Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 II 95



104 II 95

17. Sentenza 16 gennaio 1978 della I Corte civile nella causa Comune di
Bodio contro ing. Giovanni Nizzola Regeste

    Art. 41 OR, unerlaubte Handlung (fahrlässige Brandstiftung).

    1. Der mittelbar Geschädigte, d. h. der nur durch Reflexwirkungen
Getroffene, ist zur Schadenersatzklage nicht legitimiert.

    2. Die Kosten, die einer tessinerischen Gemeinde infolge der Erfüllung
einer Aufgabe erwachsen, die sie, wie das Löschen eines Brandes, auf
Grund des kantonalen Verwaltungsrechtes übernehmen muss, stellen keinen
unmittelbaren Schaden dar.

Sachverhalt

    A.- Il 3 marzo 1973, in località Monte Bodengo, Comune di Bodio,
l'ing. Giovanni Nizzola, nell'intento di mettere ordine intorno alla
casetta di vacanza che aveva ivi locato, accendeva un fuoco per bruciare
rovi e sterpaglie. Le fiamme però, ad un certo punto, si propagarono,
tanto da non poter più essere controllate, anche per l'insorgere di un
vento impetuoso levatosi improvviso ed imprevisto, investendo la boscaglia
tra i monti di Bodio e quelli di Pollegio, con la messa in pericolo degli
stabili siti nella zona.

    Si rese necessario l'intervento dei vigili del fuoco, i quali,
con la collaborazione di un elicottero e dopo ventidue ore di lavoro,
riuscirono a circoscrivere l'incendio.

    L'opera di spegnimento causo al Comune di Bodio una spesa complessiva
di Fr. 27 014.75

    All'ing. Nizzola venne inflitta una multa di Fr. 300.- per titolo di
incendio colposo.

    Il Comune di Bodio ha quindi richiesto all'ing. Nizzola il rimborso
delle spese assunte per l'opera di spegnimento e, con petizione del 1o
agosto 1974, lo conveniva davanti al Pretore del distretto di Leventina,
chiedendo la sua condanna al pagamento della somma di Fr. 27014.75,
oltre interessi al 5% dal 1o maggio 1973.

    Accolta integralmente dal Pretore, la petizione veniva per contro
respinta dalla II Camera civile del Tribunale di appello.

    Contro la sentenza dell'istanza cantonale il Comune di Bodio ha
formato un ricorso per riforma. Il ricorrente conclude per la riforma della
sentenza impugnata nel senso dell'integrale accoglimento della petizione,
con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi cantonali e di
quella federale.

    Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerato in diritto:

Erwägung 1

    1.- a) Oggetto della presente causa è unicamente il rimborso delle
spese sostenute dal Comune di Bodio per lo spegnimento dell'incendio
causato dalla negligenza del convenuto ing. Nizzola.

    Il Comune di Bodio non pretende per contro che nell'incendio sarebbero
andati distrutti alberi d'una selva di sua proprietà né pretende un
risarcimento per questo titolo.

    b) Citando pertinentemente IMBODEN/RHINOW, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, vol. I pag. 421 n. I, la Corte cantonale rileva
che chi causa un incendio che dà adito all'intervento delle squadre di
spegnimento, di un servizio cioè tipicamente connesso all'esercizio del
pubblico imperio, risponde delle spese occasionate da tale intervento
unicamente in quanto ciò sia espressamente previsto da una speciale
norma legale.

    La Corte cantonale rileva quindi che i comuni ticinesi (e per essi
le rispettive municipalità) sono obbligati, giusta l'art. 44 della legge
forestale cantonale di applicazione alla legge forestale federale, a
"prendere immediatamente le misure necessarie per spegnere il fuoco,
e darne avviso all'ispettore forestale e procedere all'arresto degli
autori o presunti autori dell'incendio od a fare le necessarie indagini
per scoprirli". Lo spegnimento dell'incendio di boschi causato da Nizzola
costituiva così, per il Comune di Bodio, un preciso compito di natura
pubblica, impostogli dal diritto amministrativo cantonale in materia di
polizia del fuoco e di polizia forestale.

    L'istanza cantonale ha altresì accertato che i costi di spegnimento
degli incendi di boschi o di pascoli devono essere anticipati dal Comune
(art. 3 del decreto esecutivo concernente la creazione di squadre di
spegnimento degli incendi di boschi e pascoli) e possono, su domanda di
questi, essere parzialmente poste a carico "dei patriziati o dei Privati
i cui beni vennero salvati dall'azione di spegnimento" (art. 45 della
citata legge forestale ticinese). La legislazione ticinese non conferisce
per contro ai comuni, giusta gli accertamenti dell'istanza cantonale,
alcun diritto di regresso contro l'autore di un incendio per le relative
spese di spegnimento. La Corte cantonale ha cosi dedotto che l'azione
intentata dal Comune di Bodio a Nizzola non poteva trovare fondamento
nel diritto amministrativo ticinese. È vero, rileva la Corte cantonale,
che la nuova legge sulla polizia del fuoco (pubblicata nel FU cantonale
n. 100 del 17 dicembre 1976 ma non ancora in vigore) prevede un diritto di
regresso contro l'autore di un incendio intenzionale o colposo (art. 20);
tale diritto è però previsto non a favore dei comuni, ma del cantone,
al quale incombono, secondo il nuovo assetto legislativo, le spese di
spegnimento, come pure quelle d'intervento in caso di catastrofe. Come
giustamente rilevato dall'istanza cantonale, la nuova legge sulla Polizia
del fuoco non è tuttavia applicabile alla fattispecie; d'altro canto,
essa non conferirebbe legittimazione attiva al Comune, il diritto di
regresso essendo riservato al Cantone.

    c) Il ricorso per riforma è ammissibile unicamente in quanto fondato
sulla violazione del diritto federale. Questa Corte non può pertanto
rivedere l'applicazione del diritto cantonale, quale Operata dalla
giurisdizione ticinese. Il Tribunale federale deve per contro esaminare
se la sentenza impugnata, nella misura in cui respinge la domanda di
risarcimento che il Comune di Bodio fonda sull'art. 41 CO, violi o meno
questa disposizione.

Erwägung 2

    2.- a) L'istanza cantonale ritiene a ragione che l'ing.  Nizzola ha
causato per negligenza un incendio di boschi e che ha con ciò commesso
una colpa, la cui intensità è tuttavia irrilevante ai fini della
soluzione della presente vertenza. L'atto addebitato al convenuto è
anche, e incontestabilmente, illecito, in quanto perfeziona, da un lato,
il delitto di incendio colposo represso dall'art. 222 CP e, dall'altro,
una contravvenzione all'art. 48 lett. f della legge forestale ticinese,
che vieta l'accensione di fuochi nei boschi o nelle loro vicinanze o
nei pascoli senza aver preso le precauzioni necessarie per togliere
ogni pericolo d'incendio di boschi o pascoli (testo vigente all'epoca
dell'incendio causato dall'ing. Nizzola).

    Ma il fatto che l'incendio di boschi causato da Nizzola costituisca
atto illecito e che sia dovuto a negligenza dell'autore non conferisce
di per sé al Comune di Bodio il diritto di chiedergli il rimborso delle
spese di spegnimento solute in virtù del diritto amministrativo ticinese.

    Fondandosi sui principi sviluppati da dottrina e giurisprudenza,
la Corte cantonale considera, a ragione, che di regola solo la vittima
diretta può esigere il risarcimento del danno causatole da un atto
illecito, mentre la vittima indiretta, cioè, l'eventuale terzo colpito
solo di riflesso, non è legittimato all'azione. Danneggiati diretti sono
in primo luogo, nel caso che ci occupa, i proprietari dei boschi distrutti
o danneggiati dall'incendio. Nella misura in cui debba essere ammesso che
le spese sostenute dal comune per l'espletamento di un compito di natura
pubblica del diritto amministrativo ticinese, quale lo spegnimento di un
incendio, costituiscono un danno, questo non può evidentemente che essere
indiretto. Il Comune di Bodio è leso unicamente di riflesso: l'incendio
di cui è questione non ha causato direttamente nessuna diminuzione del
patrimonio del Comune: le spese qui litigiose sono state causate all'attore
dall'intervento delle squadre di spegnimento e dai mezzi tecnici messi
in opera per aver ragione delle fiamme e proteggere i beni di terzi,
compito che incombe ai comuni, come s'è visto sopra, in virtù del diritto
pubblico cantonale.

    Trattasi quindi di un danno esclusivamente indiretto: giusta l'art. 41
CO, al Comune di Bodio manca quindi la legittimazione attiva per pretendere
un qualsiasi risarcimento per tale titolo dal convenuto ing. Nizzola.

    b) Il Comune ricorrente si avvale a torto della sentenza pubblicata
in DTF 102 II 85 segg. Questa Corte ha invero deciso (pag. 88 consid. 5):

    "... l'acte illicite ne consiste pas nécessairement dans une atteinte
   portée à un droit subjectif; l'art. 41 al. 1 CO oblige celui qui, par
   sa faute, transgresse une injonction juridique à réparer le dommage
   qu'il cause ainsi à autrui, même s'il ne peut être question d'un droit
   subjectif de la victime; il suffit que la prescription violée ait pour
   but de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé
   (RO 30 II

    571 41 II 685, 75 II 212 s. consid. 3, 90 II 279 consid. 4 et les
arrêts
   cités, 94 I 642 s. consid. 5, RO 101 Ib 255 s. consid. 2 c et
   d). Commet donc un acte illicite celui qui lèse un intérêt privé
   protégé implicitement par une norme pénale édictée dans un but
   d'intérêt général (DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile,
   p. 73 ch. 2 1.2; DESCHENAUX,

    Norme et causalité en responsabilité civile, dans Stabilité et
dynamisme du
   droit dans la jurisprudence du Tribunal Fédéral suisse, p. 418-420)."

    Ma i citati art. 222 CP e 48 lett. f della legge forestale ticinese,
non perseguono con ogni evidenza, accanto ai rispettivi scopi loro propri,
anche quello di proteggere le collettività pubbliche, cui incombe l'onere
dello spegnimento degli incendi in virtù del diritto cantonale, contro le
diminuzioni patrimoniali risultanti dall'espletamento di questo compito
del diritto pubblico. L'azione del ricorrente non può quindi in alcun
modo trovare fondamento sui principi enunciati nella citata sentenza.