Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 II 141



104 II 141

23. Sentenza della II Corte civile del 22 giugno 1978 nella causa Mazenauer
c. Nemeth Regeste

    Zivilprozess; Beginn des Fristenlaufs für die Aberkennungsklage,
wenn der Rechtsöffnungsentscheid mit einem ordentlichen Rechtsmittel
angefochten werden kann; Art. 83 Abs. 2 SchKG.

    Kann der Rechtsöffnungsentscheid mit einem ordentlichen Rechtsmittel
angefochten werden, so beginnt die Frist von 10 Tagen für die Einreichung
der Aberkennungsklage im Sinne von Art. 83 Abs. 2 SchKG mit dem
unbenutzten Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. mit dem Entscheid der
Rechtsmittelinstanz oder mit dem Rückzug des Rechtsmittels zu laufen,
ungeachtet der provisorischen Vollstreckbarkeit des erstinstanzlichen
Rechtsöffnungsentscheids.

Sachverhalt

    A.- In un'esecuzione promossa da Rosa Mazenauer-Zula, Gais, contro
Stefano Nemeth, Locarno, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città,
con sentenza 25 giugno 1976, intimata il 5 luglio 1976, ha respinto
l'opposizione interposta dall'escusso. Quest'ultimo ha introdotto il 26
luglio 1976 l'azione di inesistenza del debito.

    Il 29 aprile 1977 il Pretore di Locarno-Città ha respinto l'eccezione
di tardività dell'azione sollevata dalla convenuta. Egli ha ritenuto
che, poiché contro la sentenza di rigetto dell'opposizione era dato, in
concreto, il rimedio ordinario dell'appello, la stessa non poteva diventare
definitiva prima della scadenza del termine di impugnazione. La sentenza di
rigetto essendo stata intimata il 5 luglio 1976, il termine per proporre
l'azione d'inesistenza del debito scadeva il 26 luglio 1976. Introdotta
quello stesso giorno, l'azione risultava quindi tempestiva.

    Con sentenza 17 ottobre 1977 il Tribunale di appello del Cantone
Ticino ha confermato il giudizio del Pretore. Rosa Mazenauer-Zula ha
inoltrato al Tribunale federale un ricorso per riforma, con il quale
chiede l'accoglimento dell'eccezione di tardività.

    Il Tribunale federale ha respinto il gravame per i seguenti motivi:

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerato in diritto:

Erwägung 1

    1.- Le istanze cantonali hanno respinto l'eccezione di tardività
dell'azione sollevata dalla convenuta. Qualora tale eccezione dovesse
essere accolta, essa renderebbe possibile un'immediata decisione finale
e superflua un'ulteriore istruzione della causa. Il ricorso per riforma
appare quindi ammissibile a mente dell'art. 50 OG (cfr. DTF 100 II 429
consid. 2).

Erwägung 2

    2.- Sul computo del termine per introdurre l'azione di disconoscimento
del debito dell'art. 83 cpv. 2 LEF il Tribunale federale si è pronunciato
una prima volta in DTF 32 II 151 ed ha ammesso che nei casi in cui il
giudizio di rigetto dell'opposizione può essere devoluto ad un'istanza
superiore, tale termine decorre dall'intimazione della sentenza
dell'autorità di ricorso, rispettivamente della decorrenza infruttuosa
del termine di ricorso. La regola giurisprudenziale in questione è stata
successivamente confermata (cfr. DTF 33 I 687; 47 III 67; 77 III 137) ed
ha trovato consenziente la dottrina (E. BLUMENSTEIN, Handbuch, pag. 265;
H. FRITZSCHE, II ediz., vol. I, pag. 154 nota 247; A. FAVRE, II ediz.,
pag. 159). Nella sentenza 47 III 67 (cfr. in particolare pag. 68)
il Tribunale federale sembra tuttavia aver avuto presente l'ipotesi -
senza comunque approfondire il problema - di un rimedio ordinario di
appello contro il giudizio di rigetto di opposizione, avente per legge
effetto sospensivo ed anche Favre, l.c., esprime l'opinione che se il
diritto cantonale conosce il rimedio ordinario dell'appello contro
il giudizio di rigetto dell'opposizione, il termine di dieci giorni
dell'art. 83 cpv. 2 LEF decorre, dato che l'appello ha, di regola,
effetto sospensivo, a partire dalla decisione della seconda istanza,
qualora sia stato interposto appello, ed a partire dalla scadenza del
termine di ricorso, qualora l'escusso abbia rinunciato ad appellarsi.

    Infine, in DTF 101 III 42 consid. 2 e 3, il Tribunale federale
ha statuito che una decisione di rigetto di opposizione non cresce
in giudicato al momento della sua comunicazione solo se il diritto
cantonale di procedura prevede un mezzo di ricorso avente per legge
effetto sospensivo. Se il ricorso non ha effetto sospensivo il termine per
introdurre l'azione d'inesistenza del debito decorre dalla comunicazione
del giudizio di rigetto dell'opposizione. La citazione che la sentenza
fa della precedente giurisprudenza (cfr. DTF 47 III 68, 77 III 138) è
tuttavia solo in minima parte giustificata, poiché quella giurisprudenza
non si esprime nel senso della nuova massima (cfr. DTF 77 III 138), o
non affronta chiaramente il problema (cfr. DTF 47 III 68). Quanto alla
sentenza DTF 55 III 175 consid. 3, citata all'inizio del consid. 2,
essa non tratta la questione del termine per l'inoltro dell'azione di
inesistenza del debito.

Erwägung 3

    3.- Nel sistema della procedura civile ticinese le sentenze di
rigetto dell'opposizione, nelle cause attualmente di valore superiore
a Fr. 5000.-, sono appellabili alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale di appello. L'appello è un mezzo ordinario di impugnazione. Esso
sospende di regola l'esecuzione del giudizio (art. 310 cpv. 1 del
Codice di procedura civile ticinese, CPC). Sono tuttavia provvisoriamente
esecutive, tra l'altro, le sentenze nella procedura sommaria di esecuzione
e fallimento (quindi anche quelle di rigetto dell'opposizione), a meno
che il presidente dell'autorità di ricorso disponga diversamente (art. 310
cpv. 4 lett. d e 338 cpv. 4 CPC).

    Una sentenza cresce formalmente in giudicato se contro la stessa non
sono più dati mezzi ordinari di impugnazione, ossia se essa emana da un
tribunale che ha giudicato in modo definitivo, contro la cui decisione
sono cioè dati solo mezzi straordinari di impugnazione, oppure se il
termine di ricorso (ordinario) è decorso infruttuoso o il ricorso stesso
è stato ritirato (M. GULDENER, Schweiz. Zivilprozessrecht, II ediz.,
pag. 327, G. LEUCH, n. 1 all'art. 397). Di regola, i mezzi ordinari di
impugnazione impediscono sia la crescita in giudicato della sentenza,
che la sua esecutività. Ma l'effetto sospensivo non è legato al concetto
di mezzo ordinario di impugnazione ed esistono leggi di procedura
le quali dichiarano provvisoriamente esecutive sentenze che non sono
ancora cresciute in giudicato, ossia che possono essere impugnate con un
mezzo ordinario di ricorso (M. GULDENER, pag. 500 nota 35). È ciò che si
verifica nella procedura civile ticinese appunto riguardo alle sentenze
di rigetto dell'opposizione. Per queste ultime la provvisoria esecutività
permette di ottenere il pignoramento provvisorio o di chiedere l'erezione
dell'inventario a mente dell'art. 162 LEF (art. 83 cpv. 1 LEF; DTF 55 III
175); ma non si tratta di sentenze definitive, fintanto che il termine per
l'appello non sia decorso infruttuoso, l'appello non sia stato ritirato
o l'autorità di ricorso non l'abbia respinto.

    La sentenza DTF 101 III 42 consid. 2 e 3 non distingue sufficientemente
tra la crescita in giudicato di una sentenza e la sua esecutività ed
assimila a torto quest'ultima (che può essere anche solo provvisoria,
quando è dato un mezzo ordinario di ricorso) alla prima. Quando contro
le decisioni di rigetto dell'opposizione la legge cantonale di procedura
prevede un mezzo ordinario di ricorso, il termine per promuovere l'azione
d'inesistenza del debito decorre, indipendentemente dall'eventuale
provvisoria esecutività della decisione non ancora definitiva, dalla
sentenza dell'autorità di ricorso o dal momento in cui il termine di
ricorso è spirato o il ricorso è stato ritirato. È la soluzione che
si deduce anche da DTF 100 III 76 (che la successiva sentenza DTF 101
III 40 non cita) e dalla quale non vi è motivo di scostarsi. In caso
contrario, e per tutte le procedure che dichiarano provvisoriamente
esecutive le decisioni di rigetto dell'opposizione, l'escusso dovrebbe
inoltrare l'azione di inesistenza del debito nel termine di dieci giorni
dell'art. 83 cpv. 2 LEF, ed il rimedio di appello con domanda di effetto
sospensivo nel termine concessogli dalla legge cantonale di procedura
(pure dieci giorni, secondo l'art. 308 cpv. 1 CPC), assumendo il rischio
del pagamento delle spese di causa e di un'indennità alla controparte se,
in caso di accoglimento dell'appello, l'azione d'inesistenza del debito
dovesse risultare inutile.

Erwägung 4

    4.- In concreto, non è contestato che l'escusso ha introdotto l'azione
d'inesistenza del debito nel termine di dieci giorni dalla decorrenza
infruttuosa del termine per appellare. L'azione è quindi tempestiva e la
sentenza impugnata merita conferma.