Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 II 310



100 II 310

45. Estratto della sentenza 21 marzo 1974 della II Corte civile nella
causa Galfetti contro Andina e Liticonsorti Regeste

    Miteigentum an einer Strasse, das mit dem Eigentum an den angrenzenden
Grundstücken verknüpft ist (Art. 646 und 647 ZGB).

    Ein solcher Miteigentumsanteil kann nicht ohne Zustimmung sämtlicher
Miteigentümer auf ein anderes Grundstück übertragen werden.

Sachverhalt

    A.- Nel 1955, Galfetti, proprietario delle part. N. 61 e N. 65 RT
del Comune di Ponte-Tresa, provvide a frazionare i suoi fondi. Egli ne
vendette una parte e ne utilizzò mq 290 per costruire una strada d'accesso
alle nuove particelle.

    Con l'impianto del registro fondiario definitivo, la strada privata
assunse il particellare N. 252 e venne attribuita in comproprietà coattiva
per 2/6, rispettivamente per 1/6, alle due particelle N. 249 e 250 rimaste
in proprietà di Galfetti; per il resto venne assegnata in ragione di 1/6
ciascuno alle part. N. 251 (Franco Andina), 253 (Vincenzo Campiglio), 256
(Carlo Blinzing, ora Alberto Reinhart). La part. N. 248, pure di proprietà
Galfetti, benchè confinante con la strada privata, non partecipava alla
suindicata comproprietà.

    Mediante contratto 10 aprile 1957, Galfetti vendeva ai coniugi Riccardo
e Alma Brenni la parte fronteggiante la strada privata delle part. N. 249,
parte che veniva ad assumere il nuovo particellare N. 294. La porzione
rimasta in proprietà di Galfetti fronteggiava, sul lato opposto, la
strada cantonale. Con lo stesso contratto la comproprietà sulla strada
privata veniva trasferita per 1/6 alla nuova part. N. 294 dei compratori,
e, per l'altro sesto, alla part. N. 250. Quest'ultima risultava cosi
beneficiaria di 2/6 della comproprietà coattiva.

    Il 9 dicembre 1959, Galfetti vendeva a Pietro Somaini la part. N. 250
(che venne poi successivamente venduta ad Alberto Gysin). La comproprietà
pertinente alla medesima sulla part. N. 252, veniva trasferita per 1/6 al
fondo del compratore e, per l'altro sesto, alla part. N. 248 del venditore,
che non ne era mai stata beneficiaria.

    Gli altri comproprietari della strada non parteciparono alle operazioni
anzidette.

    Il 2 ottobre 1965, Galfetti vendeva a certo Jovanovitsch la porzione
della part. N. 248 confinante con la strada pubblica. Si riservava però
sulla nuova particella N. 341 del compratore un diritto di passo con
veicoli. Galfetti non provvide tuttavia a sistemare il passaggio ma,
valendosi della comproprietà coattiva di 1/6 sulla part. N. 252, soppresse
la cinta che separava i due fondi e formò l'accesso sulla strada privata.

    B.- Con petizione 28 febbraio 1969, Andina, Reinhart, Campiglio
e Gysin, attuali comproprietari per 1/6 ciascuno della strada alla
part. N. 252, hanno chiesto al Pretore di Lugano-Campagna di ordinare
all'Ufficio dei registri di Lugano la cancellazione della quota di
comproprietà di 1/6, iscritta a favore della part. N. 248, e di vietare
a Galfetti, o suoi conduttori, l'uso della strada privata per accedere
all'anzidetto fondo. Gli attori hanno inoltre chiesto che Galfetti
fosse obbligato a ripristinare le opere di cinta preesistenti fra le
due particelle.

    Il convenuto ha proposto di respingere l'azione, sostenendo che il
trasferimento controverso era avvenuto nelle forme legali e che, comunque,
non causava alcun pregiudizio agli attori; le domande di questi avrebbero
anzi costituito un abuso di diritto.

    Con sentenza 17 aprile 1972, il Pretore ha respinto la petizione. Egli
si è espresso nel senso che, in difetto di diversa disposizione
convenzionale, le quote di comproprietà possono essere alienate ad ogni
confinante, ritenuto che - come in concreto - la cessione non modifichi
le proporzioni di comproprietà degli altri interessati. D'altronde, la
petizione non poteva essere accolta già per il fatto che non indicava la
destinazione da dare alla controversa quota di comproprietà.

    C.- Su ricorso degli attori, la I Corte civile del Tribunale di
appello ha accolto la petizione, annullato la sentenza del Pretore e
disposto inoltre quanto segue:

    "2. E'ordinato all'Ufficio dei Registri di Lugano di cancellare la
iscrizione della quota di comproprietà di 1/6 sulla part. N. 252 RFD
di Ponte-Tresa attribuita alla part. N. 248 e di iscrivere, a spese del
convenuto, detta quota a favore della part. N. 249 RFD di Ponte-Tresa.

    " 3. E'fatto divieto al proprietario della part. N. 248 RFD,
Ponte-Tresa di usufruire della strada part. N. 252 RFD, ivi."

    D.- Il convenuto ha interposto al Tribunale federale un ricorso
per riforma, mediante il quale chiede che la sentenza di appello venga
annullata e la petizione respinta come a sentenza di prima istanza.

    Gli attori propongono di respingere il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

Considerando in diritto:

Erwägung 3

    3.- Occorre anzitutto stabilire se Galfetti poteva unilateralmente
trasferire a fondi estranei uno dei due sesti di comproprietà coattiva
pertinenti alla sua part. N. 249.

    a) Secondo l'art. 646 cpv. 3 CC, ogni comproprietario ha, per la sua
parte, i diritti e gli obblighi di un proprietario, egli può alienare
la sua parte o costituirla separatamente m pegno. Riservato il diritto
di prelazione dei comproprietari (art. 682 cpv. 1 CC) - qui non in
discussione - un comproprietario può alienare la sua parte a un terzo
anche contro la volontà degli altri comproprietari (MEYER-HAYOZ, n. 1, 2,
34 e 35 all'art. 646 CC; cfr. anche HAAB n. 10, 11 e 26 all'art. 646 CC).

    La norma suesposta non è tuttavia di carattere imperativo:
i comproprietari, in quanto siano unanimi, possono convenire una
diversa regolamentazione. Possono, fra altro, impegnarsi a non alienare
separatamente la loro comproprietà o ad alienarla solo a determinate
condizioni (HAAB n. 11 al-l'art. 646 CC; MEYER-HAYOZ n. 38 CC). I
comproprietari possono anche convenire di vincolare la comproprietà
di un determinato fondo alla proprietà o comproprietà di altri fondi,
così che la quota di comproprietà del primo segue il destino del o
dei secondi. Questa forma di comproprietà, se risultante dal registro
fondiario, assume carattere di diritto reale soggettivo (RU 95 II 400
consid. 2; MEYER-HAYOZ n; 9 e 36, HAAB n. 2 all'art. 646 CC). Riservata la
modifica dell'iscrizione nel registro fondiario, che può essere richiesta
solo con il consenso di tutti i comproprietari, le relazioni fra i fondi
interessati non possono essere mutate. Il fondo beneficiario non può
essere alienato senza la quota di comproprietà, nè questa può essere
trasferita a un terzo o vincolata ad altro fondo.

    b) In concreto, dalla convenzione 12 aprile 1956, stipulata dagli
allora interessati davanti all'incaricato dell'impianto del registro
fondiario definitivo, risulta - ciò che è. d'altronde pacifico - che
la part. N. 252 è stata istituita allo scopo di essere adibita ad una
strada privata destinata ad istituire, per determinati fondi, l'accesso
alla strada pubblica. In conseguenza, già in tale occasione, le parti
stipulanti hanno indicato come comproprietari, non personalmente i singoli
interessati, bensì i fondi beneficianti dell'accesso.

    L'iscrizione nel registro fondiario è stata effettuata conformemente a
quanto prescrive l'art. 32 cpv. 1 e 2 RRF: nel foglio della part. N. 252
al posto del proprietario è indicata la "Comproprietà coattiva" con
l'elencazione delle particelle beneficiarie e le rispettive frazioni
di comproprietà. D'altra parte, sul foglio delle singole particelle
beneficiarie, il vincolo della comproprietà coattiva sulla part. N. 252 è
esposto alla rubrica "Menzioni" con l'indicazione della frazione vincolata.

    Tanto dallo scopo fissato nell'atto di istituzione della comproprietà,
quanto dalle relative operazioni effettuate nel registro fondiario, risulta
cosi in modo evidente che le quote di comproprietà della part. N. 252
sono vincolate alle particelle beneficiarie da un rapporto giuridico di
carattere reale e soggettivo ("subjektivdingliche Verknüpfung"). Peraltro,
la destinazione di un fondo a strada di accesso per altri fondi costituisce
il caso tipico del vincolamento di un fondo alle esigenze di altri fondi
determinati (cfr. LIVER, Die Anmerkung, in ZBGR 1969 p. 14 e 15).

    c) Nel caso particolare si può tuttavia ammettere che l'iniziale
iscrizione di 2/6 della comproprietà sulla part. N. 252 a favore della
part. N. 249 poteva avere un senso solo in quanto disposta in previsione di
un frazionamento del fondo "dominante". L'assegnazione di 1/6 alla nuova
part. N. 294, venduta ai coniugi Brenni mediante contratto bilaterale
10 aprile 1957, non violava pertanto nè l'accordo stabilito con l'atto
di costituzione della comproprietà, nè il rapporto reale sancito con
l'iscrizione nel registro fondiario. Peraltro l'anzidetta operazione non
è contestata.

    L'altro sesto restava tuttavia vincolato alla rimanente part. N. 249.
Galfetti non era legittimato a trasferirlo unilateralmente ad un altro
fondo, anche se questo - come avvenne in occasione del primo trasferimento
alla part. N. 250 - era già beneficiario della comproprietà; tanto meno
poi poteva successivamente trasferirlo - come ha fatto in occasione del
contratto 9 dicembre 1959 - ad un fondo che, pur fronteggiando la strada,
era dall'inizio estraneo alla "comproprietà coattiva". Ciò stante egli e,
effettuando una iscrizione indebita nel registro fondiario, l'ufficiale
dei registri hanno leso il vincolo di diritto reale soggettivo stabilito
con la costituzione della comproprietà sulla part. N. 252.