Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 IB 321



104 Ib 321

50. Estratto della sentenza della Ia Corte civile del 26 settembre 1978
nella causa M. e P. contro Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza sul registro di commercio Regeste

    Demissionen von Verwaltungsräten einer Aktiengesellschaft und ihre
Löschung im Handelsregister.

    1. Allgemeine Grundsätze über Eintragungen in das Handelsregister
(E. 2a).

    2. Wirkung der Demissionen gegenüber der Gesellschaft (Innenverhältnis)
und gegenüber gutgläubigen Dritten (Aussenverhältnis) (E. 2b).

    3. Wirkungen im vorliegenden Fall (E. 3).

    4. Verfahren gemäss Art. 60 und Art. 86 HRegV (E. 4).

Auszug aus den Erwägungen:

                        Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Nel merito, il gravame è rivolto anzitutto contro la mancata
cancellazione dei dimissionari dal registro di commercio prima del 10
gennaio 1978. I ricorrenti postulano infatti che la data delle dimissioni
venga rettificata e riportata all'11 novembre 1977, subordinatamente al
2 dicembre, ed ancor più subordinatamente al 22 dicembre.

    a) Lo scopo essenziale del registro di commercio è quello di far
conoscere i titolari di un'impresa esercitata nella forma commerciale
ed i fatti giuridici ad essa pertinenti, nell'interesse dei terzi ed
in maniera più generale del pubblico; in particolare, l'iscrizione
nel registro deve permettere di stabilire in modo chiaro ed univoco il
sistema delle responsabilità (v. DTF 84 I 190/191; 80 I 274 consid. 1; 75
I 78). Il registro di commercio tende dunque a favorire e a rassicurare i
rapporti d'affari con l'esattezza e la pubblicità che contraddistinguono le
diverse iscrizioni, e ciò grazie alla loro registrazione ed alla relativa
pubblicazione nel FUSC che deve avvenire " senza ritardo " ed in linea di
principio "per intiero " (art. 931 cpv. 1 CO). Ogni iscrizione porta la
data del giorno in cui la notificazione è stata registrata nel giornale, è
provvista di un numero progressivo che ricomincia ogni anno ed è firmata
dall'ufficiale del registro (art. 932 cpv. 1 CO, 11 e 19 cpv. 2 ORC;
HIS, ad art. 932 CO, n. 74 segg.). Tuttavia, essa diventa efficace
nei confronti dei terzi soltanto il primo giorno feriale successivo
a quello della data di pubblicazione stampata sul numero del FUSC nel
quale l'iscrizione stessa è apparsa (art. 932 cpv. 2 CO): questo giorno
è dunque determinante per i terzi di buona fede che possono così fidarsi
delle iscrizioni e cancellazioni repertoriate nel FUSC (v. SCHUCANY,
Kommentar zum schweiz. Aktienrecht, II ediz., ad art. 718 CO, n. 3). Giusta
l'art. 937 CO, nel registro di commercio devono inoltre essere iscritte
tutte le modificazioni di fatti già iscritti e queste modificazioni, con
le cancellazioni, sono d'altronde assimilate esplicitamente alle nuove
iscrizioni (art. 33 ORC; HIS, ad art. 932, n. 3, e ad art. 938 ni. 2, 4-7;
GUHL/MERZ/KUMMER, Das schweizerische Obligationenrecht, VI ediz., pag. 737;
PATRY, Grundlagen des Handelsrechts, in Schweizerisches Privatrecht,
vol. VIII/1, pag. 135). Il cennato art. 937 CO si rivolge dunque alle
persone già iscritte ed agli organi responsabili, imponendo loro l'obbligo
di fare le necessarie notificazioni nelle forme prescritte dalla legge
(art. 934 cpv. 1 CO, 19 cpv. 1, 21, 22 e 23 ORC; HIS, ad art. 937,
ni. 21 e 22); in effetti, l'ufficiale del registro non procede d'ufficio
ad alcuna iscrizione senza aver previamente invitato gli interessati
ad eseguire le notificazioni obbligatorie, per regolarizzare in questo
modo la propria situazione (art. 941 CO; VON STEIGER, Le droit des
sociétés anonymes en Suisse, IV ediz., pag. 133; PATRY, op.cit., ibidem,
pagg. 136/137). Per quanto concerne le società anonime, la notificazione
dei fatti da iscrivere nel registro di commercio dev'essere effettuata,
per principio, dall'amministrazione (art. 720 CO); se quest'ultima è
composta di più persone, detta notificazione deve anche esser firmata
dal presidente o da chi ne fa le veci, come pure dal segretario o da un
secondo membro del consiglio d'amministrazione (art. 22 cpv. 2 ORC).

    b) Nelle società anonime, l'assemblea generale degli azionisti
può revocare in qualsiasi momento gli amministratori ch'essa aveva
precedentemente nominato, con la sola riserva di eventuali azioni di
risarcimento spettanti alle persone revocate (art. 705 CO; v. DTF 80 II 121
consid. 1). A questo diritto dell'assemblea generale corrisponde, secondo
un'opinione generalmente ammessa in dottrina e condivisa dal Tribunale
federale, la facoltà per l'amministratore di dimettersi dalle sue funzioni
d'ogni tempo e per qualunque motivo: gli si riconosce pertanto il diritto
di dimissionare, ch'egli esercita mediante manifestazione di volontà
unilaterale e recettizia (v. BÜRGI, ad art. 705 CO, n. 7; VON STEIGER,
op.cit., pag. 247; PATRY, Précis du droit suisse des sociétés, Berna 1977,
vol. II, pag. 250; SCHUCANY, op.cit., ad art. 705, n. 2; GUHL/MERZ/KUMMER,
op.cit., pag. 632; VON STEIGER/FREYMOND, Les inscriptions concernant les
sociétés anonymes au registre du commerce, Zurigo 1938, pag. 60; GUHL,
La société anonyme, SJK (FJS) n. 399, pag. 3). Le dimissioni comportano
di conseguenza la fine del mandato d'amministratore con effeto ex nunc,
dal momento in cui l'amministrazione della società ha preso atto delle
dimissioni stesse (v. BÜRGI, ibidem, n. 8; PATRY, Précis, vol. II,
pag. 250; VON STEIGER, op.cit., pag. 247; cfr. anche art. 404 CO). Nei
confronti della società esse diventano allora immediatamente efficaci: il
consenso dell'assemblea generale, quello del consiglio d'amministrazione
o l'eventuale discarico sono infatti ininfluenti e non ne costituiscono
una condizione di validità. Per quanto concerne i rapporti interni,
è dunque determinante la ricezione delle dimissioni da parte della
società, senza riguardo al fatto che tali dimissioni siano state magari
rassegnate in un momento inopportuno o addirittura in dispregio di un
contratto di lavoro: in questo caso rimangono infatti riservate le sole
azioni di risarcimento danni ai sensi dell'art. 705 cpv. 2 CO (v. VON
STEIGER, op.cit., pagg. 246/247; VON STEIGER/FREYMOND, op.cit., pag.
60; BÜRGI, ad art. 705 CO, ni. 8-10; errato s'avvera dunque in questo
contesto l'apprezzamento giuridico, non motivato, contenuto in DTF 48 II
403 consid. 4a, che la dottrina reputa comunque superato).

    Nei confronti dei terzi di buona fede, le dimissioni esplicheranno
invece i loro effetti soltanto dopo l'iscrizione nel registro di commercio,
e più precisamente il giorno feriale immediatamente successivo a quello
della relativa pubblicazione nel FUSC (art. 932 e 933 CO). Viste
le responsabilità di cui agli art. 718 e 754 CO, gli amministratori
dimissionari hanno comunque un evidente interesse ad una rapida rettifica
delle iscrizioni divenute inesatte, e quindi suscettibili di indurre gli
interessati in errore (cfr. art. 933 cpv. 2 CO). In una società anonima,
l'istanza di cancellazione degli amministratori revocati o dimissionari,
ovvero la notificazione del (nuovo) fatto da iscrivere dev'esser
fatta tempestivamente dall'amministrazione, poiché in caso d'omissione
intenzionale o per negligenza, l'organo responsabile dovrà risarcire
i danni derivati dall'omissione stessa (art. 705, 720, 937 e 942 CO;
22 cpv. 2, 33 e 59 ORC). È pacifico quindi che la notificazione delle
dimissioni non può esser fatta dagli amministratori dimissionari che,
rinunciando al loro mandato, hanno perso automaticamente la facoltà di
rappresentare la società, firmando per essa (art. 717-719 CO): l'obbligo
di far procedere all'iscrizione spetta per contro ai membri restanti
dell'amministrazione o, in mancanza d'amministratori rimasti in carica, ad
un curatore designato espressamente a tal scopo, giusta l'art. 393 n. 4 CC
(v. DTF 94 I 565; cfr. inoltre, BÜRGI, ad art. 705, n. 10; VON STEIGER,
op.cit., pagg. 247/248; VON STEIGER/FREYMOND, op.cit., pag. 60 in fine;
JdT 1930 I pag. 360; ZBJV (RJB) 66/1930, pag. 284 segg.).

Erwägung 3

    3.- a) Nel caso concreto, i ricorrenti hanno presentato le loro
dimissioni alla società con lettera del 4 novembre 1977. Per quanto
riguarda i rapporti interni, dette dimissioni sono divenute dunque efficaci
nel momento in cui sono state ricevute e registrate dalla società stessa.
L'iscrizione nel giornale e la relativa pubblicazione sul FUSC sono quindi
irrilevanti in questo contesto, cosicché i ricorrenti non possono nemmeno
vantare un interesse degno di protezione alla modificazione della decisione
impugnata e, quindi, all'eventuale rettifica della data delle dimissioni:
su questo punto, il ricorso è pertanto irricevibile in virtù dell'art. 103
lett. a OG (cfr. DTF 103 Ib 149 consid. 4a - b; 101 Ib 109 segg.).

    b) Per quanto concerne i rapporti esterni nei confronti dei terzi di
buona fede, la situazione è invece diversa poiché per codeste persone
l'iscrizione nel registro diventa efficace soltanto il giorno feriale
successivo a quello della data di pubblicazione stampata sul numero del
FUSC nel quale è apparsa (art. 932 cpv. 2 CO). Orbene, in concreto, i
ricorrenti hanno rassegnato le loro dimissioni, presentandole regolarmente
alla società il 4 novembre 1977 e, vista l'inazione dell'amministratore
restante, hanno poi sollecitato l'intervento dell'ufficiale del registro,
con lettera dell'11 novembre 1977. Questo scritto non costituiva però una
notificazione conforme alla legge poiché emanava da persone che, per quanto
concerne la società, già avevano rinunciato al mandato d'amministratore,
perdendo in tal modo la facoltà di rappresentarla ai sensi degli art. 720
CO e 22 cpv. 2 ORC. I ricorrenti hanno allora optato per la convocazione
dell'assemblea generale che, tenutasi il 23 novembre successivo, accettò
le loro dimissioni. Dette dimissioni furono notificate dal presidente
del consiglio d'amministrazione il 2 dicembre 1977, ma questi produsse
come documento giustificativo il processo verbale assembleare non
autenticato (cfr. art. 28 cpv. 2 ORC in comb. con gli art. 937 CO e
33 ORC). Il verbale venne infatti vidimato soltanto il 22 dicembre e
ripresentato poi all'Ufficio del registro ad una data che non risulta
dall'incarto. L'iscrizione (o meglio la cancellazione: cfr. art. 33 cpv. 1
ORC), portante il numero progressivo 86 (cfr. art. 19 cpv. 2 ORC) avvenne
il 10 gennaio 1978 e la pubblicazione sul FUSC, decisiva per i terzi
di buona fede giusta l'art. 932 cpv. 2 CO, il 25 gennaio successivo. In
queste circostanze, l'eventuale rettifica della data d'iscrizione delle
dimissioni all'11 novembre 1977, subordinatamente al 2 dicembre, ed ancor
più subordinatamente al 22 dicembre, che avrebbe fors'anche potuto esser
apportata - tenendo conto della data presumibile della notificazione -
in virtù dell'art. 8 ORC, non potrebbe produrre effetto alcuno, poiché la
predetta cancellazione è ormai già apparsa nel FUSC n. 345 del 25 gennaio
1978. Senza dover esaminare in questa sede la questione di sapere se
l'ufficiale del registro avesse eventualmente potuto agire con maggiore
sollecitudine (cfr. peraltro DTF 92 I 499), è pacifico infatti che le
dimissioni non potrebbero comunque esplicare effetti retroattivi nei
confronti dei terzi di buona fede che il FUSC è destinato a ragguagliare
e che debbono poter trarre incondizionato affidamento dalle iscrizioni
ivi apparse. Su questo punto, il gravame s'avvera dunque infondato.

    c) La richiesta dei ricorrenti tendente ad ottenere la pubblicazione
sul FUSC della data (rettificata) delle dimissioni è inesaudibile,
poiché contraria al sistema legale. L'art. 641 n. 8 CO prescrive infatti
l'iscrizione nel registro soltanto per i nomi degli amministratori e
delle persone incaricate di rappresentare la società, con l'indicazione
del domicilio e della cittadinanza (cfr. art. 711 CO), e gli art. 40
e 78 ORC esigono poi la menzione del nome di battesimo della persona
iscritta. Ogni modificazione di questi dati personali deve quindi esser
annotata nel registro in virtù dell'art. 937 CO, ed in particolare si
dovrà menzionare qualsiasi manchevolezza nella composizione del consiglio
d'amministrazione (v. VON STEIGER/FREYMOND, op.cit., pag. 60). Per contro,
le date effettive riguardanti la nomina degli amministratori, le rispettive
dimissioni e la comunicazione di quest'ultime all'Ufficio del registro
non sono indicazioni che debbono essere registrate e pubblicate poiché,
contrariamente alla data dell'iscrizione, non v'è un interesse pubblico
o privato che giustifichi a priori una siffatta annotazione.

Erwägung 4

    4.- I ricorrenti chiedono infine che il Tribunale federale ordini
all'Ufficio del registro di Lugano di procedere nei confronti della
società conformemente a quanto disposto dall'art. 86 ORC.

    Sotto questo profilo, il ricorso è tuttavia inammissibile per carenza
di un interesse personale, immediato ed attuale ai sensi dell'art. 103
lett. a OG. In effetti, prestando un minimo d'attenzione, i ricorrenti
avrebbero potuto constatare nell'incarto stesso che l'ufficiale del
registro aveva invitato la società a sostituire i dimissionari e porsi
in consonanza alla legge entro un termine di 30 giorni, con lettera del
31 gennaio 1978 e sotto comminatoria di scioglimento giusta l'art. 86
cpv. 1 ORC. In pratica, il gravame diventa dunque su questo punto privo
d'oggetto, ciò che rende superfluo qualsiasi esame inteso ad accertare se
la cennata procedura potesse o dovesse esser avviata, nel concreto caso,
prima del 31 gennaio 1978.

    In quest'ambito, si può inoltre rilevare che l'opinione dell'autorità
cantonale, secondo cui la procedura dell'art. 86 ORC implica la previa
cancellazione degli amministratori svizzeri sul registro di commercio
e, se del caso, il previo avvio della procedura prevista dall'art. 60
ORC, potrebbe minare il principio fondamentale della veridicità delle
iscrizioni sancito dall'art. 38 ORC. Tale modo d'agire produrrebbe
infatti un ingiustificato ritardo nel ripristino di una situazione
legittima, lasciando sussistere una società anonima, il cui consiglio
d'amministrazione più non risponde alle esigenze legali, per un periodo
di tempo più o meno lungo. Le procedure previste dagli art. 60 e 86 ORC
perseguono invece scopi diversi e possono esser avviate simultaneamente,
qualora i necessari presupposti siano beninteso adempiuti (cfr. DTF 94
I 568 consid. 5). Spetterà all'ufficiale del registro di sincronizzare
i due procedimenti allo scopo di ristabilire l'ordine legale prescritto
dagli art. 711 e 937 CO senza ulteriori indugi.

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.