Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 II 241



100 II 241

35. Estratto della sentenza 21 marzo 1974 della II Corte civile nella
causa LV contro

IP Regeste

    Art. 148 Abs. 3 ZGB.

    1.  Diese Bestimmung hindert den Scheidungsrichter nicht, Tatsachen
und Beweismittel zuzulassen, die bereits im Trennungsprozess vorgebracht,
mangels Erheblichkeit damals aber nicht berücksichtigt worden sind
(Erw. 2).

    2.  In der Scheidungsklage nach vorangegangener Trennung kann sich
eine Partei auch auf Tatsachen und Scheidungsgründe berufen, die sie im
Trennungsprozess nicht vorgebracht hat (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Con petizione 29 settembre 1958, L V chiese al Pretore di
pronunciare la separazione a tempo indeterminato. Il marito rispose,
proponendo, in via riconvenzionale, l'azione di divorzio. Egli affermò che
il comportamento geloso, collerico e ingiurioso della moglie gli aveva reso
impossibile la vita in comune. La moglie replicò attribuendo al marito la
colpa esclusiva del turbamento coniugale. Le parti trovarono nondimeno un
accordo e, il 30 settembre 1960, stipulavano una convenzione, mediante
la quale, costatato il profondo turbamento dei rapporti fra i coniugi,
convenivano di chiedere la separazione e determinavano le prestazioni
alimentari del marito.

    Con sentenza dello stesso giorno, il Pretore pronunciò la
separazione. Nelle motivazioni fece rilevare che l'unione coniugale,
benchè non irreparabilmente compromessa, risultava comunque profondamente
turbata. Era però superfluo sindacare a chi dovesse essere ascritta la
colpa preponderante dell'anzidetta situazione.

    B.- Il 19 agosto 1964, IP interpose l'azione di divorzio. Egli richiamò
i motivi esposti nel primo procedimento ed aggiunse che i rapporti fra le
parti erano peggiorati a causa degli ostacoli frapposti dalla convenuta
al diritto di visita delle figlie. La moglie si oppose alla petizione,
attribuendo al marito la colpa esclusiva del turbamento coniugale e,
contro la sentenza di divorzio del Pretore, si aggravò al Tribunale di
appello, chiedendo un aumento della pensione alimentare e un'indennità
ai sensi dell'art. 151 CC.

    La I Camera civile del Tribunale di appello ha respinto, con sentenza
10 ottobre 1973, il ricorso principale della convenuta e accolto un
ricorso adesivo dell'attore.

    E.- LV ha interposto al Tribunale federale un ricorso per riforma,
mediante il quale conferma le sue richieste a'sensi degli art. 151 e
152 CC.

Auszug aus den Erwägungen:

Considerando in diritto:

Erwägung 2

    2.- Secondo la ricorrente, la Corte cantonale avrebbe anzitutto
violato l'art. 148 cpv. 3 CC. Nel giudizio su un'azione di divorzio,
proposta dopo il periodo di separazione, si può tener conto - essa
afferma - solo dei fatti posti a fondamento della sentenza di separazione
e di quelli posteriori, ma non, per una nuova e diversa valutazione,
delle circostanze già allegate in quel procedimento; i fatti anteriori
potrebbero costituire oggetto di una nuova valutazione solo se allegati
per la prima volta nel processo di divorzio. Ora, la Corte cantonale si
sarebbe fondata soprattutto su fatti già allegati e valutati nella causa
di separazione, valutandoli diversamente; ciò che sarebbe inammissibile.

    a) L'art. 148 cpv. 3 CC prescrive al giudice di pronunciarsi sui
motivi della precedente causa come su altri sopravvenuti.

    A tale riguardo non è tuttavia determinante che i fatti concludenti si
siano verificati prima piuttosto che dopo la sentenza di separazione. Per
il divorzio può essere concludente tanto un adulterio commesso dopo la
separazione quanto circostanze verificatesi in precedenza. Il giudice
del divorzio è bensì vincolato agli accertamenti di fatto effettuati dal
giudice della separazione, ma non alla valutazione giuridica fattane
da quest'ultimo (HINDERLING, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
III ed. p. 111 e citazioni).

    Ad ogni modo - come ammette anche la ricorrente - l'art. 148 cpv. 3
CC non esclude che la sentenza di divorzio sia fondata - come in concreto
- su prove riferentisi a fatti precedenti il giudizio di separazione,
ma non mai prima allegati (RU 71 II 201, 74 II 5).

    b) In realtà, si deve escludere un nuovo accertamento solo per quei
fatti che il giudice della separazione ha giá accertato. Non si vede
come il giudice del divorzio, che è libero di valutare le allegazioni
delle parti agli effetti del nuovo giudizio, debba disattendere dei fatti
concludenti solo perchè già stati allegati per la causa di separazione,
specie quando questo giudice li ha disattesi perchè non determinanti per
il suo giudizio. Comunque, ad un siffatto accertamento, non si oppongono nè
la lettera nè lo spirito dell'art. 148 cpv. 3 CC. Le stesse considerazioni
valgono anche per l'assunzione di mezzi di prova già proposti o assunti
nel processo di separazione. Anche a questo riguardo, il giudice del
divorzio può assumere dei testi già proposti ma non sentiti nel processo
di separazione; nè si può vietargli di riassumere un teste già sentito
purchè sia chiamato a deporre su fatti che erano apparsi inconcludenti
nel processo diretto ad ottenere solo la separazione, ma che risultano
rilevanti nel processo di divorzio.

    c) Nel caso particolare le due istanze cantonali hanno pronunciato,
rispettivamente confermato, il divorzio, fondandosi sostanzialmente
su deposizioni di testi già proposti, ma non sentiti, nel processo
conclusosi con la separazione. In un tale modo di procedere non può
essere ravvisata alcuna irregolarità. Infatti, il Pretore aveva omesso
l'audizione testimoniale, non perchè i testi proposti non fossero degni
di fede o fossero stati indicati per deporre su fatti irrilevanti, ma
perchè, avendo il convenuto accettato la separazione ed essendosi le parti
accordate sulle relative conseguenze accessorie, bastava per pronunciare
il richiesto provvedimento la costatazione della profonda turbazione
coniugale. Riproposta l'azione di divorzio e dovendosi decidere sulle
cause della distruzione del vincolo matrimoniale, nonchè sulle rispettive
colpe delle parti, il Pretore non poteva rifiutare l'audizione dei testi
a tale scopo proposti, senza violare il diritto processuale dell'attore
a provare le sue allegazioni.

Erwägung 3

    3.- Contrariamente a quanto pure affermato nel ricorso, l'azione
di divorzio susseguente alla separazione non è vincolata, per quanto
concerne i motivi della precedente causa, a quelli addotti nel primo
procedimento, nè a quelli che hanno indotto una parte a recedere dalla
domanda di divorzio e ad accettare la separazione.

    Quand'anche una parte avesse sottaciuto determinati motivi nel primo
processo a scopi di tattica processuale - ciò che in concreto non risulta
comunque provato - nulla le impedirebbe di addurli nel secondo. Nessuna
disposizione legale obbliga le parti, anche se concludono al divorzio,
ad esporre ogni motivo rilevante per il giudizio (cfr. RU 71 II 202). È
neppure si può pretendere - come fa la ricorrente - che nella rinuncia al
divorzio da parte del marito e nel successivo accordo sulla separazione
debbasi ravvisare il perdono alle eventuali ingiurie o maltrattamenti
subiti in precedenza. Una diversa conclusione potrebbe essere condivisa, al
massimo, se il marito, ritirando la domanda di divorzio, avesse accettato,
esplicitamente e senza riserve, la petizione della moglie. In concreto,
risulta dagli atti che il Pretore ha pronunciato il suo giudizio di
separazione su richiesta reciproca delle parti senza indicare che una parte
abbia condiviso le allegazioni dell'altra. Non si può pertanto escludere
che il marito abbia limitato la sua domanda alla separazione per evitare
alle figlie, allora in tenera età, gli inconvenienti psicologici e sociali
di un divorzio dei genitori.

    Non si comprende d'altronde come la ricorrente possa affermare che
la dichiarazione della Corte cantonale, secondo cui il giudice di prima
istanza ha anzitutto pronunciato la separazione nella speranza di una
futura riconciliazione, non risulta provata. Tale speranza, peraltro
ora non determinante, è infatti esplicitamente espressa a pagina 8 della
sentenza 30 settembre 1960.