Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IB 410



101 Ib 410

70. Estratto della sentenza 14 marzo 1975 nella causa Simona contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino Regeste

    Gewässerschutz. Begriff des Störers. Verteilung der Kosten der durch
antizipierte Ersatzwornahme getroffenen Feststellungs-, Vorbeugungs-
und Behebungsmassnahmen, falls mehrere Störer beteiligt sind.

    1. Die Regeln über die Tragung der Kosten der antizipierten
Ersatzvornahme gründen sich nicht auf die öffentliche Ordnung im Sinne
des Art. 2 SchlT ZGB (Erw. 3).

    2. Art. 8 GSchG vom 8. Oktober 1971 ändert hinsichtlich der Tragung
dieser Kosten nichts an den Grundsätzen, die schon aus Art. 12 des Gesetzes
vom 16. März 1955 abzuleiten waren (Erw. 4).

    3. Begriffe des Verhaltens- und des Zustandsstörers (Erw. 5).

    4. Sind mehrere Störer beteiligt, die aus verschiedenen Gründen
verantwortlich sind, so hat die Behörde, welche die Rückerstattung
der Kosten der antizipierten Ersatzvornahme erreichen will, in der
Regel die in Art. 50 Abs. 2 und 51 Abs. 2 OR aufgestellten Kriterien
analog anzuwenden. Sie wird sich im allgemeinen in erster Linie an den
Verhaltensstörer und nur subsidiär an den Zustandsstörer halten (Erw. 6).

Sachverhalt

    A.- Il dott. Emilio Simona è locatario a Locarno di una casa
monofamiliare di proprietà dello Stato del Cantone Ticino. Nell'ottobre
1968 la ditta Franco Bologna effettuava la revisione del serbatoio
dell'impianto di riscaldamento dello stabile. In tale occasione essa
metteva fuori uso il bocchettone esterno del tubo di scarico e ne
installava uno interno. Il vecchio bocchettone non veniva tuttavia tolto
od occluso.

    Il 22 agosto 1969 Alfredo Togni, socio della ditta Petrol-Togni,
trasportava alla casa locata dal dott. Simona 5000 litri di olio
combustibile. Togni aveva già provveduto personalmente in precedenza a
riempimenti del serbatoio della casa in questione ma in epoca anteriore
alla sostituzione del bocchettone. Senza rendersi conto di tale
sostituzione, egli versava il combustibile nel vecchio bocchettone,
provocando la fuoriuscita di una quantità considerevole del liquido,
di cui parte s'infiltrava nel suolo. Valendosi dell'intervento di ditte
private, dell'Ufficio tecnico del Comune di Locarno e dei pompieri di
Locarno, il Dipartimento delle Opere sociali del Cantone Ticino disponeva
i provvedimenti necessari per proteggere la falda freatica.

    Con decisione del 27 dicembre 1973 il Dipartimento cantonale delle
Opere sociali attribuiva al dott. Simona la responsabilità amministrativa
della fuoriuscita di olio combustibile intervenuta il 22 agosto 1969, e lo
dichiarava tenuto a rimborsare allo Stato gli importi da esso anticipati
per le misure di prevenzione e di risanamento.

    Il 20 marzo 1974 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino
respingeva il ricorso presentato dal dott. Simona contro la decisione
dipartimentale. Nella decisione si rileva che, alla stregua di un
principio fondamentale del diritto amministrativo, è responsabile quale
perturbatore chi sia all'origine, sia pure soltanto involontariamente,
di un'infrazione alle norme di legge vigenti. La sostituzione della
tubazione per il riempimento della cisterna era stata disposta a
suo tempo dal dott. Simona o da persone per il cui operato questi
è responsabile. La sua responsabilità amministrativa è quindi data
oggettivamente; sulla responsabilità civile non spetta all'autorità
amministrativa di pronunciarsi, bensì al giudice civile.

    C.- Il dott. Simona è insorto contro la decisione del Consiglio di
Stato con ricorso di diritto amministrativo, facendo valere nel merito che
la ditta Togni era stata a suo tempo messa al corrente della sostituzione
del tubo di carico; egli non può essere chiamato a rispondere di un difetto
d'informazione intervenuto nell'ambito di quella ditta. Responsabile
sarebbe d'altronde anche la ditta Bologna, la quale ha effettuato la
modifica dell'installazione, senza togliere il bocchettone utilizzato
in precedenza.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 3

    3.- L'evento dannoso sui cui effetti finanziari verte la controversia
ha avuto luogo il 22 agosto 1969. L'autorità cantonale ha applicato
con ragione, conformemente alla regola generale della non retroattività
(art. 1 del titolo finale del codice civile), la legge federale sulla
protezione delle acque dall'inquinamento, del 16 marzo 1955, vigente fino
al 30 giugno 1972, e non la nuova legge federale dell'8 ottobre 1971,
che l'ha sostituita il 1o luglio 1972. La giurisprudenza del Tribunale
federale con cui si dichiara applicabile la nuova legge ai procedimenti
ancora pendenti alla sua entrata in vigore si riferisce a casi di domanda
d'autorizzazione (DTF 99 Ia 124 consid. 9, 99 Ib 152 consid. 1, Zbl 1973,
pag. 450 consid. 2). Secondo l'art. 2 del titolo finale CC, norme fondate
sull'ordine pubblico - quali, ad esempio, gli art. 19 e 20 della nuova
legge federale contro l'inquinamento delle acque - sono applicabili
in tutti i casi dal momento della loro entrata in vigore, salvo le
eccezioni previste dalla legge. La disciplina dell'onere delle spese
relative all'attuazione surrogatoria dei provvedimenti di accertamento
e di risanamento non è stata fondata sull'ordine pubblico ai sensi
del menzionato art. 2 del titolo finale CC. Ne segue che sugli eventi
prodottisi sotto l'imperio della legislazione precedente va giudicato
in base alle norme allora in vigore. Non esiste infatti nell'ambito di
cui trattasi alcuna ragione suscettibile di giustificare un'applicazione
della nuova normativa. In particolare, un inasprimento successivo della
responsabilità amministrativa per eventi che già hanno avuto luogo
non potrebbe essere sorretta da considerazioni fondate sull'ordine
pubblico, quali quelle che giustificano l'applicazione, in ogni caso,
delle restrizioni in materia edilizia previste dalla nuova legge federale
sulla protezione delle acque contro l'inquinamento.

Erwägung 4

    4.- L'art. 12 LPA consente, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 91 I 299 segg.), non solo di attuare anticipatamente in
luogo di chi v'era tenuto i provvedimenti necessari, bensì anche di porre
le spese derivate da una siffatta attuazione surrogatoria anticipata
a carico di colui che ha perturbato la protezione delle acque (cfr.,
in senso critico, IMBODEN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung
n. 355 II pag. 261 seg.; in senso favorevole: GUENG, in Zbl. 1973,
pag. 273, nota 84). Nella nuova legge contro l'inquinamento delle acque
(art. 8) è stata disposta, in ragione della frequenza di questo tipo
particolare di attuazione surrogatoria, una disciplina speciale ed
esplicita (cfr. al proposito il Messaggio del Consiglio federale, FF
1970 vol. II, pag. 345). L'opinione espressa dal Dipartimento federale
dell'interno nelle proprie osservazioni al ricorso, secondo cui l'art. 12
LPA non permette di addossare le spese di un'attuazione surrogatoria
anticipata ad un perturbatore che non fosse stato in grado di adottare
le misure necessarie, è inesatta. La legge contro l'inquinamento delle
acque, dell'8 ottobre 1971, non ha innovato alcunché a tale proposito;
essa s'è limitata a prevedere esplicitamente l'obbligo, già a carico
del perturbatore in virtù dell'art. 12 LPA, di sopportare le spese
dell'attuazione surrogatoria anticipata. Non v'è ragione di scostarsi oggi
dall'interpretazione data all'art. 12 LPA dal Tribunale federale in DTF
91 I 300 segg. La diffusa motivazione ivi contenuta risulta convincente
anche al lume di un nuovo esame del problema.

Erwägung 5

    5.- Laddove si tratti di eliminare un perturbamento o un pericolo,
l'autorità è tenuta, secondo una regola generale vigente nello stato
di diritto, ad intervenire nei confronti del perturbatore (DTF 87 I
113/114, 90 I 4 consid. 1). Anche l'obbligo di pagare le spese incorse
per l'attuazione surrogatoria anticipata incombe in linea di principio
al perturbatore, ossia a colui che ha cagionato il perturbamento o il
pericolo.

    a) In DTF 91 I 302 consid. 3b il Tribunale federale ha chiarito che è
da considerare perturbatore non soltanto chi ha cagionato il perturbamento
o il pericolo, bensì anche chi può disporre delle persone o cose che hanno
dato luogo alla situazione lesiva della protezione delle acque. Tale
nozione corrisponde in larga misura alla distinzione oggi generalmente
riconosciuta in dottrina tra perturbatore per comportamento e perturbatore
per situazione. Perturbatore per comportamento è chi cagiona mediante
il comportamento proprio o di terzi di cui è responsabile (figli minori,
ausiliari di un imprenditore) un pericolo o un perturbamento contrario
alle disposizioni di polizia. Perturbatore per situazione è invece
colui che ha la responsabilità di eliminare i pericoli o i perturbamenti
conseguenti ad una situazione contraria alle disposizioni di polizia,
nella quale si trova una cosa determinata. La responsabilità per situazione
incombe a chi, quale proprietario o detentore di un potere di fatto, ha la
disponibilità della cosa da cui è scaturito il perturbamento (cfr. WOLFF
H. J., Verwaltungsrecht, III 3a ediz., pag. 61 segg. par. 127 I; in
senso analogo: DREWS-WACKE, Allgemeines Polizeirecht, 7a ediz., pag. 217
segg.; ULE-RASCH, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, pag. 108 segg. e
115 segg.).

    b) Il ricorrente non ha cagionato con un comportamento contrario
alle disposizioni di polizia la fuoriuscita dell'olio combustibile, e,
di conseguenza, il perturbamento della protezione delle acque garantita
dalla relativa normativa. Per il fatto di avere ordinato la revisione del
serbatoio e la fornitura d'olio combustibile, egli non deve rispondere di
eventuali errori commessi dalla ditta incaricata della revisione (Bologna),
o di quella fornitrice del combustibile (Petrol-Togni). Non trattasi invero
del comportamento di persone par le quali il ricorrente deve assumere una
responsabilità amministrativa. Una tale responsabilità non può neppure
essere fondata sull'atto (incarico, ordinazione) che è stato all'origine
del comportamento del personale delle ditte summenzionate. Non ogni anello
della catena causale che porta al perturbamento o al pericolo costituisce
infatti una fonte di responsabilità.

    Secondo l'opinione generale, la responsabilità sgorgante dal diritto
di polizia va limitata in virtù di un ulteriore criterio. Questo limite
è rappresentato dall'esigenza di ciò che la dottrina e la giurisprudenza
germaniche denominano immediatezza della causalità. Secondo tale concetto,
sono da considerare quali cause rilevanti ai fini del diritto di polizia
soltanto atti che già di per sé abbiano travalicato la frontiera del
pericolo; perturbatore ai sensi del diritto di polizia è soltanto colui il
cui comportamento abbia causato direttamente il pericolo; cause ulteriori,
soltanto indirette, non entrano quindi in linea di conto (DREWS-WACKE,
op.cit., pag. 223). Per ovviare a certi inconvenienti che implica la
limitazione della responsabilità secondo il criterio dell'immediatezza,
H.J. Wolf propone di considerare determinante che l'atto il quale abbia
causato l'evento sia contrario al diritto di polizia; cause rilevanti
sarebbero quindi, secondo tale dottrina, gli atti che, da soli, abbiano
provocato un pericolo o un perturbamento in modo biasimato dal diritto
(WOLFF, Verwaltungsrecht, III, 3a ediz., pag. 62). Dal punto di vista
della loro applicazione pratica, ambedue i citati criteri di limitazione
della responsabilità sogliono portare ad un risultato identico.

    Per quanto concerne il caso in esame, nella parte avuta dal ricorrente
nel rapporto di causalità non può invero ravvisarsi una causa immediata,
con la quale sia stato concretamente ecceduto il limite del pericolo,
né un atto con cui, mediante una violazione del diritto di polizia e in
particolare del precetto della salvaguardia dell'ordine e della sicurezza
pubblici, sia stato creato uno stato di pericolo. Una responsabilità
amministrativa del ricorrente quale perturbatore per comportamento va
quindi esclusa.

    c) In seguito alla cambiata ubicazione del bocchettone, non
accompagnata dall'eliminazione del bocchettone vecchio o dalla
sua occlusione, era insorto il rischio che il combustibile venisse
introdotto nel posto sbagliato, e che le acque s'inquinassero a causa
dell'infiltrazione nel suolo del combustibile stesso. Ci si deve pertanto
chiedere se il ricorrente, come locatario dello stabile in cui si trovava
l'installazione, possa essere ritenuto responsabile di questa situazione
di pericolo e delle sue conseguenze, cioè se possa essere considerato
quale perturbatore per situazione.

    Responsabile per i pericoli derivanti da una determinata situazione è
in primo luogo, secondo l'unanime dottrina, il proprietario (DREWS-WACKE,
op.cit., pag. 235). Tale forma di responsabilità può inoltre incombere
a colui che ha la disponibilità fattuale di una cosa, ad esempio,
l'inquilino, l'affittuario, il mandatario o l'amministratore. L'autorità
competente può pretendere che, oltre al proprietario, o in sua vece, ognuno
di tali aventi diritto faccia uso del proprio potere di disposizione
nel modo e nella misura necessari per escludere che la sicurezza e
l'ordine pubblici siano messi in pericolo per effetto della cosa di
cui dispongono. Ciò implica a carico di ognuno degli interessati una
corrispondente responsabilità.

    Il ricorrente non assume nella fattispecie la semplice posizione
d'inquilino; egli è in grado di adottare determinati provvedimenti
concernenti l'immobile locato, quali la revisione del serbatoio dell'olio
combustibile e la sostituzione del bocchettone, che normalmente sogliono
essere di competenza dell'amministratore dell'immobile o dello stesso
proprietario. In base al suo potere fattuale di disposizione, egli può
essere considerato in un certo senso, accanto al proprietario, quale
perturbatore per situazione. Così, ad esempio, l'autorità avrebbe potuto
intimargli di eliminare il bocchettone inutilizzabile o di tollerare lavori
di scavo intrapresi per tutelare la falda freatica dalle infiltrazioni
di combustibile. Appare per converso dubbio se da un potere fattuale di
disposizione e da certi poteri d'amministrazione possa essere dedotta una
responsabilità amministrativa per le conseguenze finanziarie dello stato
difettoso del serbatoio. Un'eventuale responsabilità sarebbe comunque
configurabile esclusivamente quale responsabilità per situazione esistente
accanto a quella del proprietario.

    d) Ammesso - senza che tale punto debba essere approfondito in questa
sede - che il ricorrente vada considerato quale perturbatore per situazione
con riferimento alla fuoriuscita di combustibile, rimane da decidere
se nelle circostanze concrete egli possa essere tenuto ad assumere il
pagamento integrale delle spese per i provvedimenti d'accertamento e di
risanamento adottati.

    Accanto al ricorrente entra in linea di conto, quale perturbatore
per situazione obbligato al pagamento delle spese, il proprietario
dell'immobile. Inoltre, la ditta di revisione di serbatoi (Bologna),
che aveva sostituito l'installazione di carico senza eliminare il vecchio
bocchettone, è responsabile quale perturbatrice per comportamento; infatti,
tale modifica incompleta dell'installazione ha fatto insorgere uno stato
di pericolo ed è stata una causa immediata dell'evento dannoso occorso
successivamente. Il comportamento della ditta Bologna, che ha contribuito
alla causalità del danno, viola già di per sé, senza tener conto delle
conseguenze prodottesi concretamente, le prescrizioni del diritto di
polizia. Ci si può chiedere se anche l'attività svolta dalla ditta
fornitrice dell'olio combustibile implichi una propria responsabilità
amministrativa. Una causa di pericolo, contraria al diritto di polizia,
potrebbe peraltro essere ravvisata unicamente nel fatto che tale ditta non
aveva provveduto ad informare tutto il personale suscettibile d'essere
incaricato d'eseguire una fornitura di olio combustibile all'immobile
occupato dal dott. Simona, dell'avvenuta sostituzione dell'installazione
di carico in quell'edificio, e del conseguente rischio di un'utilizzazione
erronea del vecchio bocchettone. Nella fattispecie può rimanere indeciso
se questa omissione della ditta Petrol-Togni sia sufficiente a dar luogo
ad una sua responsabilità amministrativa.

    Per l'esito del presente giudizio è determinante che, ammessa la
qualità di perturbatore per situazione del ricorrente, essa va riconosciuta
altresì al proprietario, secondo perturbatore per situazione, come pure
a uno, od eventualmente a due, ulteriori soggetti, perturbatori per
comportamento (le ditte Bologna e Petrol-Togni).

Erwägung 6

    6.- Sul concorso di responsabilità in materia di polizia in presenza
di più perturbatori il Tribunale federale s'è pronunciato succintamente
in DTF 94 I 411 consid. 5d. In quella sentenza s'era stabilito che la
proprietaria di una condotta, messa a disposizione per scaricare una
nave petroliera, doveva essere considerata perturbatrice, dato che era
responsabile dello stato difettoso della condotta, rottasi durante le
operazioni di scarico. Vi si affermava che, pur entrando in linea di
conto quale perturbatore altresì il vetturale o l'armatore, per non aver
l'equipaggio fatto un uso corretto dell'impianto di scarico, l'autorità
amministrativa poteva porre a carico della proprietaria della condotta
guastatasi l'intero ammontare delle spese necessarie per i provvedimenti
di protezione e di prevenzione. Si soggiungeva che, in presenza di una
pluralità di perturbatori, era consentito all'autorità di scegliere quello
da cui intendesse pretendere il pagamento delle spese incorse; in casi
del genere esisterebbe infatti una responsabilità ai sensi degli 50/51 CO.

    I principi su cui si fonda la menzionata sentenza vanno precisati. In
dottrina, URS GUENG ("Zur Haftungskonkurrenz im Polizeirecht", in
Zb vol. 74 (1973), pag. 257 segg.), nel criticare la decisione del
Tribunale federale, ha tentato di sviluppare determinate regole da
seguire nella scelta del perturbatore chiamato a rispondere in caso
di concorso plurimo di responsabili. Gueng nega l'esistenza di una
responsabilità solidale analoga a quella prevista dagli art. 50/51 CO e
tale da consentire all'autorità di scegliere liberamente il responsabile
a cui far pagare la totalità delle spese necessarie incorse. Con ragione
questo autore ha rilevato che, mentre la responsabilità solidale del
diritto civile intende assicurare al danneggiato la possibilità di
conseguire rapidamente e semplicemente il risarcimento del pregiudizio
finanziario sofferto, tale possibilità non deve ritenersi determinante
nell'ambito del diritto di polizia per risolvere il problema del concorso
di responsabilità amministrative. Partendo dal principio che, in presenza
di una pluralità di perturbatori, l'autorità deve rivolgersi a quello
che sia in grado di ripristinare l'ordine pubblico in modo adeguato
alle esigenze di polizia, Gueng ha cristallizzato alcuni criteri che
deve adempiere la scelta: questa deve cadere in primo luogo su colui
che appaia più idoneo a realizzare il ripristino e dal quale possa più
ragionevolmente pretendersi la richiesta prestazione fondata sul diritto
di polizia. In quanto non vi osti l'interesse di polizia, deve inoltre
scegliersi tra più perturbatori per causa diversa, quello a cui incomba
soggettivamente la responsabilità maggiore dell'evento dannoso: così,
ad esempio, l'autorità deve rivolgersi al perturbatore per comportamento
prima che al perturbatore per situazione, a colui che ha cagionato il
danno con colpa prima che a colui che è privo di colpa, al perturbatore
che ha agito intenzionalmente, prima che a quello che ha agito solo con
negligenza, ecc. Nella fattispecie non occorre esaminare se queste regole
particolari, che traggono la loro origine dalla dottrina germanica, siano
compatibili con la frequente necessità pratica di determinare con urgenza
chi sia tenuto ad eliminare il perturbamento, né è d'uopo analizzare se
l'interesse pubblico diretto ad impedire o combattere tempestivamente ed
efficacemente il pericolo escluda nella maggioranza dei casi il ricorso
ad una sia pur auspicabile differenziazione teorica. Nel presente giudizio
non si tratta infatti di determinare quale sia il perturbatore obbligato ad
eliminare una situazione contraria al diritto di polizia, bensì di decidere
a chi incomba l'onere delle spese di un'attuazione surrogatoria anticipata.

    Laddove l'autorità competente adotti sin dall'inizio, direttamente
od avvalendosi di terzi, i provvedimenti necessari per eliminare
una situazione in contrasto con il diritto di polizia, per non poter
tali provvedimenti, in ragione della loro natura od ampiezza, essere
ragionevolmente pretesi da alcuno dei perturbatori, il problema del
concorso di responsabilità si riduce a quello d'accertare a chi debbano
essere successivamente addossate le spese relative. Nel regolamento
delle conseguenze finanziarie di un'attuazione surrogatoria anticipata
perdono importanza le obiezioni desunte dalla necessità di una
determinazione rapida ed efficace, che possono essere sollevate contro
una differenziazione accurata circa il soggetto obbligato ad eliminare
il perturbamento. Né v'è alcuna ragione degna di protezione perché
l'autorità obblighi uno solo dei perturbatori entranti in linea di
conto ad assumere a proprio carico tutte le spese, lasciandogli poi la
cura d'esercitare i suoi diritti di regresso nei confronti degli altri
(GUENG, op.cit., pag. 273 seg.). Non esiste alcuna norma giuridica né
alcuna seria considerazione teorica in virtù della quale, per determinare
i soggetti obbligati a sopportare le spese di un'attuazione surrogatoria
anticipata, debbano essere seguite le stesse regole applicabili allorché
sia da determinare il perturbatore tenuto ad eliminare un perturbamento
od un pericolo. Riserve d'ordine pratico circa i criteri selettivi, valide
nella contingenza testé menzionata, non possono essere rilevanti in sede di
decisione sull'onere delle spese di un'attuazione surrogatoria anticipata.

    Ne discende che, in caso di pluralità di perturbatori, l'autorità
amministrativa deve effettuare la scelta di colui contro il quale intende
far valere le sue pretese non procedendo arbitrariamente, bensì usando
in modo conforme ai suoi doveri del proprio potere d'apprezzamento
(cfr. sull'esercizio di tale potere d'apprezzamento e sui criteri di
scelta, DREWS-WACKE, op.cit. pag. 229 segg. e 244 segg.). Anche se
l'interesse di polizia a creare una rapida ed efficace protezione contro
uno stato di pericolo o ad eliminare con sollecitudine un perturbamento
può giustificare, nella scelta del perturbatore tenuto ad adottare i
provvedimenti di prevenzione e di risanamento, un criterio che non si fondi
in primo luogo su una differenziazione secondo la proporzione soggettiva
di causalità di ognuno dei vari perturbatori, tale deroga alla cennata
differenziazione non ha ragione d'essere nella disciplina delle conseguenze
finanziarie di un'attuazione surrogatoria anticipata. Il corretto esercizio
del proprio potere d'apprezzamento fa obbligo all'autorità di ripartire
le spese, per quanto possibile, secondo i principi generali in materia di
responsabilità, ossia in base alla partecipazione causale soggettiva ed
oggettiva di ognuno. L'attribuzione arbitraria dell'intero onere ad un solo
perturbatore non può essere ammessa laddove vi siano altri perturbatori
che abbiano contribuito, in parte addirittura in proporzione maggiore,
a causare il pregiudizio. Le regole contenute nell'art. 50 cpv. 2 e
nell'art. 51 cpv. 2 CO possono essere applicate analogicamente nel riparto
delle spese. Mentre non sussistono per l'obbligo di rimborso regolato dal
diritto pubblico le ragioni che giustificano la responsabilità solidale
del diritto civile e la possibilità per il danneggiato di chiedere il
risarcimento ad uno qualsiasi dei debitori in solido, per la ripartizione
tra più responsabili delle spese sostenute dall'autorità in virtù del
diritto pubblico devono trovare applicazione i principi su cui si basa
la disciplina civilistica del regresso.

    Né l'art. 12 LPA (che menziona: "a spese di chi vi era tenuto"), né
le disposizioni del diritto cantonale (art. 29 della legge d'applicazione:
stessa formulazione; art. 5 del decreto esecutivo del Consiglio di Stato:
"a carico dei responsabili dell'inquinamento") consentono all'autorità
di pretendere da uno dei vari responsabili scelto arbitrariamente il
rimborso di tutte le spese incorse. Le norme di legge determinanti
nell'ambito del regolamento dell'onere finanziario non ostano invero ad
una differenziazione conforme ai principi generali del diritto.

Erwägung 7

    7.- Dalle risultanze degli atti appare, come già s'è detto, che
l'addebito d'aver causato in modo contrario al diritto di polizia
un evento dannoso va mosso in primo luogo alla ditta incaricata
della revisione del serbatoio; modificando l'impianto di carico
senza eliminare nel contempo il bocchettone messo fuori servizio,
essa ha creato in modo per lei riconoscibile il rischio che s'è poi
avverato. Omettendo di far valere le proprie pretese nei confronti di
tale ditta, perturbatrice per comportamento, e addossando tutte le spese
al ricorrente quale perturbatore per situazione, l'autorità cantonale ha
abusato del proprio potere d'apprezzamento. La decisione impugnata deve
quindi essere annullata. Spetterà all'autorità cantonale decidere se si
giustifichi di porre a carico, oltre che della ditta Bologna, anche della
ditta Petrol-Togni una parte (per quest'ultima, minore) delle spese. Tale
aspetto dovrà essere esaminato, dopo aver dato agli interessati l'occasione
di esprimersi al riguardo, tenendo conto dei principi sopra illustrati;
ove non fosse sufficiente procedere nei confronti del o dei perturbatori
per comportamento, non potrà negligersi che anche allo Stato incombe,
quale proprietario dell'immobile, una responsabilità per situazione.

Entscheid:

    Per questi motivi, il Tribunale federale, pronuncia:

    Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.