRÄULI/MESSMER,
op.cit., nota 6 al § 243).

    b) La competenza e la regolare composizione del Tribunale arbitrale
sono accertate, giusta gli art. 8 e 9 del concordato, dal collegio
medesimo; tale decisione è emanata previo regolare contraddittorio ed è
suscettiva di ricorso per nullità all'autorità giudiziaria cantonale,
che statuisce con libero esame (art. 36 lett. a e b del concordato;
DTF 102 Ia 578). Dolendosi dell'irregolare composizione del tribunale,
il ricorrente può far valere che gli arbitri non sono stati prescelti
secondo il patto d'arbitrato (DTF 102 Ia 498; JOLIDON, Les motifs de
recours en nullité selon le concordat suisse sur l'arbitrage, in: Berner
Festschrift zum Juristentag 1979, pag. 311 segg., in particolare pag.
314). Invocando l'incompetenza del tribunale arbitrale, il ricorrente può
eccepire altresì di non essere vincolato al patto d'arbitrato (DTF 96 I
334, 88 I 105, 41 II 307 e 536 con rinvii; JOLIDON, op.cit., pag. 315;
POUDRET/REYMOND/WURZBURGER, L'application du concordat intercantonal
sur l'arbitrage par le Tribunal cantonal vaudois, in: JdT 129/1981 III
pag. 65 segg., segnatamente pag. 77). Anche secondo il diritto processuale
zurighese spetta al collegio arbitrale sindacare la propria competenza:
esso è tenuto a pronunciarsi però con una decisione incidentale e non
può rinviare l'accertamento nella decisione finale (cfr. STRÄULI/MESSMER,
op.cit., nota 3 al § 241).

    c) Alla corte ticinese incombeva quindi, in concreto, un'indagine
puramente sommaria sulla validità del patto arbitrale. Al riguardo la
sentenza impugnata resiste non solo alla censura d'arbitrio, ma anche a
un libero esame. La corte poteva ritenere, a prima vista, che il rifiuto
opposto dall'autorità cui apparteneva la nomina del terzo arbitro fosse
assimilabile all'ipotesi contemplata dall'art. 12 del concordato. Essa
poteva ritenere, per di più, che con la clausola compromissoria le
parti avessero evidenziato la volontà di sottrarre le loro dispute alla
giurisdizione ordinaria, senza subordinare l'arbitrato alla condizione
imprescindibile che un determinato organo eleggesse il terzo arbitro
(v. art. 23 cpv. 2 del concordato per analogia; RÜEDE/HADENFELDT, op.cit.,
pag. 116 n. 4).

    Il ricorso di diritto pubblico si dimostra, pertanto, manifestamente
infondato.