Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IV 4



101 IV 4

2. Estratto della sentenza 25 marzo 1975 della Corte di cassazione penale
nella causa X. contro Dipartimento di Polizia del Cantone Ticino. Regeste

    Privatpolizei; Notstand im Verhältnis zur Einrichtung und Benützung
von Signalen, die vortrittsberechtigten Fahrzeugen vorbehalten sind;
Art. 34 Ziff. 2 StGB.

    Wer ein Unternehmen betreibt, dessen Tätigkeit im Schutz der Kunden
gegen Überfälle und Diebstähle besteht, ist verpflichtet, im voraus die
notwendigen Massnahmen zu treffen, die ihm erlauben, die übernommenen
Pflichten ohne Gesetzesverletzung zu erfüllen. Der Inhaber eines solchen
Unternehmens, der, ohne über die erforderliche Bewilligung zu verfügen,
auf seinen Wagen die den vortrittsberechtigten Fahrzeugen vorbehaltenen
akustischen oder optischen Signale anbringen lässt und sie benützt, kann
sich deshalb, wenn ihm entsprechende Gesetzesverletzungen vorgeworfen
werden, nicht auf einen durch die Dringlichkeit der ersuchten Intervention
geschaffenen Notstand berufen.

Sachverhalt

    A.- X. è amministratore unico della Sipol S.A., impresa che ha
per scopo la prevenzione e la difesa da aggressioni e scassi mediante
dispositivi di allarme, come pure trasporti-valore e sorveglianze in
genere. A bordo di autovetture di tale impresa sono stati installati
dispositivi d'illuminazione o acustici propri dei veicoli prioritari.

    Con decisione 1o marzo 1974 il Dipartimento di Polizia del Cantone
Ticino infliggeva a X. una multa di fr. 150.-- per essere circolato il 14
dicembre 1973 con una vettura munita abusivamente di un segnale acustico
a suoni alternati ed aver fatto uso dello stesso.

    Adito da X., il Tribunale cantonale amministrativo respingeva con
sentenza 10 gennaio 1975 il suo ricorso.

    Con ricorso per cassazione X. chiede l'annullamento di tale decisione.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Come già dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, il
ricorrente invoca, a giustificazione della trasgressione di cui riconosce
l'esistenza sotto il profilo obiettivo, lo stato di necessità. Egli fa
valere d'aver ricevuto da parte di una banca di Lugano una segnalazione
di allarme, d'aver constatato che il posto cantonale di polizia di
Lugano non era intenzionato ad intervenire e aveva invitato gli agenti
della Sipol a recarsi sul posto, e d'essersi quindi visto indotto ad
accorrere con la massima urgenza onde evitare un imminente pericolo di
scasso incombente, secondo quanto poteva ritenere, alla banca da cui
l'allarme era pervenuto. In tali circostanze era giustificato da parte
sua l'uso dei mezzi acustici di cui era dotata la sua autovettura e che
la annunciavano quale veicolo prioritario.

    È a torto che il ricorrente si fonda sulla scriminante di cui
all'art. 34 n. 2 CP. Questa disposizione presuppone la necessità di
preservare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile un bene
altrui. Orbene, il ricorrente non dimostra in alcun modo che l'impiego
dell'avvisatore acustico proprio dei veicoli prioritari era l'unico
modo per preservare il patrimonio della sua cliente da un pericolo
imminente. Egli non afferma che abbia avuto luogo effettivamente una rapina
o un furto con scasso, né che sarebbe potuto accorrere tempestivamente
ed efficacemente soltanto utilizzando detto avvisatore. Ma neppure
se ciò fosse stato il caso egli potrebbe richiamarsi allo stato di
necessità. Infatti, chi costituisce un'organizzazione destinata
a protezione e sorveglianza e conclude contratti intesi a porre
determinate persone od istituti al beneficio delle prestazioni garantite
dall'organizzazione stessa, ha il dovere di prendere previamente tutte
le misure che gli consentano di adempiere, senza violare le disposizioni
legali, le obbligazioni assunte. Ovvio è che egli non possa, in occasione
d'ogni intervento urgente, fare semplicemente astrazione dalla disciplina
legale ed arrogarsi privilegi spettanti alla polizia. Se così non fosse,
il ricorrente potrebbe, con la stessa motivazione, violare le norme vigenti
in materia di porto d'armi, di radiotrasmissioni a scopo professionale,
di circolazione stradale, e pretendere ogni volta l'impunità adducendo un
presunto stato di necessità. Lo stato di necessità è invero invocabile
soltanto ove sussista concretamente un grave pericolo che non possa
manifestamente essere evitato altrimenti; e, anche in questo caso, va
sempre osservato il principio della proporzionalità.

Erwägung 2

    2.- In realtà, già quanto esposto in linea di fatto dal ricorrente
non risulta suffragato da alcuna prova. Consta soltanto che egli ha
fatto installare il dispositivo acustico non autorizzato per i veicoli
non prioritari, e che ne ha fatto uso. Né la situazione di pericolo, né
la necessità di un intervento urgente possibile soltanto con l'impiego
di un'autovettura che si avvalesse della priorità riconosciuta nel
traffico ai veicoli della polizia, sono state dimostrate. Ne è stato
provato che la polizia abbia rifiutato, quanto meno senza validi motivi,
d'intervenire, allorché il ricorrente, ricevuto l'allarme, aveva attirato
la sua attenzione su di una pretesa situazione di pericolo.

Entscheid:

              La Corte di cassazione pronuncia:

    Il ricorso è respinto.