Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IA 35



102 Ia 35

8. Estratto della sentenza 8 marzo 1976 della Corte di cassazione
penale nella causa X contro Procuratore pubblico della giurisdizione
sottocenerina. Regeste

    Pflicht zur Verwendung der Amtssprache des Kantons im Verkehr mit
den kantonalen Behörden. Auswirkungen. Überspitzter Formalismus. Art. 4 BV.

    1. Im Verkehr mit den kantonalen Behörden ist die Amtssprache des
Kantons zu verwenden (Bestätigung der Rechtsprechung).

    2. Die kantonale Behörde, die innert Frist eine in einer anderen
Sprache als der Amtssprache des Kantons abgefasste Rechtsschrift erhält,
sie dem Betreffenden nicht zurückschickt zur Übersetzung in die Amtssprache
innert einer Nachfrist, sondern sie ohne weiteres für unzulässig erklärt,
verfällt in überspitzten Formalismus und verletzt damit Art. 4 BV.

Sachverhalt

    A.- Con sentenza 14 agosto 1975 il Pretore di Lugano-Distretto
condannava X. a quindici giorni di detenzione per distrazione di oggetti
inventariati, ai sensi dell'art. 169 CP.

    Contro tale sentenza X. presentava tempestivamente alla Corte di
cassazione e di revisione penale un ricorso redatto in lingua tedesca.

    La Corte cantonale respingeva, in quanto ricevibile, il ricorso. Essa
rilevava che, essendo l'italiano lingua ufficiale del cantone Ticino,
il gravame era irricevibile. Nel merito esso era d'altronde infondato,
a mente della Corte cantonale, la quale motivava tale sua conclusione.

    X. è insorto dinnanzi al Tribunale federale contro la decisione della
Corte cantonale con un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 4
Cost. Egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata, dato che, a suo
avviso, il tempestivo gravame presentato alla Corte cantonale non poteva
essere considerato senz'altro come irricevibile; la Corte gli avrebbe
dovuto quanto meno assegnare un termine complementare che gli consentisse
di far procedere ad una traduzione italiana dell'atto di ricorso.

    Il Tribunale federale ha respinto il ricorso esclusivamente per il
fatto che la Corte cantonale aveva in realtà anche esaminato il merito
del gravame sottopostole.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- La Corte cantonale ha rettamente ribadito che per rivolgersi
alle autorità cantonali gli interessati devono servirsi della lingua
ufficiale del Cantone. Trattasi di un principio consolidato, che non v'è
ragione di rimettere in discussione. Ne segue che la Corte di cassazione
e di revisione penale del Cantone Ticino non era tenuta ad entrare nel
merito del ricorso dell'11 ottobre 1975, propostole dal ricorrente. La
questione litigiosa è al riguardo se essa potesse dichiarare tale gravame
senz'altro come irricevibile, o se dovesse dare previamente al ricorrente
l'occasione di porre rimedio, entro un termine complementare, al vizio
formale costituito dall'uso di una lingua diversa da quella ufficiale
del Cantone.

    La Corte cantonale fa valere nelle proprie osservazioni che nella
procedura penale ticinese non v'è alcuna disposizione che imponga o
consenta di accordare ad un interessato un termine complementare per
sanare un vizio che comprometta la validità di un ricorso. Tale rilievo è
formalmente esatto. Va tuttavia notato che la procedura penale è soggetta
non solo alle specifiche norme processuali contenute nella legislazione
cantonale, bensì anche ai principi posti dalla Costituzione federale,
in particolare a quelli sgorganti dall'art. 4 Cost. Tale articolo
costituisce, tra l'altro, un presidio contro il diniego formale o
materiale di giustizia, nella misura in cui le disposizioni processuali
cantonali, applicabili in primo luogo, già non garantiscano quella
protezione giuridica minima che l'art. 4 Cost. intende assicurare per
quanto concerne il regolare svolgimento di un procedimento giudiziario
od amministrativo. Secondo costante giurisprudenza (v. da ultimo DTF
101 Ia 112 segg.), un formalismo eccessivo, ossia non giustificato
dalla protezione di un interesse degno di considerazione e tale da
complicare in maniera insostenibile l'applicazione del diritto materiale,
equivale ad un diniego di giustizia ai sensi dell'art. 4 Cost. Nella
fattispecie l'assegnazione di un termine complementare per la traduzione
italiana del ricorso non avrebbe leso alcun interesse meritevole di
considerazione. L'interesse a garantire ad un imputato condannato la
possibilità di far rivedere il suo caso da un'istanza superiore, a costo di
prolungare di poco la procedura ricorsuale, appare di gran lunga superiore
all'interesse ad un ossequio immediato e di prim'acchito d'una norma di
natura puramente formale e destinata soltanto a tener debito conto della
situazione linguistica ufficiale di un Cantone. S'intende che il termine
complementare sarebbe dovuto servire esclusivamente alla traduzione (e
non anche ad un'eventuale integrazione o modificazione) del ricorso,
dato che altrimenti si sarebbe consentita una proroga indebita di un
termine fissato dalla legge: il termine ricorsuale deve infatti essere
reputato osservato con la presentazione del gravame redatto in una lingua
diversa da quella ufficiale del Cantone. Nel caso in esame sarebbe stato
sufficiente un termine complementare assai breve, stante la laconicità del
gravame dell'11 ottobre 1975 presentato in lingua tedesca dal ricorrente.

    Che nell'ambito della procedura ticinese il diniego della concessione
all'interessato di un termine complementare per procedere alla traduzione
in italiano di un atto redatto in altra lingua possa comportare un
eccessivo formalismo e, quindi, un diniego di giustizia, risulta in modo
tanto più manifesto ove si consideri che nella procedura civile, ossia in
un ambito in cui sono generalmente in gioco interessi che concernono semmai
solo in minor grado la libertà personale del singolo, l'art. 142 cpv. 2
del vigente codice di procedura civile ticinese dispone espressamente:
"Il giudice rinvia alla parte un atto non redatto in lingua italiana...,
assegnandole un termine per rimediare al difetto. In questo caso la
data dell'insinuazione si fa risalire alla consegna del primo atto". Non
v'è ragione di non applicare tale equo principio anche nella procedura
penale, pur in assenza di una norma codificata in questo senso nel diritto
processuale penale ticinese. S'intende, ovviamente, che questa regola
lascia salvi i casi di abusi manifesti, di manovre defatigatorie, ecc.,
che soggiacciono alle sanzioni previste per tale maniera di procedere.

    Qualora la Corte cantonale si fosse in sostanza limitata a dichiarare
irricevibile il gravame presentatole in lingua tedesca dal ricorrente,
la sua decisione dovrebbe essere annullata come lesiva del divieto
dell'eccessivo formalismo sgorgante dall'art. 4 Cost.