Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IA 144



100 Ia 144

21. Sentenza 22 maggio 1974 nella causa Eredi Centonze e Molteni contro
Consiglio di Stato del cantone Ticino. Regeste

    Polizeiliche Generalklausel; ihre subsidiäre Natur.

    Die eine schwere, unmittelbare und dringliche Gefahr voraussetzende
polizeiliche Generalklausel kann nicht angerufen werden, wenn andere
Bestimmungen angewendet werden können, die eine solche Gefahr abzuwenden
geeignet sind. Anwendungsfall dieses Grundsatzes auf dem Gebiet des
Strassenverkehrs.

Sachverhalt

                      Riassunto dei fatti:

    Con decisione 31 marzo 1966 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni
del cantone Ticino ordinava agli Eredi fu Emanuele Centonze e a Franco
Molteni di rimuovere entro un mese i distributori di benzina situati
sulle particelle di loro proprietà, poste lungo una delle vie centrali
di Chiasso, nelle vicinanze della frontiera.

    Statuendo su ricorso degli interessati, il Consiglio di Stato
confermava l'ordine di demolizione, fondandosi sulla clausola generale
di polizia e rilevando che le esigenze della circolazione stradale,
in particolare quella della fluidità del traffico, dovevano prevalere
sull'interesse dei proprietari al mantenimento dei distributori di
benzina litigiosi.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Quando, come in casu, l'ultima istanza cantonale gode di
piena cognizione, la sua decisione sostituisce quella dell'istanza
precedente. Solo la decisione del Consiglio di Stato può formare oggetto
dell'impugnativa, ad esclusione di quella del Dipartimento. Se il Tribunale
federale ammette il gravame, spetterà al Consiglio di Stato di prendere
una nuova decisione, tenendo conto dei motivi dell'istanza federale
(RU 95 I 114; 96 I 14).

Erwägung 2

    2.- Il Consiglio di Stato, quale suprema autorità cantonale,
ha ritenuto che la decisione dipartimentale non,può fondarsi sulle
disposizioni della LCMS, della LE e della legge cantonale sulla
circolazione del 1928. Il Tribunale federale non deve esaminare
se una simile opinione è giusta: quand'anche l'opinione divergente
del Dipartimento fosse corretta, il Tribunale federale non potrebbe
sostituirla a quella dell'ultima istanza che l'ha espressamente rigettata
(RU 98 Ia 178a).

Erwägung 3

    3.- I ricorrenti invocano, contro l'ordine di demolizione dei
distributori di benzina, non soltanto l'art. 22ter CF, ma anche la libertà
di commercio garantita dall'art. 31 CF. Quest'ultima censura è infondata:
il principio della libertà di commercio non crea alcun privilegio per
i commercianti nei confronti degli altri proprietari fondiari. Se la
restrizione del diritto di proprietà, che l'ordinata demolizione coinvolge,
è legittima, essa non viola neppure l'art. 31 CF.

Erwägung 4

    4.- L'ordine di demolizione dei distributori costituisce una
restrizione della proprietà che, per esser conforme con la garanzia sancita
dall'art. 22ter CF, deve fondarsi su una base legale e giustificarsi
nell'interesse pubblico.

    Il Consiglio di Stato ammette esplicitamente che nessuna disposizione
della legislazione cantonale prevede l'ordinata demolizione. Esso asserisce
però che, alla carenza della base legale, supplisce la cosiddetta clausola
generale di polizia.

    a) Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità
esecutiva può fondarsi sulla clausola generale di polizia per proteggere,
mediante decisioni concrete o ordinanze, l'ordine pubblico, i beni
dello Stato e dei privati contro pericoli gravi, diretti e imminenti,
ch'essa non è in grado di fronteggiare con mezzi legali (RU 83 I 118; 88
I 176; 91 I 327; 92 I 31 s; 94 I 142; 95 I 347; 98 Ia 211; GRISEL, Droit
administratif suisse, p. Bl; AUBERT, Traité de droit constitutionnel, n.
1772; IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 3a ed. n. 223 II
p. 86/87). Nell'adozione dei provvedimenti, l'autorità è vincolata dal
principio della proporzionalità (RU 92 I 35 consid. 7; 98 Ia 212).

    b) Il Consiglio di Stato, nell'impugnata decisione, considera che
l'esistenza delle stazioni di rifornimento nella centrale ed animata
arteria chiassese non è più ammissibile nelle odierne condizioni della
circolazione, per la quale costituisce un intralcio ed un pericolo. I
ricorrenti lo contestano. Non è necessario sciogliere codesta questione,
nè decidere se i pericoli temuti abbiano le caratteristiche della gravità,
dell'imminenza e dell'immediatezza richieste dalla clausola generale di
polizia, qualora risulti che, come d'altronde pretendono i ricorrenti,
l'autorità esecutiva poteva se del caso avvalersi di altri mezzi legali
per raggiungere lo scopo. In altri termini, detta clausola costituisce una
"extrema ratio", ossia un mezzo a cui è dato di ricorrere solamente ove
non esistano altre norme specifiche che consentano di ovviare al danno
grave, diretto ed imminente da cui l'autorità intende preservare.

    c) In virtù dell'art. 3, cpv. 4, della legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LSC), degli art 82 segg. e
dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale del 31 maggio 1963, l'autorità
cantonale può imporre le limitazioni necessarie per rendere sicura,
agevolare o disciplinare la circolazione, evitare il deterioramento della
strada e soddisfare altre esigenze derivanti dalle condizioni locali
(cfr. RU 98 Ib 341). Tra le misure che entrano in linea di conto, accanto
al divieto di sosta dei veicoli, rientra anche l'interdizione dell'accesso
veicolare dalla strada alle particelle fronteggianti, se da esso v'è da
attendersi un perturbamento intollerabile della circolazione pubblica
(RU 91 I 405; 94 I 142 consid. 3; sentenze inedite del 7 ottobre 1970 in
re Korporation Hergiswil c. Lu cerna e del 20 marzo 1974 in re Ingeniosa
AG c. Grigioni; cfr. anche le sentenze inedite Luini, del 31 marzo 1971,
consid. 4, e Olbena SA c. Ticino, del 28 febbraio 1973, consid. 4).

    Prima di accertare se fossero dati nella fattispecie i presupposti
specifici della clausola generale di polizia e se questa potesse
giustificare l'ordine di demolire degli impianti, il Consiglio di Stato
avrebbe quindi dovuto esaminare se lo scopo che esso si proponeva
di raggiungere non potesse essere attuato applicando le menzionate
disposizioni della legislazione in materia di circolazione stradale.

    Carente di un'adeguata base legale, la decisione del Consiglio di
Stato viola la garanzia della proprietà e dev'essere annullata.

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    I ricorsi sono accolti ai sensi dei considerandi e l'impugnata
decisione è annullata.