Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IB 197



100 Ib 197

31. Estratto della sentenza 3 luglio 1974 nella causa Niggli contro
Cantone Ticino Regeste

    Enteignung: rein tatsächlicher Schaden; Kausalzusammenhang zwischen
Enteignung und Schaden.

    1.  Der Vorteil, den ein Restaurant dank seiner unmittelbaren
Nachbarschaft zur Strasse erlangt haben kann, ist rein tatsächlicher
Natur; sein Verlust oder seine Beeinträchtigung berechtigen den Eigentümer
in der Regel, weder die Wiederherstellung zu verlangen, noch als Folge
der Korrektion der öffentlichen Strasse eine Entschädigung zu erhalten
(Bestätigung der Rechtsprechung).

    2.  Zwischen der Enteignung und dem geltend gemachten Schaden muss
ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen.

Sachverhalt

                      Riassunto dei fatti:

    Il Dr. Florian Niggli ha dovuto cedere per la costruzione della strada
nazionale N 2 in territorio del comune di Airolo una porzione di mq 11
176 di un suo fondo avente una superficie complessiva di mq 56644. Non
essendosi le parti potute accordare, l'espropriato si opponeva dinanzi alla
Commissione federale di stima all'espropriazione, chiedeva la mutazione
dei piani e pretendeva un'indennità di Fr. 500 000.--. La Commissione
federale di stima dichiarava improponibili ai sensi dell'art. 39 cpv. 2
LSN l'opposizione all'espropriazione e la domanda di mutazione dei piani,
e stabiliva l'indennità in Fr. 2.- al mq, cioè in complessivi Fr. 22
352.--, più un'inden nità per occupazione temporanea.

    Con il ricorso di diritto amministrativo presentato al Tribunale
federale contro tale decisione, l'espropriato ripropone la sua
domanda d'indennità di Fr. 500 000.--, di cui Fr. 200 000.-- a titolo
di risarcimento per il minor valore del ristorante da lui esercito,
in futuro più discosto dalla strada di transito.

    Il Tribunale federale ha respinto il gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Estratto dei considerandi:

Erwägung 2

    2.- Ma anche le censure mosse dall'espropriato alla Commissione
federale di stima per quanto concerne le inden nità accordategli risultano
prive di fondamento.

    a) Il vasto fondo dell'espropriato mette capo ad un tornante della
strada cantonale del valico del S. Gottardo. Nelle immediate vicinanze di
questo tornante è sito il ristorante, con un vasto piazzale di posteggi. Il
resto del vasto fondo è costituito di un prato, in parte boscato, che si
estende verso valle, in forte declivio. A questa parte del fondo si arriva
partendo dalla strada cantonale del valico, attraverso una stradicciola
che, in conseguenza dell'impianto dei cantieri per la strada nazionale,
è stata trasformata in un accesso carrabile. Espropriata è la parte
inferiore della particella. In pendìo ripido, ed in parte boscata, questa
porzione non può essere qualificata quale terreno edificabile. Già prima
dell'entrata in vigore delle norme restrittive della legislazione sulla
protezione delle acque, che escludono le costruzioni fuori dal perimetro
della canalizzazione, le possibilità edificatorie erano, per la natura dei
luoghi, estremamente limitate, anche su un piccolo pianoro che interrompe
il declivio. L'indennità di Fr. 2.- il mq corrisponde ad un prezzo medio,
che tiene conto del valore minimo della parte scoscesa, e di quello, più
elevato, della pianeggiante. Questo indennizzo resiste anche al raffronto
con le indennità pagate nelle vicinanze, che per terreni comparabili si
aggirano sui Fr. 1.80 il mq, per elevarsi a Fr. 2.40, 3.50, 3.75 in caso
di terreni molto meno ripidi.

    Da codesto motivato parere dei propri esperti il Tribunale federale
non ha motivo di scostarsi, e la generica critica del ricorrente, che
definisce irrisoria l'indennità corrisposta, non inficia codesto risultato.

    b) L'espropriazione della parte a valle del fondo non comporta
d'altronde nessuna svalutazione della parte residua, in particolare del
ristorante. Questo conserva l'accesso alla strada cantonale del valico.
Che, in conseguenza della correzione di questa arteria a dipendenza
dei lavori della strada nazionale, l'esercizio pubblico venga a
trovarsi un po'più discosto dalla strada di transito, non costituisce
pregiudizio indennizzabile. Il vantaggio che il ristorante può aver
sin qui tratto dalla sua immediata vicinanza alla strada, per quanto
riguarda la clientela, è di mero fatto: la sua scomparsa o restrizione
non legittima il proprietario nè a domandare ripristino, nè a ottenere
un'indennità in conseguenza della correzione della strada pubblica, come
la giurisprudenza del Tribunale federale ha costantemente ritenuto (RU 20
p. 66; 23 I 116; 47 II 80; 48 I 117; 61 I 231; 79 I 205; 83 I 149; 88 I 27;
91 I 408; 92 I 510), con la sola eccezione, fondata sulla legge federale
d'espropriazione, del proprietario che, a seguito dell'espropriazione
parziale, perde ogni accesso alla via pubblica (RU 95 I 305; GRISEL,
Droit administratif suisse 296/97).

    Come s'è visto, nel caso concreto l'accesso esistente dalla strada
cantonale del Gottardo al ristorante dell'espropriato è mantenuto. Inoltre,
e ciò è decisivo, non sussiste alcun nesso adeguato tra l'esproriazione
di cui è oggetto la parte inferiore del fondo e il paventato pregiudizio
per l'esercizio del ristorante (circa l'esigenza di un nesso adeguato di
causalità, v. RU 98 Ib 207 e rif.).