Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IB 482



100 Ib 482

80. Estratto della sentenza del 2 agosto 1974 nella causa Bucher contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Regeste

    Forstpolizei, Rodung, Bauten im Wald, Aufstellen eines Wohnwagens;
Art. 25 Abs. 1. 26 und 28 VV vom 1. Oktober 1965/25. August 1971 zum BG
vom 11. Oktober 1902 betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die
Forstpolizei (FPV).

    1.  Mit der Bestimmung in Art. 25 Abs. 1 Satz 2 FPV, dass jede
Beanspruchung von Waldboden, die eine dauernde oder vorübergehende
Zweckentfremdung zur Folge hat, als Rodung gilt, hat der Bundesrat die
ihm vom Gesetzgeber delegierte Kompetenz nicht überschritten (Erw. 3).

    2.  Dasselbe trifft für Art. 28 Abs. 1 FPV zu, wonach Bauten im Wald,
die nicht forstlichen Zwecken dienen, grundsätzlich verboten sind (Erw. 4).

    3.  Das in Art. 28 Abs. 3 FPV erwähnte feste Aufstellen von Wohnwagen
ist ein Fall der "Errichtung von andern nichtständigen Kleinbauten"
im Sinne dieser Bestimmung (Erw. 4).

    4.  Voraussetzungen der Bewilligung von Bauten im Wald. Feststellung
des ständigen oder nichtständigen Charakters des Aufstellens eines
Wohnwagens. Begriff des festen Aufstellens (Erw. 4). Anwendung auf
den vorliegenden Fall. Ein Wohnwagen mit grossen Ausmassen, der ein
Ferienhaus ersetzt, gehört zu den nach Art. 28 Abs. 1 FPV grundsätzlich
verbotenen Bauten (Erw. 5 und 6).

Sachverhalt

    Karl Bucher e Jacob Strebel conseguivano nel 1962 una licenza edilizia
per la costruzione di una casa di vacanza sul terreno boscato da loro
acquistato a Giubiasco (mappali n. 2096 e 2334). Essendo il terreno fuori
della zona urbana, il Municipio di Giubiasco negava ai beneficiari il
diritto di allac ciarsi all'acquedotto pubblico, ragione per cui essi
procedevano a lavori di sondaggio, captavano una sorgente e costruivano
in pari tempo una strada d'accesso. Nel frattempo la validità della
licenza scadeva, nè veniva chiesto tempestivamente dagli interessati il
suo rinnovo.

    Una domanda di dissodamento a scopo edilizio sul mappale n. 2096 era
respinta il 17 aprile 1968 dall'Ispettorato federale delle foreste. Una
seconda domanda per il medesimo fine, concernente parte del mappale
n. 2334, era respinta dal Consiglio di Stato del cantone Ticino con
risoluzione 22 dicembre 1971, nella quale si ordinava altresi la
demolizione delle opere già cominciate. In ambedue le decisioni si
rilevavano il pregio del bosco, l'ubicazione discosta del luogo previsto
per l'edificazione e la mancanza delle necessarie infrastrutture.

    Nel 1973 Bucher, rimasto solo proprietario, dissodava, senza disporre
di un permesso, una superficie di circa mq 150 di bosco, sulla quale
costruiva un muro e un piazzale; faceva inoltre erigere un serbatoio per
l'acqua e porre una fossa settica con relativo pozzo perdente. Sistemava
quindi sul piazzale, ubicato sul mappale n. 2096, una cabina rimorchiabile
di considerevoli dimensioni (m 10 x m 2.30).

    Il 5 luglio 1973 il Dipartimento cantonale delle pubbliche costruzioni
ordinava a Bucher di ripristinare entro un mese il terreno nello stato
precedente mediante la rimozione della cabina rimorchiabile, con la
comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

    Il Consiglio di Stato respingeva il 4 ottobre 1973 il ricorso
proposto da Bucher avverso la decisione dipartimentale. Esso osservava
che l'autorizzazione necessaria per la sistemazione della cabina era
da rifiutare sia che nella cabina fosse ravvisabile una costruzione in
foresta che non persegue scopi forestali e soggetta quindi al divieto
di massima stabilito dall'art. 28 cpv. 1 OVPF, sia che fosse applicabile
il cpv. 3 dello stesso articolo, che subordina la sistemazione fissa di
cabine rimorchiabili ad un'autorizzazione; il diniego di quest'ultima
era infatti implicitamente contenuto nell'ordine di rimozione.

    Con ricorso di diritto amministrativo Bucher chiede l'annullamento
della decisione del Consiglio di Stato e il rilascio dell'autorizzazione
per la sistemazione fissa della cabina rimorchiabile sul terreno in
questione.

    Il Tribunale federale ha respinto il gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- (Ammissibilità del ricorso.)

Erwägung 2

    2.- Ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 OVPF, le costruzioni in foresta,
che non perseguono scopi forestali, sono di massima vietate. Per la
sistemazione fissa in foresta di cabine rimorchiabili il cpv. 3 dello
stesso articolo dispone che deve essere chiesta l'autorizzazione ai servizi
cantonali competenti. Bucher non era in possesso d'alcuna autorizzazione,
nè di una che permettesse di derogare al divieto di massima delle
costruzioni in foresta, nè, ove si ritenesse che, malgrado le notevoli
dimensioni, la sua cabina rimorchiabile non sia una costruzione a cui si
applichi l'art. 28 cpv. 1 OVPF, di una che consentisse la sua sistemazione
conformemente al cpv. 3. In linea di principio, la cabina rimorchiabile
dovrebbe quindi essere rimossa.

    Tuttavia, qualora risultasse che il ricorrente aveva diritto al
rilascio dell'autorizzazione a lui necessaria, l'ordine di rimozione,
in quanto fondato esclusivamente sul fatto che egli ne era sprovvisto,
costituirebbe un provvedimento eccessivo. Il Consiglio di Stato ha
dichiarato nella decisione impugnata che l'ordine di rimozione implicava il
rifiuto di autorizzare la sistemazione fissa della cabina rimorchiabile. È
quindi d'uopo esaminare se quest'ultima sia una costruzione ai sensi
dell'art. 28 cpv. 1 OVPF, e, in caso negativo, se l'autorizzazione di
sistemare in modo fisso detta cabina rimorchiabile sia stata negata
legittimamente.

Erwägung 3

    3.- a) Il ricorrente non contesta la conformità degli art. 25
e 28 OVPF alla LVPF. Quale organo della giustizia amministrativa,
il Tribunale federale è nondimeno tenuto ad esaminare d'ufficio la
questione se un'ordinanza sia conforme alla legge alla cui attuazione essa
è destinata. Il Tribunale federale deve accertare se una norma d'esecuzione
sia coperta da una delegazione del legislatore e se nel quadro del mandato
conferitogli da quest'ultimo l'autorità delegata abbia osservato i principi
dell'uguaglianza dinnanzi alla legge e della proporzionalità, nonchè altri
eventuali diritti garantiti dalla Costituzione (RU 99 Ib 165 consid. 1a).

    b) L'art. 31 cpv. 1 LVPF dispone. che l'area boschiva della Svizzera
non può essere diminuita. I dissodamenti possono quindi avvenire soltanto
se autorizzati dalle autorità competenti. L'art. 50 cpv. 1 LVPF delega il
Consiglio federale a emanare le disposizioni necessarie per l'attuazione
della legge. Il Consiglio federale è, in virtù dell'art. 50 cpv. 2,
ultima frase, espressamente incaricato di emanare direttive speciali sul
modo di trattare le domande di dissodamento.

    Il mandato del legislatore è stato adempiuto dal Consiglio
federale mediante l'OVPF; quivi sono contenute, tra l'altro, norme
concernenti le costruzioni in foresta. Secondo l'art. 28 cpv. 1 OVPF
sono di massima vietate le costruzioni in foresta che non perseguano
scopi forestali. Perchè tale norma sia applicabile non occorre che la
costruzione presupponga un dissodamento nell'accezione usuale di tale
termine. Il dissodamento sarà di regola necessario perchè possa procedersi
ad una edificazione, ma sono concepibili casi in cui la costruzione può
prescinderne, ad esempio ove ci si possa valere di una radura. Ai sensi
dell'art. 25 cpv. 1 ultima frase OVPF, il quale considera dissodamento
qualsiasi impiego del suolo boschivo che abbia a provocare un mutamento
durevole o temporaneo della sua finalità, anche una tale utilizzazione
d'uno spazio privo di piante ma sito nel bosco soggiace alla disciplina
prevista per i dissodamenti in senso stretto, ossia per l'eliminazione
radicale della vegetazione silvestre.

    c) Il divieto di diminuire l'area boschiva della Svizzera quale sancito
dall'art. 31 cpv. 1 LVPF va inteso nel senso che la conservazione di tale
area si riferisce tanto alla sua estensione, quanto alla sua distribuzione
regionale (art. 24 cpv. 1 OVPF). Non può, quindi, in linea di principio,
essere diminuita l'area di un bosco concretamente esistente. Ma il precetto
della conservazione del bosco non implica soltanto il mantenimento della
superficie e dell'aspetto esteriore del bosco, bensi anche della sua
funzione, ossia dei suoi scopi sociali e di ristoro, che comportano,
tra l'altro, l'esigenza della sua libera accessibilità. Per tale ragione
la norma contenuta nell'art. 25 cpv. 1 ultima frase OVPF corrisponde al
principio enunciato nell'art. 31 cpv. 1 LVPF.

    Le costruzioni effettuate nel bosco, che non siano indispensabili
per la salvaguardia di quest'ultimo, pregiudicano manifestamente le
sue funzioni. Ne discende che il precetto della conservazione del
bosco può essere ossequiato soltanto se si vietano di massima dette
costruzioni. Altrimenti l'area boschiva verrebbe ad essere sottratta
alla sua destinazione, quale voluta dal legislatore, ossia a quella
di garantire alla collettività i vantaggi diretti e indiretti propri
del bosco. L'art. 28 cpv. 1 OVPF è di conseguenza conforme al mandato
conferito dal legislatore al Consiglio federale, di provvedere a che sia
mantenuta l'area boschiva della Svizzera.

Erwägung 4

    4.- Il divieto di costruire nel bosco non è peraltro assoluto. I
capoversi 2, 3 e 4 dell'art. 28 OVPF precisano la portata delle eccezioni
possibili. Cosi nel cpv. 2 si prevedono le condizioni alle quali è ammessa
la costruzione di capanne forestali. Il cpv. 3 enuncia la regola per
cui l'attuazione di altri piccoli impianti provvisori è subordinata al
rilascio di un'autorizzazione da parte dei servizi cantonali competenti
e al consenso del proprietario fondiario. Il senso della prima frase del
capoverso in questione è tuttavia diverso, secondo se si faccia capo al
testo tedesco o italiano, oppure al testo francese. Il testo tedesco ("Für
die Errichtung von andern nichtständigen Kleinbauten wie Jagdhütten und
Bienenhäuschen oder das feste Aufstellen von Wohnwagen...") non comprende
negli impianti provvisori la sistemazione fissa di cabine rimorchiabili, ma
soltanto equipara la disciplina valevole per essa a quella che si applica
ai piccoli impianti provvisori. Lo stesso è a dirsi per il testo italiano
("Per l'attuazione di altri piccoli impianti provvisori, come capanni da
caccia e apiari, o la sistemazione fissa di cabine rimorchiabili..."),
in cui la virgola successiva alla parola "apiari" lascia chiaramente a
divedere che si equipara la "sistemazione fissa di cabine rimorchiabili"
alla "attuazione di piccoli impianti provvisori", ma non la si considera
come un caso concreto d'attuazione di tali impianti. Diverso è il testo
francese ("L'autorisation est nécessaire pour l'implantation d'autres
petites constructions temporaires, telles que refuges de chasse, ruchers
ou roulottes"), in cui si sussume chiaramente la sistemazione delle cabine
rimorchiabili nei piccoli impianti provvisori.

    Più apparente che reale può ritenersi invece la divergenza esistente
in ordine al carattere provvisorio dei piccoli impianti comparato
con quello fisso della sistemazione delle cabine rimorchiabili, quale
risulta nei testi tedesco e italiano (ove si parla, rispettivamente, di
"nichtständige Kleinbauten" e "festes Aufstellen von Wohnwagen", e di
"impianti provvisori" e "sistemazione fissa di cabine rimorchiabili"),
da un lato, e, dall'altro, la contrapposizione che figura nel testo
francese, in cui, se si par la di "constructions temporaires", nulla si
dice invece specialmente di un carattere fisso richiesto per assoggettare
ad autorizzazione la sistemazione delle "roulottes". Come rilevato
dall'Ispettorato federale delle foreste, consultato al proposito,
l'esigenza che, ai fini dell'applicazione del regime autorizzativo, la
sistemazione delle cabine rimorchiabili sia "fissa" può dedursi nel testo
francese dal termine "implantation", usato sia per i piccoli impianti in
genere, sia per le cabine rimorchiabili (la cui sistemazione, come s'è
visto, è in tale testo considerato come una forma di piccolo impianto);
il termine d'"implantation" implica invero una collocazione fissa.

    È a questo punto necessario decidere se, nella questione di sapere se
la sistemazione fissa di cabine rimorchiabili entri o no nel novero dei
"piccoli impianti provvisori", debba prevalere il testo tedesco e italiano,
oppure quello francese. La questione ha una certa importanza pratica:
se dovesse prevalere il testo tedesco e italiano, qualsiasi sistemazione
fissa di cabine rimorchiabili cadrebbe sotto la disciplina dell'art. 28
cpv. 3 OVPF, ossia potrebbe essere autorizzata dai competenti organi
cantonali; ove invece prevalesse il testo francese, la sistemazione
fissa di cabine rimorchiabili cadrebbe sotto tale disciplina soltanto
in quanto si tratti dell'attuazione di piccoli impianti provvisori,
negli altri casi soggiacendo invece al divieto di massima stabilito al
cpv. 1 dello stesso articolo. La questione è rilevante precisamente in
casi come quello del ricorrente, in cui si è in presenza di una cabina
rimorchiabile di notevoli dimensioni, la natura provvisoria della cui
sistemazione è già per questo fatto più che dubbia, dato che siffatte
cabine sono spesso tali soltanto di nome e servono invece a sostituire
una vera e propria casa, sia pure di modesta grandezza.

    Dalla genesi dell'art. 28 cpv. 3 OVPF, quale esposta dall'Ispettorato
federale delle foreste consultato al proposto dal Tribunale federale,
appare che tale disposizione è stata redatta originalmente in
tedesco. Questa circostanza non è peraltro determinante ai fini
interpretativi, perchè laddove il senso di una norma diverga nelle
singole lingue ufficiali (di pari gerarchia, ai sensi dell'art. 116 cpv. 2
CF), determinante è solo il testo che meglio corrisponde alla funzione
che è chiamata ad adempire la norma stessa. Nella fattispecie, tale
testo è quello francese, anche se, storicamente, si tratta di un testo
tradotto da un originario testo tedesco. Esso deve infatti ritenersi
meglio aderente allo scopo e allo spirito che risulta dall'art. 28
OVPF; questi intende stabilire il divieto di massima di costruzioni
non temporanee, e la possibilità di rilasciare, con cautele inferiori a
quelle che devono valere per i permessi di dissodamento, autorizzazioni
per piccoli impianti provvisori, solitamente meno pregiudizievoli per il
bosco degli impianti permanenti. La precisazione contenuta nell'ultima
frase dell'art. 28 cpv. 3 OVPF, per cui "l'autorizzazione è limitata nel
tempo e può essere vincolata a determinate condizioni" - precisazione
che si riferisce soltanto a quanto costituisce oggetto del cpv. 3 -
può d'altronde riferirsi ai soli impianti provvisori.

    A favore della summenzionata interpretazione può addursi inoltre,
sia pure solamente a titolo abbondanziale, che, all'espoca in cui
l'art. 28 cpv. 3 è stato varato (la disposizione è entrata in vigore
il 1o ottobre 1965), le cabine rimorchiabili di grandi dimensioni,
assimilabili a vere e proprie case in pratica assai difficilmente
spostabili perchè richiedenti generalmente l'ausilio di un trattore e di
speciali accorgimenti tecnici, pur essendo già note, non avevano ancora
raggiunto una diffusione notevole. In quel tempo le cabine rimorchiabili
usuali erano quasi esclusivamente quelle trainate da normali autovetture
turistiche. Assoggettare la sistemazione fissa delle cabine rimorchiabili
all'autorizzazione di cui all'art. 28 cpv. 3 solamente in quanto essa
abbia il carattere di un piccolo impianto provvisorio significa quindi
anche tener conto della evoluzione tecnica e delle mutate circostanze che
ne derivano. Il carattere provvisorio o permanente della sistemazione di
una cabina rimorchiabile va determinato, da un lato, dalle sue peculiarità
oggettive (dimensioni), e, dall'altro, dalle circostanze concrete che
l'accompagnano (intensità del contatto con il suolo, durata prevista o
prevedibile della sistemazione, ecc.). Al proposito conviene osservare che
sistemazione "fissa" non significa sistemazione "permanente". Il criterio
della natura fissa della sistemazione significa soltanto che deve esistere,
perchè sia applicabile il regime autorizzativo, uno stretto collegamento
con il terreno su cui la cabina rimorchiabile viene a trovarsi, senza che
ciò implichi tuttavia necessariamente la sua amovibilità o difficoltà di
rimozione. Tale stretto contatto è pertanto realizzato, ad esempio, ove la
cabina poggi direttamente sul suolo, oppure ove esistano allacciamenti con
quest'ultimo (ad es. condutture per l'acqua, l'elettricità o l'eliminazione
delle acque luride), ecc.

    La legislazione forestale federale è silente sui presupposti che
devono essere adempiuti perchè le competenti autorità cantonali possano
autorizzare piccoli impianti provvisori e quindi, come s'è visto,
la sistemazione fissa di cabine rimorchiabili avente il carattere di
piccolo impianto provvisorio. Dette autorità godono al riguardo di
un potere d'apprezzamento relativamente ampio, giustificato dal fatto
che la sistemazione di tali cabine nel bosco concerne generalmente una
superficie limitata di quest'ultimo, che trattasi di autorizzazioni di
durata limitata, come prevede espressamento l'ultima frase del cpv. 3
dell'art. 28 OVPF, e che la conoscenza delle condizioni locali appare di
particolare importanza. L'art. 28 cpv. 3 OVPF riconosce alle autorità
cantonali la competenza di vincolare l'autorizzazione a determinate
condizioni, ciò che consente loro di tener meglio conto delle circostanze
concrete, spesso assai diverse. Benchè i criteri espressi nell'art. 26
OVPF, concernenti in particolare la ponderazione degli interessi, non
siano direttamente applicabili al caso dell'attuazione dei piccoli impianti
provvisori, le autorità competenti potranno, con gli opportuni temperamenti
dettati dalle diverse circostanze, utilmente ispirarsene nella loro prassi,
in particolare ove detta attuazione esiga un dissodamento in senso stretto,
ossia uno sradicamento di piante silvestri, come pure laddove l'impianto,
pur non integrandone ancora i presupposti, si avvicina ad essere una
costruzione soggetta come tale al divieto di massima.

    Dall'art. 28 cpv. 3 OVPF risulta altresi "a contrario" che la
sistemazione non fissa e di breve durata di cabine rimorchiabili aventi
le caratteristiche di piccolo impianto provvisorio non è soggetta ad
autorizzazione.

    Il requisito del collegamento fisso è stato d'altronde aggiunto
in sede di elaborazione dell'OVPF soltanto in un secondo momento,
non volendosi sottoporre ad autorizzazione qualsiasi sistemazione di
cabine rimorchiabili. Tale eccezione è scevra di rischi, dato che una
sosta prolungata di queste cabine rimorchiabili fa venir meno il loro
carattere provvisorio; questo carattere, come già è stato illustrato,
non va infatti esaminato solo astrattamente o secondo criteri puramente
obiettivi (per es. sotto il profilo della maggiore o minore idoneità
della cabina a servire da alloggio per un periodo prolungato), bensi
anche tenendo conto della durata effettiva o prevedibile della sosta,
di guisa che colui il quale, a ciò non autorizzato espressamente, sistema
nel bosco, sia pure non in modo fisso, la sua cabina rimorchiabile per un
periodo eccedente quello delle normali soste previste per questo tipo di
veicolo, usato normalmente per consentire l'alloggio durante viaggi o per
periodi relativamente brevi di vacanze, non può prevalersi del carattere
apparentemente precario del suo piccolo impianto.

Erwägung 5

    5.- Il sopralluogo ha dimostrato che la cabina rimorchiabile del
ricorrente è destinata ad adempiere le stesse funzioni di una costruzione
permanente. Essa è stata sistemata lungi dalla zona edificabile del Comune
di Giubiasco, in un punto panoramico. Per ricavare il posto necessario
s'è dovuto manifestamente togliere un certo numero di piante. La cabina
rimorchiabile del ricorrente è, alla stregua delle sue dimensioni e
del suo arredamento, idonea a sostituire una piccola casa d'abitazione
senza pretese. Le installazioni fisse per l'approvvigionamento idrico e
per l'eliminazione delle acque luride provano che la cabina è chiamata
a servire in modo permanente al ricorrente. Questi, non potendo più
costruire nella radura, ha evidentemente inteso supplire alla casa
progettata, mediante la sistemazione sul terreno di sua proprietà di
una grande cabina rimorchiabile. Le caratteristiche di quest'ultima,
che la distinguono chiaramente dalle cabine che i turisti sogliono
effettivamente rimorchiare e trasferire da un luogo all'altro, come pure
lo scopo del soggiorno prolungato a cui risulta destinata, impediscono
di considerare la sistemazione effettuata dal ricorrente quale "piccolo
impianto provvisorio" ai sensi dell'art. 28 cpv. 3 OVPF; dovendole essere
disconosciuti i requisiti della piccolezza e della provvisorietà, essa
va considerata quale costruzione nel bosco ai sensi dell'art. 28 cpv. 1
OVPF. Il fatto che la cabina non sia collegata in modo inscindibile con
il suolo e che possa essere, sia pure a prezzo di notevoli difficoltà,
rimossa, non è determinante (RU 99 Ia 119 consid. 3).

Erwägung 6

    6.- Quale costruzione nel bosco ai sensi dell'art. 28 cpv. 1
OVPF, la cabina del richiedente soggiace al divieto di massima ivi
stabilito. Non esiste alcuna ragione che possa giustificare nella
fattispecie una deroga a tale divieto. Non è dato in alcuna misura il
presupposto dell'ubicazione vincolata, richiesto dall'art. 26 cpv. 3
OVPF, e l'interesse al dissodamento è di natura puramente privata, e
più precisamente finanziaria; non sorretto da alcun interesse pubblico
concomitante, esso non può dar luogo ad un permesso di dissodamento,
come risulta espressamente dal testo dell'art. 26 cpv. 3 OVPF.

    D'altronde, tale costruzione non potrebbe essere ammessa neppure
prescindendo dall'ostacolo frapposto dalla legislazione forestale. Infatti,
essa si trova fuori della zona edificabile di Giubiasco, e già ai sensi
della legislazione sulla protezione delle acque una licenza edilizia
per una costruzione in tale sito non potrebbe presumibilmente essere
accordata. Non v'è quindi alcun motivo che possa indurre a tollerare la
presenza della cabina rimorchiabile del ricorrente, in quanto considerata
quale costruzione.

    La rimozione della cabina del ricorrente si imporrebbe persino nel caso
in cui nella sistemazione fissa di detta cabina non fosse ravvisabile
una costruzione ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 OVPF, bensi un piccolo
impianto provvisorio ai sensi dell'art. 28 cpv. 3, consentito ove siano
dati i presupposti per il rilascio della relativa autorizzazione da parte
dell'organo cantonale competente. Preliminarmente è da osservarsi che,
dovendo l'eventuale autorizzazione essere comunque limitata nel tempo,
secondo quanto prescrive espressamente l'ultima frase dell'art. 28 cpv. 3
OVPF, essa a poco gioverebbe al ricorrente, il quale intende servirsi
della sua cabina come d'una casa. Quanto alla presenza nella fattispecie
dei presupposti necessari per la concessione di un'autorizzazione fondata
sull'art. 28 cpv. 3 OVPF, essa dovrebbe essere negata, anche facendo
astrazione dell'ampio potere d'apprezzamento spettante, come s'è visto,
all'autorità cantonale, la quale s'è recisamente opposta nel caso concreto
alla sistemazione a qualsiasi titolo della cabina del ricorrente. Lo
scopo del ricorrente essendo quello di ovviare con la sistemazione
della sua cabina all'impossibilità di costruire una casa di vacanza,
non esiste alcun interesse degno di tutela che compensi la sottrazione,
sia pure provvisoria, ma eventualmente con effetti di lunga durata, del
terreno boschivo alla sua destinazione naturale. Decidere altrimenti
significherebbe, nella fattispecie, permettere che la legislazione
forestale sia elusa.

Erwägung 7

    7.- Secondo le regole stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale
federale, un permesso di dissodamento può essere eccezionalmente accordato
anche ove facciano difetto i presupposti stabiliti dalla legislazione
forestale, allorchè il rilascio sia giustificato dalla tutela della buona
fede, determinante anche nell'ambito del diritto amministrativo (RU 99
Ib 101 consid. 4, 98 Ib 504). In quanto sussistano le condizioni per
ammettere nella fattispecie il principio della tutela della buona fede,
anche il ricorrente potrebbe pretendere la concessione del permesso
di dissodamento per la sistemazione della sua cabina rimorchiabile,
considerata quale costruzione nel bosco. Il ricorrente non può tuttavia
nel caso in esame giovarsi di detto principio. Il Comune di Giubiasco
ha sì accordato a lui ed a Strebel nel 1962 una licenza edilizia, ma
questa è scaduta dopo il decorso infruttuoso di un anno. Inoltre, il
ricorrente non ha mai ottenuto un permesso di dissodamento, nè gli è mai
stato assicurato che avrebbe potuto sistemare la sua cabina rimorchiabile
nel bosco. Se è vero che all'epoca in cui egli e Strebel acquistarono
il terreno non vigeva cancora l'OVPF del 1o ottobre 1965 ed era invece
ancora determinante l'ordinanza del 13 marzo 1903, la quale non vietava
ancora espressamente le costruzioni nel bosco, è vero nondimeno che già
in quell'espoca tali costruzioni erano subordinate al rilascio di un
permesso di dissodamento. Orbene, è pacifico che la concessione di un
siffatto permesso non è mai stata garantita al ricorrente.

Erwägung 8

    8.- Dovendo la sistemazione della cabina rimorchiabile del ricorrente
essere ritenuta come una costruzione vietata nel bosco, vietate perchè
contrarie alle norme di legge sono pure le opere che egli ha costruito
per rendere abitabile in modo permanente la cabina stessa. Insieme con la
cabina, devono quindi anch'esse essere rimosse, in quanto pregiudichino il
bosco e non possano essere utilizzate a fini forestali - ciò che è il caso
della stradina d'accesso - o per altra destinazione legittima dell'area
boschiva. Ne segue che, nella misura in cui ha avuto luogo un dissodamento
non autorizzato, dev'essere provveduto al rimboschimento sul posto stesso.