Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 V 235



102 V 235

57. Sentenza del 27 ottobre 1976 nella causa Ufficio federale
dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro contro Terrani e
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino Regeste

    Über den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung der Versicherten,
die als Aushilfskräfte eingestellt wurden, aber dennoch während einer
erheblichen Zeitspanne voll beschäftigt werden.

Sachverhalt

    A.- Dopo aver lavorato durante 3 anni alle dipendenze di una macelleria
di Lugano in ragione di 9 ore al giorno, l'assicurato Ezio Terrani,
nato nel 1913, fu assunto in qualità di macellaio ausiliario dalla
Società Cooperativa Migros Ticino, S. Antonino (detta appresso SCMT)
il 24 febbraio 1975. Secondo le disposizioni del contratto di lavoro,
l'attività del personale ausiliare di tale società è subordinata alle
necessità aziendali, e al datore di lavoro rimane riservato il diritto di
modificare in ogni momento l'orario ed il luogo di lavoro del dipendente.

    B.- Sulla base del summenzionato contratto Ezio Terrani lavorò da
marzo a settembre 1975 in media 184 ore mensili, mentre nello stesso
periodo il personale fisso lavorò in media 190 ore. Durante l'ottobre 1975
l'assicurato lavorò ancora 106 ore e nel novembre successivo soltanto 10
ore. Nel gennaio 1976 il rapporto di servizio venne sciolto, conformemente
alle disposizioni contrattuali riguardanti il personale ausiliare della
SCMT, con effetto dal giorno 19 di quel mese.

    C.- Mediante decisione amministrativa del 20 gennaio 1976, la Cassa
pubblica cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (CPCAD)
respinse una domanda di Ezio Terrani intesa ad ottenere un'indennità per le
giornate di disoccupazione attestategli dall'Ufficio consortile del lavoro
dal 14 ottobre 1975 in poi. Essa considerò che l'orario dell'operaio
ausiliare, liberamente fissato dal datore di lavoro in conformità al
contratto stipulato con il dipendente, costituisce un orario normale,
qualunque sia la durata di quest'ultimo, ragione per cui l'ausiliare non
subisce una perdita di guadagno indennizzabile giusta la LAD all'infuori
dell'attività richiestagli dal datore di lavoro.

    Statuendo su ricorso dell'assicurato, mediante giudizio del 5 marzo
1976 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino accolse il gravame
e annullò la decisione impugnata, in sostanza per i seguenti motivi:

    "La drastica riduzione del numero delle ore lavorative a partire
dal mese
   di ottobre non saprebbe essere ritenuta normale visto l'andamento
   medio dell'orario lavorativo personale dell'assicurato. Le cause
   non saprebbero essere ricercate e tanto meno ritrovate in fattori
   stagionali, ricorrenti di anno in anno.

    La vera causa di una così massiccia riduzione dell'orario lavorativo
   medio è da ricercarsi esclusivamente nella contingenza
   economica. Si tratta, in altre parole, di una "konjunkturbedingte
   Arbeitszeitverkürzung".

    In simili condizioni, la perdita di guadagno da essa scaturente deve
   essere indennizzata dalla Cassa."

    I giudici cantonali rinviarono la pratica alla CPCAD facendole obbligo
di esaminare se l'assicurato riempisse gli altri presupposti del diritto
all'indennità di disoccupazione e di statuire a nuovo sulle prestazioni
controverse.

    D.- Con il presente ricorso di diritto amministrativo l'Ufficio
federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro chiede
l'annullamento del giudizio impugnato e il ripristino della decisione
amministrativa del 20 gennaio 1976.

    E.- Rispondendo al gravame, l'opponente postula la reiezione
del ricorso di diritto amministrativo e la conferma del giudizio
cantonale. Allega che gli avventizi hanno diritto all'indennità di
disoccupazione salvo durante un periodo di 14 giorni (art. 40 OAD)
e che egli assunse il lavoro in qualità di ausiliare presso la SCMT
sapendo di dover subire delle drastiche riduzioni d'orario lavorativo
per carenza di lavoro, motivo per cui, anche se attivo come ausiliare,
si iscrisse presso l'Ufficio consortile del lavoro, sperando di ottenere
un collocamento migliore che, malgrado gli sforzi da lui intrapresi,
sinora non è riuscito a procurarsi. Infine, l'opponente osserva che
qualora non si fosse procurato lui stesso un'occupazione come ausiliare,
tale occupazione gli sarebbe stata probabilmente imposta dall'ufficio
del lavoro summenzionato, nel qual caso l'indennità di disoccupazione
non gli sarebbe certo stata rifiutata.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- Giusta l'art. 23 cpv. 2 LAD "gli assicurati devono attenersi alle
prescrizioni sul controllo dei disoccupati che saranno emanate mediante
ordinanza, conformarsi alle istruzioni degli uffici del lavoro che loro
ingiungono di assumere un'occupazione adeguata o di seguire corsi di
rieducazione o di perfezionamento professionali, come pure di cercarsi
un lavoro da sé".

    Presupposto del diritto all'indennità di disoccupazione è, fra quelli
richiesti dall'art. 24 cpv. 2 LAD, la prova della perdita di guadagno
giusta l'art. 26 della legge medesima. Tale perdita subentra quando la
riduzione della durata normale del lavoro raggiunge una determinata
proporzione e se nel contempo l'assicurato è idoneo al collocamento
(art. 26 cpv. 1 LAD e art. 17 cpv. 1 OAD). Secondo la giurisprudenza,
la durata normale del lavoro di un assicurato è, di massima, quella
usuale nella sua professione o nel ramo della sua attività. Laddove
esiste un accordo particolare fra il datore di lavoro e l'assicurato
medesimo sulla durata dell'orario lavorativo e non siano applicabili norme
usuali relative alla professione o al ramo d'attività dell'assicurato,
la durata individuale del lavoro pattuita serve come elemento di computo
per stabilire la perdita di guadagno che dà diritto all'indennità di
disoccupazione (STFA 1958, p. 207; DLA 1958 no. 69, 1963 no. 26).

    Secondo l'art. 29 cpv. 1 litt. e LAD la cassa è tenuta a sospendere
il diritto a indennità dell'assicurato che non osserva le prescrizioni
sul controllo dei disoccupati o le istruzioni degli uffici del lavoro
previste dall'art. 23 cpv. 2 LAD.

Erwägung 2

    2.- Postulando il ripristino della decisione amministrativa in lite,
l'ufficio ricorrente pone alla base del suo gravame la sentenza 28 dicembre
1955 di questa Corte in re A.C. (DLA 1956 no. 20), secondo la quale nei
casi in cui l'assicurato è regolarmente occupato in qualità di ausiliare e
presta la sua opera soltanto su richiesta del datore di lavoro, la durata
dell'orario lavorativo è da ritenersi normale, rimanendo esclusa in tal
caso ogni perdita di guadagno per il tempo nel quale l'ausiliare non è
chiamato a lavorare. Tale massima non è applicabile nella fattispecie,
per i motivi che seguono.

    Nella citata sentenza del 28 dicembre 1955 trattavasi di una cassiera
ausiliare, la quale già da due anni lavorava alle dipendenze di un grande
magazzino soltanto su convocazione del datore di lavoro. Pertanto, ella
aveva accettato una occupazione confacente ai suoi bisogni personali,
onde il particolare orario di lavoro costituiva per lei quello normale;
di conseguenza i periodi della sua inattività non erano assimilabili a
periodi di disoccupazione involontaria.

    Altra è la situazione di fatto nel caso in esame. Ezio Terrani venne
assunto dalla SCMT nel febbraio 1975 in base al contratto di lavoro per il
personale ausiliare, contratto del resto approvato da due organizzazioni
sindacali e conforme alle condizioni d'impiego aziendali e regionali
della SCMT, la quale alla fine del 1975 occupava nel Ticino 285 operai
ausiliari. Pur appartenendo a tale categoria, l'opponente venne occupato
come macellaio, con orario quasi normale, da febbraio a settembre 1975:
ossia in una attività attinente alla professione da lui imparata,
confacente alle sue attitudini, controllabile e da lui ragionevolmente
esigibile. Che l'opponente, coniugato, con un figlio agli studi, assumendo
il lavoro presso la SCMT cercasse un impiego a tempo pieno, trova indiretta
conferma nel fatto che nel luglio 1975, quando l'orario di lavoro gli
venne ridotto per la seconda volta al disotto della media delle ore mensili
del personale fisso, quello stesso mese egli inoltrò domanda d'ammissione
all'assicurazione contro la disoccupazione e, dopo le ulteriori drastiche
riduzioni dell'orario d'impiego nell'ottobre successivo egli si annunciò
immediatamente all'ufficio consortile del lavoro. Ammettere in queste
circostanze siccome orario normale di lavoro quello ridotto per mancata
occupazione dell'opponente condurrebbe, contrariamente alle disposizioni
della LAD, a un trattamento preferenziale dell'assicurato che, se
disoccupato dopo aver terminato un lavoro assegnatogli dall'ufficio di
collocamento, sarebbe indennizzabile, mentre non lo sarebbe colui che,
come l'opponente, da solo e con successo si fosse procurato lui stesso
un'occupazione esigibile giusta gli art. 23 cpv. 2 e 29 cpv. 1 lit. e LAD.

    Occorre pertanto rinviare la pratica alla cassa, perché essa la tratti
come se il lavoro compiuto dall'opponente nel 1975 al servizio della SCMT
sin dalla scadenza del periodo d'attesa impostogli all'inizio della sua
ammissione in detta cassa gli fosse stato assegnato dal competente ufficio
di collocamento.

    Probabilmente, la motivazione qui sopra esposta non avrà, in casi
come il presente, effetti pratici molto dissimili da quelli cui avrebbe
condotto il criterio enunciato dalla sentenza cantonale impugnata. Tuttavia
quest'ultimo richiederebbe dagli organi d'applicazione della LAD difficili
considerazioni e apprezzamenti d'ordine congiunturale: esigenza questa cui,
ovviamente, è preferibile rinunciare in favore di un criterio legale più
semplice e meglio praticabile.

    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

Entscheid:

                    dichiara e pronuncia:

    Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. Il giudizio cantonale
è riformato nel senso che la causa viene ritrasmessa alla CPCAD per nuova
decisione secondo i considerandi.