Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IA 529



102 Ia 529

72. Estratto della sentenza 3 novembre 1976 nella causa X., Y. e W.S.A.
contro Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina Regeste

    Durchsuchung von Akten bei der (statutarischen oder tatsächlichen)
Verwaltung einer juristischen Person im Rahmen eines Strafverfahrens
wegen Verstoss gegen den BewB.

    1. Der Umfang der Editionspflicht gemäss Art. 15 BewB hängt davon
ab, ob die Aktenedition von einer Verwaltungs- oder einer Strafbehörde
angeordnet ist.

    2. Die Durchsuchung als Zwangsmassnahme setzt einen hinreichenden
Tatverdacht voraus; sie muss auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen,
im öffentlichen Interesse liegen und nicht unverhältnismässig sein.

    3. Die unterschiedslose Durchsuchung aller den Grundstückhandel
betreffenden Dokumente verstösst gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip.

Sachverhalt

    A.- Nell'ambito di un procedimento penale per violazione del DF
sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 23 marzo
1961/21 febbraio 1972 (DAFE), incoato contro ignoti, la cui identità è
circoscritta ai titolari dello studio legale degli avvocati X. e Y. della
W.S.A., la Procura pubblica della giurisdizione sottocenerina ha ordinato
una perquisizione nei locali dello studio legale e della società in
questione. Tale perquisizione si riferiva in particolare agli incarti
relativi alle società immobiliari:

    - che sono state costituite da persone dello studio legale X. e Y.;

    - nei cui organi statutari figurano persone dello studio legale
X.-Y. oppure della W.S.A.;

    - la cui amministrazione e contabilità sia curata dallo studio legale
X.-Y. e dalla W.S.A.;

    - alcune società singolarmente indicate nell'ordine di perquisizione.

    Il reclamo interposto contro il provvedimento del magistrato veniva
respinto dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del
Cantone Ticino.

    Gli avvocati X. e Y. e la W.S.A. hanno interposto un ricorso di
diritto pubblico che il Tribunale federale ha parzialmente accolto.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerato in diritto:

Erwägung 5

    5.- Stabilito che ai ricorrenti incombe un obbligo di edizione fondato
sull'art. 15 DAFE, ancora non ne consegue la possibilità di procedere
a perquisizioni o sequestri indiscriminati. L'obbligo di edizione e
informazione ha una portata diversa, a secondo se si riferisca ad autorità
amministrative o ad autorità penali.

    Le autorità amministrative fruiscono di un ampio potere di indagine.
L'amministratore di una persona giuridica o di una società di persone
sprovvista di personalità giuridica non può appellarsi al segreto
professionale di cui è detentore per rifiutare le informazioni o l'edizione
dei documenti sollecitati dall'autorità amministrativa preposta al rilascio
delle autorizzazioni ad acquistare fondi ai sensi del DAFE. In caso di
rifiuto di informazioni, l'autorità amministrativa potrà ritenere non
provate le circostanze che giustificano il non assoggettamento di un
negozio giuridico al regime dell'autorizzazione o che giustificano il
rilascio di un'autorizzazione (art. 15 cpv. 2 DAFE; cfr. le dichiarazioni
di entrambi i relatori del Consiglio nazionale - Boll.Sten. CN 1972 II 2251
segg.). L'obbligo di edizione e informazione previsto dall'art. 15 DAFE
assume però una portata diversa nell'ambito di un procedimento penale e,
considerato il diverso fine perseguito, il potere d'indagine delle autorità
penali non si identifica con quello dell'autorità amministrativa.

    A norma dell'art. 247 cpv. 2 PP, le autorità cantonali sono tenute ad
applicare il diritto penale federale. Ma, ove il diritto penale federale
non disponga altrimenti, la causa viene istruita secondo le norme della
legislazione cantonale (art. 243 cpv. 3 PP; sentenza non pubblicata del
28 novembre 1975 della Corte di cassazione penale in re Kröber e Riva,
consid. 1c). Nel caso concreto, stante l'obbligo di edizione previsto dal
DAFE, i poteri di indagine dei magistrati inquirenti devono esercitarsi
nell'ambito delle norme specifiche del CPP, in particolare dell'art. 123
cpv. 1 CPP. Misura coercitiva, la perquisizione è ammissibile solo in
presenza di sufficienti indizi di reato: essa deve fondarsi su di una
valida base legale, rispondere a un interesse pubblico e non ledere il
principio della proporzionalità.

    Nel caso in esame l'art. 123 CPP costituisce certamente una base legale
sufficiente per una perquisizione di documenti; che tale perquisizione
sia giustificata da un interesse pubblico, quello cioè dell'indagine
penale e del perseguimento di reati, è pacifico; discutibile, invece,
il modo con cui le autorità cantonali hanno applicato il principio della
proporzionalità. Le censure sollevate su questo punto dai ricorrenti si
appalesano, almeno in parte, fondate.

    Nel caso concreto l'autorità cantonale, avallando il sequestro
indiscriminato di tutti i documenti riferentisi all'attività dei ricorrenti
nel campo immobiliare svizzero, è andata manifestamente oltre quanto
gli elementi di prevenzione di reato a carico dei ricorrenti potessero
permettere. Ne consegue una violazione del principio della proporzionalità,
per cui il ricorso deve trovare parziale accoglimento e la sentenza
cantonale essere annullata nei limiti della cennata violazione.

    Gli incarti o documenti di cui è ordinata la perquisizione possono
essere, per ragioni sistematiche, suddivisi in tre gruppi distinti:

    a) Il primo gruppo è costituito dagli incarti di quelle società a
proposito delle quali sono emersi indizi di violazione delle norme del
DAFE; in questo gruppo devono essere fatti rientrare gli incarti relativi
alle società singolarmente menzionate nell'ordine di perquisizione: con
riferimento a dette società sono emersi, nel corso di procedimenti penali e
inchieste aperti dalla magistratura sottocenerina per violazione aggravata
delle norme del DAFE, indizi di reato e indizi circa la partecipazione
di persone dello Studio legale degli avvocati X. e Y. e della W.S.A. alla
commissione di tali reati, consumati, in genere, mediante il trapasso dei
pacchetti azionari delle citate società a persone con domicilio o sede
all'estero. Questi indizi, addotti dal Procuratore pubblico a sostegno
delle misure coercitive ordinate nei confronti dei ricorrenti, ed enumerati
nella sentenza impugnata, possono essere valutati solo sotto il ristretto
profilo dell'arbitrio, applicando gli stessi principi sviluppati in materia
di valutazione delle prove. Sotto tale profilo, la decisione della CRP,
in quanto riferita agli incarti delle testé citate società e fondata sugli
indizi addotti dal Procuratore pubblico, non presta il fianco a critica;
nella misura in cui si riferisce a questi incarti, la sentenza impugnata
non lede quindi il principio della proporzionalità.

    Gli indizi considerati giustificano indubbiamente la perquisizione
richiesta, che deve senz'altro essere ammessa.

    b) Il secondo gruppo è costituito dagli incarti riferentisi a quelle
società che fanno capo allo studio degli avvocati ricorrenti o della
W.S.A. e che risultano proprietarie di appartamenti siti negli stessi
stabili in cui posseggono appartamenti le società immobiliari del gruppo
precedente.

    Anche se a proposito di queste società non sono emersi elementi di
prevenzione, una certa connessione con le società del primo gruppo può
senz'altro essere ammessa. Sotto il ristretto profilo dell'art. 4 Cost.,
la sentenza impugnata, in quanto riferita a tale secondo gruppo, sfugge
a qualsiasi critica e la connessione considerata dalla CRP giustifica
la perquisizione: questa deve quindi essere consentita anche per quanto
concerne gli incarti di dette società.

    c) Il terzo gruppo è costituito dagli incarti - oltre un centinaio
- di società a proposito delle quali, sinora, nulla è emerso. Il solo
fatto che esse sono state costituite da persone dello Studio legale degli
avvocati X. e Y. e della W.S.A., o che dette persone figurano nei loro
organi statutari o ne curano l'amministrazione o la contabilità, non
giustifica in alcun modo, in assenza di ogni indizio di prevenzione di
reato, la perquisizione dei relativi incarti. Su questo punto la decisione
cantonale avalla una perquisizione di documenti intesa manifestamente
alla sistematica ricerca di elementi di prevenzione e di mezzi di prova
(la cosiddetta "Beweisausforschung") ed è pertanto lesiva del principio
della proporzionalità, per cui deve essere cassata per arbitrio.