Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 II 389



102 II 389

56. Estratto della sentenza 12 agosto 1976 della I Corte Civile nella
causa Uni-Net S.A. contro Biancardi Regeste

    1. Art. 43 und 49 OG. Gegen einen Zwischen- oder Vorentscheid über die
örtliche Zuständigkeit ist die Berufung nur zulässig wegen Verletzung von
bundesrechtlichen Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit (Erw. 2).

    2. Art. 5 Abs. 1 UWG. Diese Bestimmung schafft keinen bundesrechtlichen
Gerichtsstand am Wohnsitz des Beklagten, sondern regelt einzig die örtliche
Zuständigkeit für den Fall, dass der Beklagte nicht in der Schweiz wohnt
(Erw. 4).

    3. Art. 59 BV, Art. 49 Satz 2 OG. Die verfassungsrechtliche Bestimmung
dient einzig dem Schutz des Beklagten. Ihre Verletzung kann mit der
staatsrechtlichen Beschwerde, nicht aber mit der Berufung geltend gemacht
werden (Erw. 5).

    4. Fragen des Bundesrechts, die vom kantonalen Richter bloss
vorfrageweise, vor Anwendung des kantonalen Verfahrensrechtes entschieden
werden, können nicht Gegenstand einer Berufung sein. Der Rechtsirrtum über
eine Vorfrage des Bundesrechts verletzt dieses nur, wenn der kantonale
Gesetzgeber darauf Rücksicht nehmen musste (Erw. 6).

    5. Prorogationsabreden richten sich auch dann nach kantonalem
Recht, wenn sie von einer nachgiebigen Regel des Bundesrechts über den
Gerichtsstand abweichen (Erw. 7).

Sachverhalt

    A.- Biancardi svolse la sua attività quale gerente al servizio della
Uni-Net S.A. dal 1969 al 1974. Il contratto di lavoro stipulato tra le
parti prevedeva a carico di Biancardi un divieto di concorrenza per tutta
la durata dei rapporti contrattuali e per un periodo di cinque anni oltre
la fine degli stessi. Per ogni contestazione dipendente dal contratto le
parti avevano convenuto il foro convenzionale di Ginevra.

    Nel 1974 Biancardi, cessata la propria attività presso la Uni-Net
S.A., apriva a Lugano un'impresa di pulizia di immobili, ramo commerciale
oggetto del divieto di concorrenza.

    La Uni-Net S.A. ha convenuto Biancardi davanti alla II Camera
Civile del Tribunale di Appello del Cantone Ticino, postulando che al
convenuto fosse ordinato, sulla base della LCSl, di cessare la propria
attività concorrenziale. La Corte cantonale, accogliendo l'eccezione di
incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, respingeva la petizione
senza entrare nel merito.

    Il Tribunale Federale ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso
per riforma proposto dall'attrice contro la sentenza cantonale.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerato in diritto:

Erwägung 2

    2.- A norma dell'art. 43 cpv. 1 OG, con il ricorso per riforma può
unicamente essere fatta valere la violazione del diritto federale.
Ciò vale anche se il rimedio di diritto è diretto, come nel caso in
esame, contro una decisione incidentale o pregiudiziale sulla competenza
territoriale. In tal caso il ricorso per riforma è ammissibile solo
per violazione di prescrizioni di diritto federale sulla competenza per
territorio (art. 49 OG).

Erwägung 4

    4.- Circa la competenza territoriale a conoscere cause civili fondate
sulla concorrenza sleale la LCSl dispone, all'art. 5 cpv. 1, che, se il
convenuto non ha domicilio nella Svizzera, l'azione può essere proposta
davanti al giudice del luogo dove è stato commesso l'atto.

    Mentre GERMANN, Unlauterer Wettbewerb, si limita a riprodurre, in
una nota all'art. 5 LCSl, il testo del messaggio relativo all'art. 6
cpv. 1 del progetto (di formulazione identica all'attuale art. 5
cpv. 1 LCSl), altri autori giungono alla conclusione, interpretando la
norma "e contrario", che competenti a conoscere le cause dipendenti da
concorrenza sleale sono i tribunali del domicilio svizzero del convenuto
(VON BÜREN, Kommentar zum UWG n. 1 ad art. 5; HEBERLEIN, Zivilprozessuale
Gerichtstandssbestimmungen, sachliche und funktionelle Zuständigkeit für
Klagen auf Grund der Bundesgesetze über den gewerblichen Rechtsschutz
und das Urheberrecht pag. 14 e 28).

    Von Büren, nella nota citata, aggiunge che alcune leggi cantonali
di procedura (che, all'interno del Cantone, prevedono per atti illeciti
alternativamente il foro del convenuto e quello del luogo dove l'atto fu
commesso) sarebbero in contrasto con la cennata disposizione e pertanto
inapplicabili a cause fondate sulla concorrenza sleale. Egli parla in
un'altra nota (nota 4 ad art. 5 LCSl) di una "durch Art. 59 BV und Art. 5
Abs. 1 UWG geleistete Gerichtsstandsgarantie".

    Tale opinione non può essere condivisa. L'art. 5 cpv. 1 LCSl tende
infatti unicamente ad agevolare il procedimento giudiziario contro le
persone che non hanno domicilio nella Svizzera. Ciò era già stato posto
in evidenza nel messaggio del 3 ottobre 1942 accompagnante il disegno
della legge federale sulla concorrenza sleale. Nello stesso messaggio
veniva sottolineato che "il foro del luogo del reato non ha carattere
esclusivo, la disposizione può dunque completare, giammai limitare,
le prescrizioni cantonali in materia" (FF 1942 454). Anche il relatore
del Consiglio degli Stati rilevava che il disegno di legge riservava
la questione del foro al diritto cantonale, analogamente a quanto già
stabilito in molte disposizioni esistenti e regolanti altre materie,
completandola unicamente nel senso che le persone senza domicilio in
Svizzera potevano venir convenute anche al foro del luogo del reato
(Boll.sten. CS 1943-65). L'art. 5 cpv. 1 (art. 6 cpv. 1 del disegno)
venne adottato senza modifiche nel testo dal Consiglio degli Stati
e in seguito dal Consiglio Nazionale (Boll.sten. CN 1943-156), senza
ulteriore discussione. Il testo letterale non permette di concludere per
un'interpretazione e contrario, e quindi per l'esistenza di un foro di
diritto federale al domicilio del convenuto. La parola "auch" e "aussi"
nei testi tedesco e francese (nel testo italiano manca) non significa
che esistono altri fori fondati sul diritto federale. Prevedere un foro
intercantonale fondato sul diritto federale al domicilio del convenuto
avrebbe avuto poco senso, tenuto conto dell'art. 59 Cost.; d'altro canto
non sussistono indizi che il legislatore abbia voluto intervenire nel
diritto processuale dei cantoni quanto alla questione del foro.

Erwägung 5

    5.- A ragione l'attrice non si richiama all'art. 59 Cost.
Tale disposto costituzionale non crea infatti un foro di diritto
federale al domicilio del convenuto, ma fissa unicamente i limiti della
giurisdizione dei cantoni e degli stati esteri (DTF 81 I 338, 84 II
43, 96 III 136). L'art. 59 Cost. è destinato unicamente alla tutela del
convenuto. Questi può rinunciare alla garanzia costituzionale del foro del
domicilio, eleggendo un foro convenzionale o lasciandosi convenire senza
riserve davanti ad un giudice differente da quello del proprio domicilio
(cfr. DTF 52 I 268, 57 I 11, 59 I 23, 71 I 26, 75 I 34, 84 I 36, 85 I 150,
87 I 51, 91 I 14, 93 I 327). Nella concreta fattispecie il convenuto ha
rinunciato alla garanzia dell'art. 59 Cost., postulando in causa che il
Tribunale di appello dichiari la propria incompetenza ratione loci. D'altro
canto, la violazione di tale disposto costituzionale avrebbe dovuto essere
fatta valere con un ricorso di diritto pubblico (art. 49 seconda frase OG).

Erwägung 6

    6.- La Corte cantonale ha negato la competenza della giurisdizione
ticinese ritenendo che l'azione tendente alla cessazione di atti
concorrenziali, in quanto fondata sulla LCSl, fosse improponibile,
disponendo l'attrice di analoga azione, fondata però su di un contratto,
proponibile al foro convenzionale di Ginevra. La pertinenza di tale
motivazione dipende dalla questione di sapere se un'azione di cessazione
di atti concorrenziali fondata su disposizioni contrattuali escluda o meno
un'analoga azione fondata sulle norme della LCSl (art. 2 cpv. 1 lett. b
LCSl). Tale questione, di diritto federale, si poneva però all'istanza
cantonale solo quale pregiudiziale all'applicazione del diritto processuale
cantonale: essa non può pertanto fare oggetto di censure nell'ambito della
procedura del ricorso per riforma. L'erroneo giudizio su di una questione
pregiudiziale di diritto federale viola quest'ultimo solo se il legislatore
cantonale doveva tenerne conto (DTF 80 II 183, 84 II 133, 85 II 364, 96
II 63, 101 II 170 consid. 2). Ciò non è il caso nella concreta fattispecie.

Erwägung 7

    7.- Neppure il fatto che il contratto di lavoro che regola il divieto
di concorrenza contenga una clausola di proroga del foro perfeziona una
violazione del diritto federale. Tali clausole sono rette dal diritto
cantonale anche quando, ciò che non si verifica nella fattispecie,
derogano a una norma di diritto federale dispositivo sul foro (DTF 56 II
387, 57 II 115, 76 II 249, 87 III 27, 96 II 430).