Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IV 7



101 IV 7

3. Estratto della sentenza 12 marzo 1975 della Corte di cassazione nella
causa X. contro Procuratore pubblico dei Grigioni. Regeste

    Fahren in angetrunkenem Zustand, bedingter Strafvollzug; Art.  91 SVG,
41 Abs. 1 StGB.

    Eine Praxis, die den bedingten Strafvollzug ausnahmslos jedem
angetrunkenen Führer verweigert, der in den zehn vorangegangenen Jahren
wegen angetrunkenen Fahrens verurteilt wurde, verletzt Art. 41 Abs. 1 StGB
(Erw. 2). Anwendungsfall (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- X. gode di ottima reputazione tanto al suo domicilio, quanto
al luogo di lavoro. Il 29 ottobre 1968 la competente Commissione del
Tribunale di Circolo lo condannava ad una multa di fr. 200.-- per guida
in stato di ebrietà.

    Il 26 dicembre 1973 X. era sorpreso da una pattuglia di polizia mentre,
ebbro, guidava la propria vettura. La prova alcoolimetrica a cui veniva
sottoposto rivelava, per il momento critico, un indice di alcoolemia del
2,15/2,19 per mille.

    Con sentenza 2 luglio 1974 la stessa Commissione del Tribunale di
Circolo infliggeva a X. per guida intenzionale in stato di ebrietà ai
sensi dell'art. 91 cpv. 1 LCS, 45 giorni di detenzione.

    Nel pronunciarsi sul ricorso presentato da X. contro detta decisione,
la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni respingeva il 24
ottobre 1974 il gravame.

    Con tempestivo ricorso per cassazione X. chiede che la sentenza della
Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni sia annullata e che gli
atti siano rinviati a tale autorità perché accordi il beneficio della
sospensione condizionale della pena.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Il ricorrente fa valere che l'istanza cantonale gli ha negato a
torto la sospensione condizionale della pena e gli ha irrogato una pena
troppo elevata. Trattasi di questioni in larga misura d'apprezzamento,
nelle quali la Corte di cassazione interviene soltanto se il giudice
cantonale di merito è partito da premesse giuridiche inesatte o se,
eccedendo il proprio potere d'apprezzamento, ha pronunciato una decisione
non difendibile con argomenti ragionevoli. Tale sua cognizione limitata in
materia d'apprezzamento spiega - ciò che suole spesso essere misconosciuto
- perché detta Corte confermi frequentemente decisioni cantonali assai
diverse tra di loro, ma che si trovano tutte ancora entro i limiti di
quanto possa essere sostenuto con ragioni di qualche peso.

Erwägung 2

    2.- Il ricorrente censura che la Commissione del Tribunale cantonale
abbia confermato nella decisione impugnata la sua prassi intesa a negare la
sospensione condizionale della pena a chi, condannato una prima volta per
guida in stato di ebrietà, commetta nuovamente lo stesso reato nell'arco
di 10 anni, dimostrando così una debolezza di carattere tale da escludere
una prognosi favorevole. La censura è in sé fondata, in quanto si riferisca
ad una regola rigida, applicabile con un certo automatismo.

    Nella sua costante giurisprudenza, la Corte di cassazione ha ribadito
che, tenuto conto dell'incessante divulgazione dei pericoli a cui dà
luogo l'ebrietà al volante, noti da tempo e largamente pubblicizzati,
colui che si pone in stato d'ebbrezza pur sapendo di dover guidare,
esterna generalmente qualità di carattere che non consentono una prognosi
favorevole per quanto concerne una reiterazione di tale comportamento
colpevole. Il beneficio della sospensione condizionale della pena può
quindi essere concesso soltanto ove la valutazione complessiva dei singoli
fattori determinanti possa condurre ad una prognosi favorevole (DTF 98 IV
160 e rif., 99 IV 190 segg., 100 IV 132 seg., 100 IV 134 segg.). Sotto
tale profilo acquista particolare rilievo il fatto che l'agente sia già
stato condannato in precedenza per guida in stato d'ebrietà (DTF 100 IV 132
seg.); considerato va anche, sia pure in misura minore, il grado d'ebrietà
(DTF 100 IV 134 segg.).

    Il ricorrente contesta con ragione che la regola della reincidenza
decennale, come pure quella del tasso alcoolemico riscontrato, debbano
essere in ogni caso e senz'altro determinanti ai fini della concessione o
del diniego della sospensione condizionale della pena. Possono infatti
darsi casi, sia pure eccezionali, in cui questo beneficio risulti
giustificato, pur essendo stato l'agente condannato poco tempo prima per lo
stesso reato; si pensi, per esempio, al caso di chi, apparso ad una festa
senza autovettura, è indotto, allorché è del tutto ebbro, da un conoscente
a prendere il volante, e in cui tutte le altre circostanze depongono a suo
favore e provano che, in modo generale, egli ha rinunciato a guidare in
stato d'ebrietà. La regola seguita dall'istanza cantonale non può quindi
valere rigidamente; pur fornendo una indicazione di una certa utilità
nella prassi, essa va adeguata alle circostanze concrete, e interpretata
con l'elasticità da queste giustificata, ben potendosi, ad esempio,
ammettere senza eccessiva difficoltà casi in cui una reincidenza dopo un
periodo di nove anni non impedisca, avuto riguardo alle particolarità
della fattispecie, la concessione della sospensione condizionale della
pena, ed altri, invece, in cui la prognosi appare, alla luce di tali
particolarità, infausta benché l'ultima condanna risalga a undici o
più anni. In altre parole, e conformemente al principio direttore
espresso nell'art. 41 cpv. 1 CP interpretato sotto il profilo dello
specifico reato della guida in stato d'ebrietà, la regola decennale,
venutasi a creare nella prassi grigionese, non può essere assoluta;
evocabile a mero titolo orientativo, essa non deve in alcun modo essere
considerata vincolante per il giudice, il quale, purché suffraghi il
suo convincimento con una adeguata motivazione, è libero di reputare
determinante, sempre con riferimento al caso sottoposto al suo giudizio,
un periodo maggiore o minore di buona condotta in tale campo.

Erwägung 3

    3.- Per quanto concerne il caso del ricorrente, la mancata concessione
del beneficio della sospensione condizionale della pena appare comunque,
anche prescindendo da una qualsiasi regola di valore orientativo,
giustificata. Chi, come il ricorrente, dopo una prima condanna per lo
stesso reato, intervenuta poco più di cinque anni addietro, si inebria in
modo considerevole (2,15-2,19%o) pur sapendo che ritornerà a casa con la
sua macchina, rivela una sconsideratezza od una debolezza di carattere
sufficiente a dar adito ad una prognosi infausta, anche se per il resto
nulla risulti di sfavorevole sul suo conto. In una tale situazione non
può essere determinante il fatto che la pena precedente consistesse
in una multa. Il ricorrente pretende che la sospensione condizionale
della pena possa essere negata soltanto ove sia data una recidiva
in senso tecnico (art. 67 CP); tale opinione è del tutto infondata,
perché, oltre a non trovare il conforto in alcuna disposizione legale
(la norma dell'art. 67 CP concerne infatti l'aggravamento della pena
e non l'ammissibilità della sospensione condizionale di quest'ultima),
limiterebbe in modo indiscriminato ad eccessivo il periodo d'osservazione
della condotta dell'agente e presupporrebbe una precedente condanna a una
pena detentiva (una precedente pena pecuniaria non bastando infatti a far
scattare la recidiva di cui all'art. 67 CP). Neppure è determinante il
fatto che il ricorrente non abbia cagionato un incidente; né il breve
percorso, effettuato su di una strada quasi deserta, né l'avergli la
polizia consentito di guidare l'autovettura nell'ultimo tratto, valgono
ad escludere un pronostico sfavorevole, pur trattandosi di circostanze
suscettibili d'avere un certo rilievo.

Entscheid:

              Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto.