Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 III 36



101 III 36

8. Estratto della sentenza 14 gennaio 1975 nella causa X. Regeste

    Zwangsverwertung von Grundstücken, Eingabefrist für Ansprüche
am Grundstück, ohne Eintragung im Grundbuch bestehendes gesetzliches
Grundpfandrecht; Art. 138 Abs. 2 Ziff. 3 SchKG, Art. 836 ZGB.

    1. Bei der in Art. 138 Abs. 2 Ziff. 3 SchKG vorgesehenen Eingabefrist
für Ansprüche am Grundstück handelt es sich um eine Verwirkungsfrist. Dies
gilt auch dann, wenn der Anspruch durch ein ohne Grundbucheintrag
bestehendes gesetzliches Pfandrecht gesichert ist (Erw. 2 und 3).

    2. Ob eine Forderung durch ein solches Pfandrecht gesichert sei,
kann nur der ordentliche Zivilrichter entscheiden (Erw. 4).

Sachverhalt

                    Riassunto dei fatti:

    Nell'elenco oneri, pubblicato il 20 agosto 1974 dall'Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Lugano, relativo ad una esecuzione per
credito garantito da pegno immobiliare, figuravano, oltre a diversi
diritti di pegno immobiliare contrattuali iscritti a registro fondiario,
tre ipoteche legali, a favore rispettivamente del Cantone Ticino per
imposte cantonali, del Comune di Agno per imposte comunali e del Consorzio
del Vedeggio per contributi. Il 28 agosto 1974 l'Ufficio comunicava ai
creditori pignoratizi che l'aggiudicatario avrebbe dovuto versare, in
più di un acconto sul prezzo d'incanto e di una garanzia per le spese
di realizzazione, anche un importo di Fr. 76'262.10 a copertura delle
ipoteche legali, ivi comprese le parcelle notarili. In tale importo
era incluso un ammontare di Fr. 45'815.50, corrispondente ad un credito
per parcelle notarili, comprensivo delle tasse notarili, notificato dal
notaio X. dopo la pubblicazione dell'elenco oneri. X. aveva preteso che
per questo ammontare gli fosse riconosciuta un'ipoteca legale ai sensi
dell'art. 183 della legge ticinese d'applicazione e complemento del CC
(LAC). Su opposizione del creditore ipotecario precettante, il quale aveva
eccepito che la pretesa di Fr. 45'815.50 non figurava nell'elenco oneri
divenuto nel frattempo definitivo, l'Ufficio comunicava il 17 settembre
1974 a X. che il suo credito non poteva essere considerato garantito
da pegno.

    Il 19 novembre 1974 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita da X., respingeva il
reclamo di quest'ultimo. Essa rilevava che, non avendo il reclamante
insinuato tempestivamente il proprio credito, a ragione l'Ufficio non
l'aveva considerato. Ove peraltro nell'ipoteca legale addotta fosse stato
ravvisabile un diritto reale valido senza iscrizione a registro fondiario,
l'Ufficio avrebbe dovuto tenerne conto al momento della ripartizione del
ricavo ottenuto dalla realizzazione. Tale ipotesi era nondimeno esclusa
nella fattispecie, perché le tasse notarili non possono dar luogo ad
un'ipoteca legale ai sensi dell'art. 183 LAC; una siffatta ipoteca legale
è infatti prevista esclusivamente a favore del Cantone e dei comuni per
le imposte, nonché di determinati consorzi per i contributi; le tasse
notarili non possono cadere sotto questo privilegio neppure se dovessero
comprendere tasse dovute allo Stato.

    X. s'è aggravato avanti la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale federale, chiedendo il riconoscimento del proprio credito e
l'accertamento del diritto di pegno legale.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- (Ammissibilità del ricorso.)

Erwägung 2

    2.- L'accertamento contenuto nella decisione di prima istanza, secondo
cui il ricorrente non ha insinuato il suo credito e il preteso diritto
ad un'ipoteca legale entro il termine fissato dall'avviso d'incanto,
termine che veniva a scadere il 29 luglio 1974, è una constatazione
di fatto e quindi vincolante per il Tribunale federale. Il ricorrente
nemmeno lo contesta. In tal modo è però decisa anche la sorte del
ricorso. I disposti dell'art. 138 cpv. 1 cifra 3 LEF e dell'art. 36
cpv. 1 RFF non lasciano sussistere dubbi sulla circostanza che il
termine fissato nell'avviso d'incanto è perentorio. Un'eccezione a tale
principio potrebbe tutt'al più entrare in considerazione per diritti
reali risultanti dal registro fondiario, oppure in altro modo notificati
all'Ufficio esecuzione e fallimenti entro il termine stabilito. Ciò non è
tuttavia il caso per quanto riguarda la pretesa del ricorrente. L'Ufficio
esecuzione e fallimenti non poteva e non doveva quindi tenerne conto
nell'elenco oneri. Chiedendo, con lettera 28 agosto 1974, sotto forma di
condizione d'asta, un versamento in contanti per il credito del ricorrente,
l'Ufficio modificò in modo inammissibile il contenuto materiale dell'elenco
oneri. Esso poteva quindi, in ogni caso entro i termini ricorsuali,
sanare simile illegale decisione (cfr. a tal proposito DTF 97 III 5). A
motivo della festa federale del 15 settembre 1974, il termine per il
reclamo avverso la comunicazione del 28 agosto 1974 decorreva solo dal 25
settembre 1974. La disposizione rettificata venne presa il 17 settembre
1974, quindi ancora entro i termini ricorsuali.

Erwägung 3

    3.- A ragione l'istanza precedente rileva, nel consid. 6 della
sua decisione, che se il credito e il pegno fossero stati insinuati
tempestivamente, si sarebbe dovuto promuovere la procedura di
rivendicazione. In tal caso, l'Ufficio esecuzione e fallimenti, giusta
l'art. 36 cpv. 2 RFF, sarebbe stato obbligato ad iscrivere il credito e il
pegno nell'elenco oneri e, a termini dell'art. 37 cpv. 2 RFF, sarebbe stato
compito degli altri creditori pignoratizi contestare il diritto di pegno,
dopo di che si sarebbe dovuta espletare la procedura di rivendicazione a'
sensi dell'art. 39 RFF. La stessa non trova per contro applicazione per
crediti ipotecari non insinuati o notificati tardivamente. Il ricorso va
pertanto respinto.

Erwägung 4

    4.- Se, ciò malgrado, l'istanza precedente nel consid. 7 della sua
decisione esamina la questione dell'esistenza materiale del diritto
di pegno, essa si pone in contraddizione con il consid. 6, nel quale
tale accertamento è riservato al giudice civile ordinario. La tesi
secondo cui un diritto di pegno legale esistente senza iscrizione
può essere opposto all'aggiudicatario, quantunque non tempestivamente
insinuato nel corso della procedura d'epurazione dell'elenco oneri,
appare discutibile. L'art. 29 cpv. 3 RFF e la dottrina (FAVRE, Droit des
poursuites, 3a ed. pag. 232) citati dal giudizio cantonale, non concernono
ipoteche legali, bensì servitù che anche secondo il CC sussistono senza
iscrizione a registro fondiario (art. 676 cpv. 3 e art. 691 CC). Queste
norme non sono senz'altro applicabili ai diritti di pegno legali,
poiché lo scopo della procedura di epurazione dell'elenco oneri,
che precede la realizzazione forzata, è appunto quello di accertare
definitivamente l'esistenza e il contenuto dei diritti di pegno. Ciò
non è compito né dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, né dell'autorità
di vigilanza. Per questi vale il principio che crediti non insinuati o
non tempestivamente insinuati non possono essere tenuti in considerazione
nella procedura di realizzazione. L'autorità cantonale doveva pertanto
evitare di pronunciarsi sulla validità del diritto di pegno. L'esito del
ricorso non ne viene tuttavia modificato.

Entscheid:

    La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

    Il ricorso è respinto e il giudizio impugnato è confermato.