Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 IV 96



104 IV 96

27. Estratto della sentenza del 3 febbraio 1978 nella causa Procuratore
pubblico della Giurisdizione sopracenerina c. E. Regeste

    Arbeitsunfall auf einer Baustelle. Fahrlässige Tötung (Art.  117 StGB),
Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde (Art. 229 StGB).
Sorgfaltspflichten des Bauführers.

    1. Die Verpflichtung des Bauunternehmers, sein Personal in genugendem
Mass zu instruieren, um Unfälle auf der Baustelle zu vermeiden, befreit
denjenigen, der die Arbeiten leitet, nicht von einer gleichartigen
Verpflichtung (E. 4).

    2. Die Sorgfaltspflichten des Bauführers bestimmen sich nach den
konkreten Umständen. Übt er seine Tätigkeit auf mehreren Baustellen
aus und anvertraut er deshalb auf einer dieser Baustellen die Aufgabe,
die Arbeiter zu instruieren und direkt zu überwachen, einem erfahrenen
und fähigen Mitarbeiter, um dadurch ein Unfallrisiko zu vermeiden, dann
kann man ihm nicht vorwerfen, seine Pflichten nicht persönlich erfüllt zu
haben. Das schliesst den Vorwurf nicht aus, andere zweckmässige Massnahmen
unterlassen zu haben, die die Gefahrensituation beseitigt oder vermindert
hätten (E. 5).

Sachverhalt

                      Ritenuto in fatto:

    Una linea elettrica ad alta tensione (16 kV), di proprietà dell'impresa
elettrica B., attraversava il cantiere del Nuovo centro scolastico di
A. in costruzione nel 1974. In occasione della costruzione della palestra
veniva installata in modo fisso, ossia non su binari, una gru a torre
alta m 20 e collocata a una distanza di m 21 dalla linea aerea. Il braccio
girevole della gru era della lunghezza di m 27, di guisa che esso poteva
oltrepassare, sovrastandola di m 10, la linea elettrica.

    Nel tardo pomeriggio del 4 luglio 1974 il gruista aveva lasciato il
cantiere all'ora solita, anticipata su quella della fine del lavoro degli
altri dipendenti. Allo scopo di trasportare tavole di legno sul luogo di
costruzione della palestra, il muratore C. si poneva di propria iniziativa
al posto di manovra della gru. Da terra, il muratore D. gli segnalava la
posizione del gancio della gru rispetto alla linea elettrica. Scaricati
i pannelli, C. si disponeva a manovrare per riportare nella posizione
primitiva il braccio della gru. Avendogli D. fatto segno di fermare il
carrello della gru perché i cavi da esso penzolanti si stavano avvicinando
troppo ai conduttori, C. effettuava la corrispondente manovra. In seguito
al brusco arresto del carrello, uno dei cavi andava a toccare un conduttore
in tensione, e vi rimaneva agganciato. Resosi conto del pericolo, ma non
della sua origine e dei suoi effetti, D. gridava e correva al quadro di
distribuzione di energia del cantiere, dove disinnestava la spina del
cavo d'alimentazione della gru. Al momento in cui procedeva al disinnesto,
veniva folgorato, essendosi scaricata su di lui l'energia proveniente dalla
linea d'alta tensione che sino ad allora s'era scaricata al suolo grazie
al conduttore di protezione dell'impianto elettrico a bassa tensione della
gru: interrotta l'alimentazione elettrica a bassa tensione della gru, era
infatti stato interrotto anche il conduttore di protezione della medesima,
di guisa che la corrente proveniente dalla linea ad alta tensione s'era
venuta a trovare in contatto con tutte le masse metalliche della gru
e quindi anche con l'involucro metallico della spina del cordone di
alimentazione afferrato da D.

    Il competente Procuratore pubblico formulava atto di accusa nei
confronti dell'architetto E., quale direttore dei lavori, e di F.,
quale esecutore delle opere, nonché nei confronti di due dipendenti
dell'impresa elettrica.

    Il giudice di prima istanza dichiarava i quattro imputati colpevoli
di omicidio colposo; riconosceva E. e F. colpevoli altresì di violazione
delle regole dell'arte edilizia, per aver fatto montare e usare una gru
in prossimità di una linea elettrica, trascurando per negligenza le regole
dell'arte. E. era condannato ad una multa di Fr. 500.-, F. a dieci giorni
di arresto, con la sospensione condizionale della pena detentiva.

    Ad eccezione di F., tutti gli imputati insorgevano contro la loro
condanna avanti Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone
Ticino (CCRP), la quale accoglieva il loro gravame e li proscioglieva.

    Il Procuratore pubblico ha impugnato dinnanzi al Tribunale federale
con ricorso per cassazione la sentenza della CCRP, chiedendo che sia
annullata e che la causa sia rinviata alla CCRP perché, tra l'altro,
riconosca E. colpevole di omicidio colposo e di violazione delle regole
dell'arte edilizia.

    Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso e ha rinviato
la causa all'autorità cantonale competente per nuova decisione ai sensi
dei considerandi.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Una serie di disposizioni legali disciplinano i lavori di
costruzione, e, tra l'altro, anche l'impiego di gru in prossimità di
linee elettriche. L'art. 18 dell'ordinanza concernente la prevenzione
degli infortuni nei lavori di costruzione, dell' 8 agosto 1967 (RS
832.311.141), prescrive che le linee e le installazioni elettriche che
si trovano nella zona di lavoro devono essere perfettamente isolate o
protette accuratamente in altro modo contro contatti accidentali. I
lavori non devono essere iniziati prima che dette misure di lavoro
siano state prese. Il proprietario delle installazioni elettriche va
avvisato tempestivamente affinché possa prendere le necessarie misure di
protezione o dare il permesso di eseguirle. L'art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza
concernente le misure da prendere per prevenire gli infortuni nell'uso di
gru e di apparecchi di sollevamento, del 22 giugno 1951 (RS 832.312.15),
specifica, con riferimento all'impiego di gru e apparecchi similari,
che le condutture elettriche che passano in vicinanza del cantiere devono
essere accuratamente isolate oppure protette in modo da evitare qualsiasi
contatto fortuito. I proprietari delle condutture elettriche devono essere
avvisati tempestivamente affinché possano prendere le misure di sicurezza
necessarie prima dell'inizio dei lavori.

    L'art. 20 della stessa ordinanza del 22 giugno 1951 prescrive che
le gru girevoli devono essere azionate da manovratori sicuri, esenti da
infermità corporali notevoli, dotati di grande prontezza di decisione e di
reazione, in possesso delle necessarie conoscenze tecniche. I candidati
manovratori devono aver compiuto il tirocinio di fabbro, meccanico,
montatore o macchinista o aver assolto al minimo un anno di pratica
come meccanico di cantiere. Prima di poter azionare indipendentemente
una gru girevole, essi devono aver lavorato al minimo quattro settimane
come aiutanti al servizio della gru (caricatori, segnalatori, ecc.) per
impratichirsi nell'uso dell'impianto, nella valutazione dei carichi e nel
loro attacco; essi devono aver imparato a fondo, durante sei giorni al
minimo e sotto la sorveglianza di un conducente provetto, il funzionamento
e la manutenzione di una gru girevole.

    Secondo l'art. 22 dell'ordinanza del 22 giugno 1951, il manovratore
deve vedere direttamente le stazioni di carico e scarico. In caso di
spostamenti del carico, eseguiti in modo che il manovratore non possa
vederli dalla cabina, un uomo appositamente designato gli trasmette gli
ordini necessari mediante segnali ottici o acustici.

    Le "Direttive concernenti l'impiego di gru e macchine edili e del genio
civile in prossimità di linee elettriche" dell'Istituto Nazionale Svizzero
di Assicurazione contro gli Infortuni, del maggio 1970, contengono inoltre
norme complementari concernenti l'utilizzazione di una gru in prossimità
di linee elettriche, le misure di sicurezza e le istruzioni da impartire
al personale.

    Nella fattispecie sono state inoltre dichiarate parti integranti del
contratto tra il committente (Comune di A.) e l'architetto, rispettivamente
l'impresario, le "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di
costruzione" della Società Svizzera degli Ingegneri e Architetti (norme
SIA; in particolare, le norme n. 118). L'art. 19 cpv. 2 di tali norme
delimita nel modo seguente le responsabilità della direzione dei lavori
da quelle dell'impresario per quanto concerne lavori da eseguire in
prossimità di condutture, di linee elettriche ecc.: tali lavori "devono
essere condotti con tutta la cura necessaria.)... L'impresario deve
vegliare alla stretta osservanza delle prescrizioni usuali o appositamente
stabilite per il caso concreto. La direzione dei lavori si procurerà
all'uopo tutte le informazioni possibili e informerà l'impresario dei
particolari di cui avrà potuto avere conoscenza..."

Erwägung 2

    2.- Il giudice di prima instanza ha ravvisato la colpa di E.
nel fatto che egli non aveva imposto all'impresa, la quale continuava
a lavorare senza opere di prevenzione, almeno l'istruzione precisa del
personale. Secondo tale giudice, E., quale direttore dei lavori, avrebbe
dovuto controllare se il personale qualificato per manovrare la gru fosse
stato adeguatamente istruito e se fosse stato fatto un preciso divieto
agli altri operai di usare la macchina in quelle circostanze sempre
più pericolose.

    Nel proprio ricorso per cassazione al Tribunale federale il Procuratore
pubblico riprende tali argomenti. Egli rileva che a E. incombeva il compito
di vigilare sull'esecuzione della construzione e che in particolare
doveva provvedere a che fossero osservate le prescrizioni di polizia
edilizia e le norme di sicurezza. L'aver delegato la direzione dei lavori,
conformemente a quanto convenuto con il committente (il Comune di A.),
al proprio collaboratore G., non lo liberava dalla sua responsabilità. Né
potevano liberarlo le inesatte e rassicuranti informazioni date dal
rappresentante dell'impresa elettrica agli operai del cantiere, o il
fatto d'ignorare che l'impresa non era intervenuta con precisi ordini
per evitare l'impiego imprudente della gru.

    Si contesta pertanto a E. soltanto di non aver adeguatamente
istruito il personale di manovra della gru e di non aver chiaramente ed
esplicitamente proibito agli altri operai di utilizzarla.

Erwägung 3

    3.- Le gru girevoli possono essere manovrate soltanto da gruisti che
adempiono le condizioni di cui all'art. 20 della citata ordinanza del 22
giugno 1951. Ne segue che alle altre persone è vietato di far azionare tali
gru. Ciò vale in particolare allorquando debbano eccezionalmente essere
eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche. Prima e durante tali
lavori il personale (conducenti e aiutanti, ecc.) deve essere reso attento
sui pericoli esistenti e sulle misure di sicurezza da osservare (v. n. 5.1
Direttive dell'INSAI concernenti l'impiego di gru e macchine edili e del
genio civile in prossimità di linee aeree, del maggio 1970). Queste cautele
s'impongono ancor più imperiosamente laddove, come nella fattispecie, non
siano state adottati i provvedimenti di sicurezza che sogliono entrare
in considerazione in primo luogo, quali l'interruzione della corrente,
lo spostamento della linea elettrica, l'isolazione di quest'ultima, la
limitazione del raggio d'azione della gru o l'allestimento di palizzate
di protezione. Con ragione il giudice di prima istanza ne ha dedotto
che l'utilizzazione della gru doveva essere espressamente e chiaramente
proibita al personale non qualificato per la sua manovra. Un tale divieto
assoluto avrebbe con alta probabilità impedito, secondo quanto insegna
l'esperienza, l'infortunio occorso.

Erwägung 4

    4.- Sarebbe stato in primo luogo compito dell'impresario proibire
al personale non qualificato di utilizzare la gru. L'impresario F. è
stato punito per tale omissione ed ha con ragione accettato la condanna
pronunciata dal giudice di prima istanza. Anche la direzione dei lavori
era tuttavia tenuta a vigilare a che le norme di sicurezza fossero
osservate. Essa avrebbe dovuto accertare se l'impresa avesse effettivamente
vietato alle persone non qualificate di manovrare la gru e se tale divieto
fosse rispettato. Ciò risulta già dall'art. 229 CP, il quale punisce
chiunque "dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione,
trascura le regole riconosciute dell'arte e mette con ciò in pericolo
la vita o l'integrità delle personne" (DTF 101 IV 31; F. BENDEL, Die
strafrechtliche Verantwortlichkeit bei Verletzung von Regeln der Baukunde,
tesi Ginevra 1960, pag. 44). Lo studio d'architettura Fratelli E. aveva
assunto la direzione dei lavori con il contratto del 19 ottobre 1971 e
s'era inoltre assoggettato in particolare all'art. 19 delle norme SIA.

    Il concorso di colpa dell'impresario e della vittima dell'infortunio
non esclude la colpa della direzione dei lavori. Quest'ultima deve
precisamente vigilare all'osservanza delle misure di sicurezza. Trattasi
di una duplice cautela, di guisa che la direzione dei lavori non può
contare ciecamente sul fatto che l'impresario abbia già adottato le
misure prescritte. Nel ritenere che E. "poteva presumere che F. fosse
intervenuto con precisi ordini ai suoi operai per evitare almeno che la
gru venisse manovrata da inesperti", il giudice di prima istanza non
si è limitato ad accertare un fatto. È una questione di diritto se la
direzione dei lavori potesse nelle concrete circostanze reputare, senza
incorrere in negligenza, che l'impresario avesse già adottato le misure
necessarie. Il giudice di prima istanza non ha d'altronde attribuito
al proprio convincimento un senso assoluto sotto il profilo giuridico,
tanto è vero che esso gli è servito soltanto per attenuare la pena in
ragione di un minor grado di colpa.

Erwägung 5

    5.- Da esaminare resta ancora se E. fosse personalmente responsabile
della negligenza che ha consentito ad operai non qualificati di manovrare
la gru e di dar cosi luogo all'infortunio. Tale responsabilità non può
sgorgare dal solo fatto d'aver sottoscritto il contratto a nome dello
Studio di architettura Fratelli E. (che sembra essere una società a
nome collettivo). Determinante è invece la concreta ripartizione delle
responsabilità per la direzione dei lavori nel Nuovo centro scolastico
di A. Il ricorrente fa valere d'essere stato autorizzato a delegare la
direzione dei lavori a G., sperimentato tecnico edile della ditta. Così
era stato effettivamente convenuto anche nel contratto con il Comune di
A. (nella lettera di quest'ultimo del 20 marzo 1973 si dice espressamente:
"... affidare la direzione dei lavori al vostro studio, alla condizione
che venga preposto alla sorveglianza il vostro signor G."). Una tale
delegazione della direzione dei lavori era certamente consentita, nella
misura in cui essa fosse attribuita ad una persona idonea e che questa
fosse stata debitamente istruita e controllata. In quanto il titolare della
ditta non sia in grado di sorvegliare personalmente sul posto i lavori,
egli è invero costretto a delegare le sue funzioni. Ciò non toglie che
G. rimanesse dipendente di E., con la conseguenza che questi non era,
come esattamente rilevato dalla CCRP, liberato in ogni caso dalle sue
responsabilità. Rimaneva infatti a suo carico l'obbligo di provvedere con
la dovuta diligenza alla scelta, all'istruzione e alla sorveglianza del
suo dipendente. Tale obbligo di disporre le misure di sicurezza necessarie
non poteva essere escluso contrattualmente, essendo fondato sul diritto
pubblico. La scelta di G. quale direttore locale dei lavori non si presta a
critica, né ha fatto oggetto d'alcuna censura. Il giudice di prima istanza
ha invece ritenuto decisivo ai fini della colpevolezza di E. che questi non
solo avrebbe dovuto riconoscere, ma aveva anche concretamente riconosciuto
il rischio straordinario constituito dall'utilizzazione della gru in
prossimità della linea elettrica non protetta. La questione litigiosa è se
egli abbia fatto tutto ciò che poteva da lui ragionevolmente pretendersi
per ridurre, nei limiti del possibile, tale rischio. Per risolvere questo
punto occorre considerare la situazione concreta in cui E. si trovava,
e non da ultimo la sua posizione nell'esecuzione dell'opera. La difesa
aveva già rilevato in prima istanza che tale sua posizione al vertice
lo dispensava dal dover accertarsi personalmente se tutte le misure di
sicurezza fossero effettivamente osservate sul posto. Il giudice di prima
istanza ha disatteso tale argomentazione, ritenendo che l'entità del
rischio fosse tale da giustificare un intervento personale di E.; la sua
particolare posizione gli è in quella sede soltanto valso il riconoscimento
di un grado attenuato di colpevolezza. L'autorità di seconda istanza
ha assolto E., considerando che le misure preventive incombevano in
primis all'impresario e che E. poteva presumere che questi vi avesse
provveduto. Come si è visto sopra, gli obblighi dell'impresario non possono
esonerare la direzione dei lavori dalla propria responsabilità. Resta,
per converso, da accertare se, e in caso affermativo in quale misura,
E. abbia personalmente omesso di adottare le provvidenze che le circostanze
richiedevano da lui in ragione del rischio da lui riconosciuto, secondo
quanto accertato in modo vincolante dal giudice di prima istanza. Al
riguardo né la sentenza impugnata, né quella di prima grado contengono
elementi sufficienti per stabilire se E. sia nella fattispecie concreta
venuto meno in modo penalmente rilevante ai suoi doveri di direttore dei
lavori, tenuto conto della delega, indubbiamente lecita, da lui effettuata
nella persona di G. Certo appare soltanto che nella situazione concreta
non poteva ragionevolmente pretendersi da E. che vigilasse personalmente
sull'osservanza, da parte degli operai non autorizzati del cantiere, del
divieto di utilizzare la gru. Tale compito di vigilanza non incombeva
a lui, bensì alla persona che dirigeva effettivamente sul posto i
lavori. L'autorità cantonale competente, a cui la causa è da rinviare su
questo punto ai sensi dell'art. 277 PP, dovrà invece accertare, nei limiti
consentiti dalla procedura cantonale, se egli abbia omesso di predisporre
altre ragionevoli cautele idonee a prevenire il rischio di contatti tra
la gru e la linea elettrica.